Nubi anche sugli sgravi della Smac Card: a un italiano potrebbe non convenire usufruire delle detrazioni sammarinesi.
Come noto la tassa razzista è stata abolita. Sammarinesi e italiani hanno oggi la medesima tassazione. E per chi spende in Repubblica con la Smac, ci sono pure sgravi. Meno tasse insomma e stipendi più alti. Tanto che è già partita la corsa a conservare scontrini ed a fare la spesa in Repubblica.
Tutto rose e fiori? Neanche per idea.
Arriva ora infatti la conferma di quanto era nell’aria: lo sgravio fiscale concesso da San Marino a un lavoratore frontaliero comporta una maggiore tassazione in Italia. Anche se l’importo restituito è stato accreditato sulla Smac, individuata in Italia come “carta prepagata da spendere negli esercizi commerciali del Titano”. A ufficializzarlo è stata l’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi, rispondendo a un’istanza di interpello presentata da una lavoratrice transfrontaliera.
Con il decreto delegato n. 69/2013 la Repubblica di San Marino ha deliberato la restituzione parziale della tassa etnica a favore dei frontalieri, esclusivamente per il periodo d’imposta 2011. Il bonus, parametrato in base al reddito percepito dal lavoratore, poteva arrivare fino al 9% della franchigia, allora pari a 8 mila euro, ossia 720 euro.
La particolarità della vicenda è data dal fatto che la somma sarebbe stata restituita ai contribuenti tramite la Smac Card, una carta elettronica utilizzabile solo nel territorio di San Marino. Lo sgravio non era concesso in maniera automatica, ma su richiesta. L’erogazione è avvenuta a reddito complessivo rientrano redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’Irpef netta dovuta in Italia. Il tax credit è riconosciuto fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti oltre confine e il reddito complessivo.
Come affermato dalle Entrate con la circolare n. 50/2002, la definitività del prelievo estero coincide con la circostanza che il tributo non è più suscettibile di modifiche a favore del contribuente. Nel caso in esame l’istante dichiara in Italia i redditi prodotti a San Marino, fruendo del credito per le imposte assolte all’estero. Per questo motivo la frontaliera presentava interpello all’Agenzia, sostenendo di non dover indicare l’importo restituito sulla Smac card in Unico-Pf, in quanto si trattava di un rimborso utilizzabile solo nel territorio estero.
Veniva avanzata l’ipotesi di indicare tale somma nel quadro RW, come attività di natura finanziaria detenuta oltre confine. Diver- so il parere del fisco. Anche se le imposte estere sono pagate a titolo definitivo, infatti, può verificarsi il loro rimborso totale o parziale da parte della tax authority straniera. In questo caso, nel periodo d’imposta in cui avviene la restituzione, “il contribuente è tenuto a ricalcolare il credito d’imposta in misura corrispondente all’importo delle imposte estere effettivamentepagate”.
Il soggetto si troverebbe infatti ad avere denunciato al fisco italiano un credito relativo a un prelievo estero non più esistente. Come disposto dall’articolo 165, comma 7 del Tuir, pertanto, il frontaliero deve presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, relativa o all’anno di riferimento del credito (in questo caso il 2011) o a quello di effettivo utilizzo. Non rileva nemmeno il come le somme siano state restituite, da- to che il contribuente di fatto riceve uno sgravio che diminuisce il livello di imposizione subito all’estero. Da qui l’obbligo di versare le maggiori imposte e gli interessi.
Data la vicenda, tuttavia, non sarà applicata alcuna sanzione. Il caso di specie è raccontato da Valerio Stroppa di “Italia Oggi”. Questa interpre- tazione come richiamato in premessa è sovrapponibile a ciò che avviene con gli sgravi per chi spende soldi in Repubblica. L’italiano raggiungendo la soglia richiesta avrà sì uno stipendio più alto a San Marino, ma si troverà a dover pagare più tasse in Italia. Un punto questo che dovrebbero chiarire gli stessi sindacati sammarinesi in modo da consigliare i lavoratori italiani sul da farsi.
Da una prima occhiata infatti pare che convenga non usufruire delle detrazioni sammarinesi. Staremo a vedere.
David Oddone
maggio
2014. A beneficiarne so- no stati circa 3.300 lavo- ratori dipendenti fron- talieri con redditi lordi fino a 30 mila euro an- nui. Ai sensi dell’arti- colo 165 del Tuir, se nel