Consiglio di Stato: nell’affare Delta da ragione a Bankitalia!

Nelle motivazioni della sentenza con cui hanno respinto i ricorsi di Estuari e di Onda, i giudici del Consiglio di Stato scrivono che il provvedimento del 18 agosto 2009 “e’ stato legittimamente adottato dal  della ” in via d’urgenza. Per il Consiglio di Stato “non sono fondati i motivi di appello con i quali si contestano le argomentazioni addotte da Banca d’Italia a sostegno della tesi principale su cui si fonda l’intero provvedimento impugnato, ovvero che la Cassa di Risparmio di  esercitasse attraverso il controllo di soggetti interposti come Onda, un controllo di fatto sulla capogruppo Delta”. Il collegio sottolinea che “l’esistenza di un controllo di fatto da parte di Crsm sul Gruppo Delta rappresenta un presupposto del provvedimento impugnato, il cui accertamento implica da parte dell’Autorita’ di vigilanza l’utilizzo di regole tecniche cosiddette elastiche, caratterizzate cioe’ da un risultato applicativo non univoco e certo, ma fisiologicamente opinabile, secondo lo schema tipico delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalita’ tecnica. Il sindacato giurisdizionale esercitabile nei confronti di tali valutazioni – proseguono i giudici – pur essendo intrinseco (nel senso che il giudice puo’ impiegare le stesse regole tecniche utilizzate dall’Autorita’) e’ pero’ necessariamente non sostitutivo, non potendo, appunto, il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma solo vagliare l’attendibilita’ intrinseca ed estrinseca del giudizio tecnico formulato”. Nel caso in questione, si legge nella sentenza, “la Banca d’Italia ha evidenziato l’esistenza di una serie assai significativa di elementi sintomatici che, pur nella fisiologica opinabilita’ che caratterizza la valutazione tecnica oggetto di contestazione, confermano l’assoluta attendibilita’ delle conclusioni cui giunge il provvedimento impugnato”. Cio’ che rileva ai fini dell’accertamento della situazione di controllo, ricorda  “e’ la circostanza, non seriamente dubitabile alla luce degli elementi raccolti in sede ispettiva, che il sostegno finanziario di Cassa di Risparmio di San Marino abbia consentito a Onda spa di sottoscrivere la quota di propria competenza dell’aumento di capitale di Delta spa e che detto sostegno sia comunque andato anche a beneficio di Estauri spa, consentendole di ‘mantenere’, nell’interesse di Cesm, la partecipazione del 73,53% in Onda”. Ancora, scrive il collegio, ai fini della valutazione del controllo di Cassa di Risparimio di San Marino “assume un ruolo centrale nella motivazione del provvedimento impugnato l’intensita’ dei rapporti finanziari tra Crsm e il . Per quest’ultimo, si legge nel provvedimento, il sostegno ricevuto dalla Cassa sanmarinese, considerando anche il supporto indiretto per il tramite di garanzie e di lettere di patronage, si e’ attestato intorno al 35% del complessivo indebitamente bancario”. Ulteriore elemento sintomatico, afferma il Consiglio di Stato, “si ricava dalle numerose ‘sovrapposizioni’ tra gli organi della Crsm e quelli delle societa’ del gruppo Delta, indicativa di una interscambiabilita’ di ruoli nell’ambito di Crsm, di Onda di Delta e delle societa’ da questa controllate”. La conclusione cui giunge la Banca d’Italia, conclude il collegio, “circa l’esistenza di un controllo di fatto esercitato da Csrm (attraverso Onda ed Estauri) sulla holding Delta spa sfugge alle censure proposte negli appelli. Si tratta, invero, di una valutazione attendibile e ragionevole, ampiamente supportata dagli elementi raccolti in sede ispettiva e ampiamente riportati nel provvedimento impugnato”. Dlu (RADIOCOR) 13-07-11 16:08:38 (0310) 3 NNNN

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