“Appare evidente che attualmente, chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all’estero, salvo quanto indicato nel comma 1-ter”
La questione targhe estere continua a generare ansie tra i sammarinesi che si stanno affannando in questi giorni a trovare risposte che purtroppo nessuno è ancora in grado di fornire. Noi di Repubblica ne abbiamo parlato con il comando della polizia municipale della vicina Rimini che ha risposto per iscritto ai nostri quesiti. Ecco il riscontro integrale.
“OGGETTO: Riscontro a quesiti relativi alla circolazione di veicoli immatricolati all’estero.
Premesso che il Ministero dell’Interno non ha ancora trasmesso circolari che chiariscano il complesso contenuto delle modifiche apportate al Codice della Strada, si informa che la nuova formulazione dell’art.93 del C.d.S., nella parte d’interesse, prevede: – comma 1-bis: salvo quanto stabilito dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero; – comma 1-ter: nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di una impresa costituita in un altro stato membro dell’Unione Europea o dello spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro stato membro dell’Unione Europea o aderente allo spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. – Comma 1 quater: nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’art.99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. Pertanto, tralasciando di riportare gli altri commi dell’articolo, appare evidente che attualmente, chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all’estero, salvo quanto indicato nel comma 1-ter”
L’Ufficiale addetto Ispettore superiore Marco Boschetti
La RepubblicaSM