CONSIGLIO GIUDIZIARIO SAN MARINO. Deliberazione in merito alla nota del Giudice per la Terza Istanza penale prot. n.205 del 22 ottobre 2024

56148478Del.1del06.11.20

Prof. Oliviero Mazza – Giudice di terza istanza penale

FONTE: https://www.consigliogiudiziario.sm/on-line/home/delibere.html

SINTESI:

La delibera del Consiglio Giudiziario della seduta del 6 novembre 2024 affronta in maniera articolata e dettagliata diverse problematiche emerse in relazione alla nota inviata dal Giudice per la Terza Istanza Penale, Oliviero Mazza, il 22 ottobre 2024. Tale nota era diretta ai Capitani Reggenti e ai principali organi di giustizia e istituzioni europee, con l’obiettivo di evidenziare presunte interferenze e violazioni dell’indipendenza giudiziaria da parte del Giudice per i Rimedi Straordinari.

La delibera del Consiglio Giudiziario esamina i contenuti della nota di Mazza, di cui non abbiamo copia ma che pubblicheremo appena ne avremo una, contestandone i presupposti e rilasciando una serie di chiarimenti e indicazioni disciplinari.

Ecco i punti principali della delibera n.1 del 06.11.2024 del Consiglio Giudiziario

– Ruolo del Consiglio Giudiziario: Il Consiglio Giudiziario riafferma il proprio ruolo di “garante dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura”, come stabilito dalla legge costituzionale n. 1/2021, che lo identifica come l’organo designato a tutelare l’indipendenza dei giudici. Il Consiglio richiama inoltre i riferimenti normativi e gli standard europei, come la Magna Carta dei Giudici e le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, che definiscono la sua funzione di supervisione rispetto a eventuali interferenze nella giustizia.

– Indipendenza e imparzialità dei Giudici: Nella delibera si ribadisce che l’indipendenza della magistratura non è un privilegio personale del singolo giudice, bensì una garanzia del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani. La delibera richiama il dovere dei giudici di mantenere riservatezza e cautela nelle dichiarazioni pubbliche, evitando di mettere in discussione pubblicamente l’autorità e l’imparzialità della giustizia sammarinese.

– Critiche al comportamento del giudice per la Terza Istanza: Il Consiglio Giudiziario evidenzia che la nota del Giudice Mazza è pervasa da un tono polemico e poco professionale, e che essa appare indirizzata a sollevare dubbi sulla legittimità delle decisioni prese dal Giudice per i Rimedi Straordinari. Il Giudice Mazza, autodefinitosi “la più alta magistratura sammarinese”, avrebbe, secondo il Consiglio, agito in modo autoreferenziale, cercando di attribuirsi una sorta di superiorità gerarchica, concetto in netto contrasto con i principi sammarinesi di parità fra gli organi giudiziari.

– Questioni procedurali e decisioni contestate:

Il Consiglio Giudiziario analizza alcune sentenze chiave nelle quali Mazza avrebbe, a loro avviso, violato i diritti delle parti civili e del contraddittorio. In particolare:

– Sentenza del Giudice per i Rimedi Straordinari n. 6/2023: Qui il Giudice per i Rimedi Straordinari aveva annullato una decisione di Mazza che escludeva le parti civili da un procedimento, compromettendo il diritto al contraddittorio. Il Consiglio sottolinea che il Giudice per la Terza Istanza non avrebbe avuto il diritto di disporre autonomamente tali esclusioni senza dare possibilità di intervento alle parti. CLICCA QUI PER VEDERLA

– Reclami per “Atto Abnorme”: Mazza ha presentato reclami per “atti abnormi” contro sentenze che avevano annullato le sue decisioni, reiterando una pretesa di insindacabilità delle proprie pronunce, che il Consiglio considera priva di fondamento legale.

– Sentenze successive di annullamento e ricusazione: In diverse occasioni, il Giudice per i Rimedi Straordinari e il Procuratore del Fisco hanno chiesto la ricusazione di Mazza, ottenendo sentenze che accolgono le loro istanze. Secondo il Consiglio, tali decisioni mostrano come l’atteggiamento del Giudice Mazza si sia scontrato con la necessità di garantire imparzialità e correttezza procedurale.

 

Rilievi sul tono e contenuto della nota: La delibera evidenzia come Mazza, nella sua nota, abbia utilizzato un linguaggio aspro e poco rispettoso verso i colleghi, incluse osservazioni sarcastiche sul Giudice per i Rimedi Straordinari, definito come un “ex magistrato italiano in pensione” e con riferimenti a presunte lacune giuridiche. Il Consiglio considera tali toni inappropriati e non conformi agli standard di deontologia.

Decisioni e raccomandazioni finali del Consiglio Giudiziario:

– Il Consiglio Giudiziario conclude rigettando la pretesa di Mazza che il suo operato sia esente da controlli, sostenendo che le azioni del Giudice per i Rimedi Straordinari sono perfettamente legittime e rientrano nella normale dialettica processuale.

– Viene ribadita la necessità che i giudici rispettino le decisioni di annullamento dei propri provvedimenti quando emesse da organi competenti.

– Il Consiglio richiama tutti i magistrati all’osservanza del dovere di imparzialità e rispetto reciproco, condannando qualsiasi comportamento che possa minare la fiducia del pubblico nell’autorità giudiziaria.

La delibera quindi si pone come un richiamo formale e autorevole all’equilibrio tra indipendenza e responsabilità giudiziaria, contrastando l’idea che singoli giudici possano considerarsi esenti da critiche o insindacabili.

Il Consiglio Giudiziario riafferma il valore della trasparenza e della collaborazione tra organi giudiziari, condannando l’atteggiamento di Mazza come un tentativo di consolidare un’autorità personale e autoreferenziale, in contrasto con il principio di terzietà che regola la magistratura sammarinese.

S. e&o

/ms