Un aiuto per l’infermità fisica e psichica. Arriva l’amministratore di sostegno per anziani, persone con disabilità o vittime di incidenti.

VenturiniIl Segretario Giancarlo Venturini non si ferma più.

Dopo avere incassato numerosi apprezzamenti a livello europeo fra Ocse, Moneyval, e chi più ne ha più ne metta, in materia di trasparenza e adeguamento agli standard internazionali, porta in Commissione due importanti leggi: quella sulle Fondazioni e quella sulla disciplina dell’amministratore di sostegno. Sulla prima abbiamo già scritto con diffusione: regolamentazione e ricognizione del settore, con un occhio particolare al contrasto del riciclaggio e del terrorismo. Una legge che va a fare chiarezza nel settore, rispondendo agli standard richiesti dai maggiori organismi mondiali, presso i quali il Titano è ormai saldamente ancorato. Un altro fondamentale tassello viene così applicato al mosaico che non con poca fatica stanno realizzando Tribunale, uffici dello Stato e politica. Vogliamo invece dedicare spazio e risalto alla legge sulla disciplina dell’amministratore di sostegno, richiesta fortemente dalle associazioni. Una decisione, quella che andrà a prendere il Consiglio, bella e umana. Che fa onore a Venturini e all’intero parlamento.

L’istituzione dell’amministrazione di sostegno consente alle persone portatrici di una menomazione fisica e/o psichica di avvalersi della rappresentanza e dell’assistenza di un soggetto nominato dal Giudice per l’espletalento di specifiche attività ed il compimento di determinati atti che le stesse non sono in grado di porre in essere autonomamente.

L’amministrazione di sostegno non si applica soltanto nei confronti di persone che possono essere definite abitualmente inferme di mente ma anche nei confronti di persone soltanto deboli nel corpo o nella mente, per esempio in ragione dell’età o di una malattia, le quali per effetto di tale stato non sono nella condizione, anche in via temporanea, di curare da sole i propri interessi giuridici, economici, ed in genere, personali.

Tale strumento ha l’indubbio vantaggio di comportare la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto beneficiario il quale, mediante l’impiego di tale istituto, non si vede costretto a subire le ben più penetranti e rigide compressioni della propria capacità di agire derivanti dalla inabilitazione, e in grado ancora più elevato, le limitazioni che comportano l’incapacità assoluta di compiere qualsiasi atto giuridico per effetto dell’interdizione.

Uno strumento importante anche per la magistratura: l’amministrazione di sostegno si contraddistingue infatti per la proporzionalità e la flessibilità delle misure di protezione adottabili che permettono al Giudice di plasmarne il contenuto in considerazione delle effettive necessità della persona beneficiaria comprimendone i diritti e i poteri nella misura minima necessaria ad assicurare un’adeguata protezione.

Potrebbe ad esempio beneficiare dell’amministratore di sostegno anche la persona che, a seguito di un incidente, abbia riportato lesioni celebrali così gravi da comportare il coma ma in relazione alle quali non si esclude la possibilità di guarigione.

E ancora: prendiamo l’esempio di un anziano infermo, che non riesce più a gestire le quotidiane faccende burocratiche (come pagare le bollette e gestire la sua pensione) o di un disabile, che non può sbrigare le pratiche che riguardano la sua invalidità. O, ancora, di alcolisti, tossicodipendenti o persone colpite da ictus che non riescono ad amministrare le loro attività.

Ma anche un malato terminale, che vuole affidare a una persona di fiducia le scelte sulle sue cure mediche. Colui che può sostituirci nei casi stabiliti dal giudice. In tutti questi casi, l’amministratore di sostegno è la scelta giusta: è infatti colui che potrà sostituirci oppure assisterci, facendo solamente ciò che è stabilito dal giudice, fin nei minimi dettagli. Una bella differenza rispetto a interdizione e inabilitazione, provvedimenti da prendere in casi più estremi, in cui tutto o quasi è nelle mani di un tutore oppure un curatore e la possibilità di decidere della persona assistita è davvero molto limitata. Con l’amministrazione di sostegno, invece, l’obiettivo è quello di intaccare il meno possibile la possibilità di agire definendo, caso per caso, l’aiuto di cui si ha bisogno.

Il codice insomma va al passo con i tempi ed assume un volto sempre più umano.

David Oddone, La Tribuna