Premesso che tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) intercorrono relazioni in armonia con i principi stabiliti dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino del 1897 e successive modificazioni, dal 1939 ad oggi; premesso che vengono confermate e richiamate le linee guida degli accordi bilaterali sottoscritti congiuntamente dal CONI e dal CONS a Roma il 31 agosto 1982 ed aggiornati a San Marino il 16 dicembre 1989, allo scopo di intensificare i tradizionali rapporti di cooperazione, attraverso strumenti di promozione sportiva, organizzativa, tecnica e culturale, atti ad integrare e sviluppare ulteriormente le intese e gli scambi esistenti
tra CONI e CONS
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 1 dell’Accordo CONI-CONS stipulato a San Marino il 16 dicembre 1989, il CONI si impegna a potenziare assistenza gratuita al CONS e alle sue Federazioni affiliate sotto forma di consulenza di esperti nei settori tecnico-sportivo, giuridico, medico, antidoping, marketing, didattico, impiantistico, formativo, manageriale, mass-mediatico.
Articolo 2
Le parti concordano di valutare ipotesi di avanzare nelle dovute sedi, candidature ufficiali congiunte, Italia-San Marino, in occasione di eventi sportivi internazionali compatibili, che possano contemplare la possibilità di candidarsi come sedi ospitanti abbinate, come nel caso dei Giochi del Mediterraneo.
Articolo 3
Il CONI favorirà la partecipazione di una delegazione sportiva di San Marino ai Giochi Sportivi Studenteschi di primo e secondo grado sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Articolo 4
Il CONI favorirà il riconoscimento dei titoli di abilitazione per tecnici rilasciati da Federazioni Sportive Sammarinesi, previa convalida della Federazione Sportiva Nazionale italiana interessata.
Articolo 5
Il CONS si impegna a mettere a disposizione gratuitamente del CONI e delle sue Federazioni affiliate gli impianti sportivi in territorio sammarinese, compatibilmente con gli eventi fissati a calendario.
Articolo 6
Il CONS si obbliga a vigilare contro situazioni distorsive in caso di candidature e presenze di rappresentanti sportivi in organismi internazionali, tesserati per organizzazioni sammarinesi e provenienti da quelle italiane.
Articolo 7
Formazione iniziale e continua di operatori sportivi.
Il CONI favorirà:
a) La partecipazione agevolata di tesserati a Federazioni Sammarinesi ai corsi organizzati dalla Scuola dello Sport;
b) La progettazione, organizzazione ed erogazione, a costi agevolati, da parte della Scuola dello Sport di corsi e seminari di formazione continua per operatori sportivi, a richiesta del CONS o delle Federazioni Sportive Sammarinesi;
c) La consulenza di esperti della Scuola dello Sport sulla eventuale messa in opera di un sistema nazionale di qualifiche;
d) La consulenza di esperti della Scuola dello Sport sulla progettazione della struttura e dei metodi per corsi e percorsi didattici.
Articolo 8
Ricerca in ambito sportivo tecnico e manageriale.
In questo contesto, il CONI assicurerà:
a) la cooperazione nella progettazione e messa in opera di ricerche, secondo modalità da definire in merito alle risorse umane e finanziarie necessarie;
b) la consulenza, da parte della Scuola dello Sport, sui protocolli, sulle metodologie e sulla gestione delle attività di ricerca;
c) la collaborazione delle Scuole regionali di sport a ricerche svolte a livello territoriale.
Articolo 9
Documentazione e informazione specialistica.
Il supporto del CONI nel settore consisterà nella:
a) messa a disposizione, a costi agevolati, delle dispense edite dalla Scuola dello Sport;
b) consultazione della Biblioteca Nazionale dello Sport, presso la Scuola dello Sport;
c) consulenza, da parte della Scuola dello Sport, sulla ricerca bibliografica in ambito sportivo
Articolo 10
In tutti e tre gli ambiti di cui agli artt. 8-9-10 CONI e CONS opereranno in funzione di progetti che verranno definiti con un protocollo annuale di intesa, ciascuno secondo le proprie competenze e attraverso le proprie risorse e disponibilità umane, tecniche, tecnologiche e finanziarie. Nel contesto di tale accordo, il CONS metterà a disposizione le proprie strutture, risorse e competenze mentre il CONI opererà presso CONI Servizi per fornire le competenze professionali, il patrimonio culturale e le strutture della Scuola dello Sport.
Articolo 11
Il presente Accordo avrà la durata quadriennale dal momento della sua sottoscrizione, e sarà tacitamente rinnovato per i successivi cicli olimpici a meno che non intervenga disdetta scritta 6 mesi prima della sua scadenza, ad iniziativa delle Parti.