Come molti sanno, con la normativa fissata dal Decreto Legislativo231/2007, l’ Italia ha recepito la III^ direttiva antiriciclaggio ( 2005/60/CE ).
La normativa citata, contiene una serie di eccessi, specialmente in ordine agli adempimenti che fanno capo agli agenti immobiliari per i quali, sono previsti obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di identificazione della clientela, senza chiarire quando, questi obblighi, devono essere assolti.
Enzo Maletto
Secondo il mio personale parere, condiviso peraltro da tutti gli operatori con i quali mi sono confrontato, così come da autorevoli personaggi, quali, ad esempio, il professor Ranieri Razzante, docente di Legislazione Antiriciclaggio all’ Università di Reggio di Calabria, e presidente di Aira, appare superfluo effettuare i controlli sopra descritti per un contratto preliminare di compravendita e, poi, potrebbe anche non essere perfezionato e concluso, in considerazione del fatto che i Notai, soggetti con un rapporto decisamente più diretto con la pubblica amministrazione, sono tenuti a replicare gli stessi adempimenti, in special modo, quello afferente l’ identità dei contraenti l’ operazione da lui rogata e registrata.
Un altro punto dolente, da migliorare, attiene la semplificazione e l’ utilizzo degli strumenti informatici, al fine di rendere più fluida la trasmissione delle informazioni tra i soggetti obbligati inviare le segnalazioni e gli organismi competenti; questo anche nell’ ottica di garantire l’ anonimato e la privacy, non solo degli agenti immobiliari, ma di tutte le categorie che la norma antiriciclaggio chiama in causa.
Sappiamo che Bankitalia ha avviato una consultazione pubblica relativa allo schema di delibera con le disposizioni attuative per la tenuta dell’ Archivio Unico Informatico (Aui), allo scopo di assicurare la completezza, chiarezza ed immediatezza delle informazioni, attraverso criteri uniformi, come quello della proporzionalità.
L’ obiettivo finale, ampiamente condivisibile, è quello di ottenere la piena tracciabilità dei flussi finanziari, tanto in funzione del possibile utilizzo che potrebbero farne gli organi di vigilanza e l’ autorità gudiziaria, quanto per consentire agli intermediari di fronteggiare i rischi, legali e reputazionali, che possono determinarsi a seguito del coinvolgimento, anche inconsapevole, in situazioni di riciclaggio.