ARCHIVIAZIONE della querela di David Oddone contro Marco Severini

Ecco la sentenza integrale dell’archivizione della querela di David Oddone contro Marco Severini.

”IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Visti gli atti del procedimento penale n.547/RNR/09

PREMESSO

in data 5 Maggio 2009 il giornalista David Oddone sporgeva querela nei confronti di Severini Marco, assumendo che quest’ultimo aveva inviato ad alcune testate on line (Libertas.sm; sanmarinotizie.com; giornale.sm) un comunicato stampa che egli giudicava razzista, diffamatorio ed intimidatorio.

Esaminato il comunicato in questione questa Autorità Giudiziaria, senza bisogno di alcuna istruttoria

OSSERVA

il termine ”razzista” nel suo significato lessicale è un aggettivo che caratterizza persone e quindi atti o comportamenti di chi perseguita o disprezza altri gruppi umani, convinto di appartenere a una razza superiore (vedi Dizionario ragionato G.D’Anna). Ora anche a voler estendere questa eccezione oltre i limiti del concetto rigoroso di ”razza”, inteso come raggruppamento di individui appartenenti ad una medesima specie, caratterizzata dal colore della pelle o da altri criteri morfologici, fino a comprendervi gruppi di persone diverse per tradizioni, costumi e credenze religiose, non si può mai giungere a ritenere che sia ”razzista”, come vorrebbe il querelante, chi parla in maniera discriminatoria dei ”giornalisti”. Questi infatti, come il querelante dovrebbe sapere, sono dei professionisti che scrivono articoli di vario contenuto su quotidiani e periodici, e sono quindi una categoria di lavoratori di alto livello, ma non sono in alcun modo qualificabili come una razza, avente caratteristiche costituzionali o comportamentali diverse da altri profesionisti o lavoratori. In quanto tali i giornalisti come categoria devono essere certamente rispettati, ma non in ossequio alle norme contro le discriminazioni razziali, ma alle normali leggi sulla ingiuria o diffamazione dei cittadini o delle categorie.

Passando all’altra accusa formulata dal querelante e cioè sulla diffamazione, è opportuno ricordare che il misfatto di libello famoso, che assorbe il reato di diffamazione distinguendosi solo per essere il primo fatto commesso serrvendosi di comunicazioni sociali, presuppone una offesa all’onore di qualcuno, inteso quale complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, ossia l’insieme delle doti morali, intelluali, fisiche e della altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell’individuo nell’ambiente in cui vive.

Trattasi di un misfatto che sotto il profilo materiale consiste in qualsiasi manifestazione di disprezzo o disistima nei confronti della persona, manifestazione che può estrinsecarsi nei modi più diversi, cioè sia direttamente con espressioni verbali, sia indirettamente con comportamenti di vario genere, quali l’invio di scritti, disegni che esprimano ciò altrimenti si sarebbe potuto dire o scrivere, con atti materiali (quali gesti sconci, suoni oltraggiosi, schiaffi – quando questi siano dati non per percuotere, ma appunto per offendere – sputi), sia infine con subdole allusioni o con espressioni dubitative specie nella forma dell’insinuazione, perchè qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase o il tipo di comportamento usato, ciò non conta è la loro capacità di ledere o di mettere in pericolo l’altrui reputazione, il che si verifica nelle ipotesi prospettate.

Fra le possibili modalità di realizzazione del reato, è riconosciuta valenza offensiva all’attribuzione di una responsabilità penale anche o di un non veritiero rinvio a giudizio, al compimento di azioni moralmente censurabili, all’atribuzione di difetti fisici o patologie vere o presente, all’avanzare proposte sessuali esplicite o immorali. o ad una aggressione alla sfera del decoro professionale.

Venendo al caso in esame si osserva che il querelante intravede l’offesa nelle frasi ”cercherò in tutti i modi di contrastare questo tipo di giornalismo che, più che dare la notizia, vuole distruggere…un po come il caso di David Oddone” e poi anche ”David Oddone ha sbagliato come ha sbagliato nel mio caso e come sbaglieràin futuro

Orbene tali frasi non costituiscono una offesa dell’onore del querelante nel senso di un attacco a quel complesso di condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, ossia l’insieme delle doti morali, intellettuali, fisiche e della altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell’individuo nell’ambiente in cui vive, ma sono solo solo, sia sotto il profilo professionale che logico, una critica e una censura nemmeno tanto dure ed aspre, al giornalista, per gli articoli a suo tempo da lui scritti quadno Severini era stato sottoposto ad un procedimento penale poi conclusasi con una assoluzione.

Certo che il giornalista Oddone avrà scritto degli articoli sul suo quotidiano, esercitando il suo diritto di cronaca, sulla base delle notizie a sua disposizione, ma poichè il processo ha avuto un esito diverso da quello che si poteva prevedere all’inizio, che chi è stato oggetto di quegli attacchi giornalistici ha diritto di manifestare le sue censure all’estensore delle note, dicendogli che in precedenza aveva sbagliato, che presumibilmente potrebbe sbagliare ancora e sottolineando come molti fanno che esiste un certo tipo di giornalismo il quale più che informare i lettori, si preoccupa di pubblicare notizie sensazionali per vendere più copie del giornale, incurante che queste possano distruggere la reputazione di una persona. 

Ora, poichè sappiamo bene che il diritto di cronaca, come espressione di libertà di pensiero, costituzialmente garantita, costituisce una scriminante che, in quanto fondata su ua interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e può essere manifestata anche con espressioni di durezza e disapprovazione e con toni aspri e polemici, purchè non trascendano in aggressioni gratuite e non pertinenti, volte solo a screditare il destinatario sottolineandone una sua presunta indegnità o inedeguatezza, chi ha espresso come Severini senza andare oltre i limiti può e deve essere discriminato dall’accusa di diffamazione per le frasi pronunciate, anche ammettendo che esse siano in sè irriguardose.

Quanto poi alle presunte minacce, il querelante le ravvisa nella frase ”David Oddone ha si dato la notizia in prima pagina, forse per evitare ritorsioni da parte del sottoscritto; che non potranno non esserci dato il comportamento sprezzante e altamente diffamatorio avuto all’inizio della mia disavventura”. Ebbene poichè prospettare delle ritorsioni, cioè dei provvedimenti punitivi collegati ad un comportamento ”sprezzante e altamente difamatorio” non può significare altro che manifestare l’intenzione di sporgere querela o comunque di promuovere causa civile per le offese ricevute, anche in questa frase non costituisce reato, in quanto non prospetta alcun danno ingiusto, come è necessario per il misfatto in questione, ma solo l’esercizio di un diritto, quale quello di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.

Alla stregua delle pregresse considerazioni il Commissario della Legge

Visto l’art.135 c.p.

TRASMETTE

gli atti al Procuratore del Fisco affinchè esprima il parere sulla archiviazione del procedimento in oggetto.

Il Commissario della Legge – Roberto Battaglino

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