Agenzia Entrate, nuove disposizioni fiscali.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

All’interno di questo decreto sono presenti numerose norme in materia tributaria. Eccone alcune che riguardano anche i professionisti.

Strumenti di pagamento – Elevazione di limiti e abrogazione di divieti

– Nelle disposizioni antiriciclaggio previste dall’art. 49 D.Lgs. n.231 del 2007, il limite di 5.000 euro, per le transazioni in contanti o assimilate, è elevato a euro 12.500.
– E’ abolita la disposizione secondo cui sugli assegni (e titoli similari) ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
– Sono abolite le disposizioni secondo cui gli esercenti arti e professioni dovevano:
    . tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali fare affluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
    . riscuotere i compensi in denaro esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

Applicabilità degli studi di settore

– Le disposizioni in materia di accertamenti basati sugli studi di settore (art. 10 legge n. 146 del 1998), si applicano a partire dal periodo d’imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall’anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre.

Abrogazione dell’elenco clienti e fornitori

– E’ abrogato l’obbligo di presentazione dell’elenco dei clienti e dei fornitori (art.8-bis, comma 4-bis, del D.Lgs. n.322/1998);
– E’ abrogata la disposizione che prevede una sanzione pecuniaria per l’omissione della comunicazione dati IVA, ovvero degli elenchi clienti e fornitori, nonché per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri.

Studi di settore – Elaborazione su base regionale o comunale

– In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore vengono elaborati anche su base regionale o comunale.
– Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della precedente disposizione, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni.

Fonte: Microsoft – il portale per le PMI

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