SINTESI:
Questa sentenza si riferisce a un procedimento di impugnazione avviato mediante querela nullitatis dalle parti civili Catia Tomassetti, Alberto Paganini, Stefano Vitali e dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Tali parti hanno presentato ricorso contro l’ordinanza n. 1/2023, emessa dal Giudice per la Terza Istanza Penale prof. Oliviero Mazza in data 6 settembre 2023, nell’ambito del procedimento penale n. 462/RNR/2020, riguardante l’imputato Alberto Buriani.
Le parti ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata sia “abnorme” e gravemente lesiva dei loro diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne il diritto al giusto processo e all’imparzialità del giudice. Il ricorso fa leva sull’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che tutela il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un’istanza nazionale competente, e sottolinea come l’ordinanza sia stata emessa da un giudice che le parti ritengono privo di imparzialità. Tale giudice, infatti, aveva già ricevuto richieste di astensione proprio per evitare il conflitto tra interessi pubblici e privati.
Le parti civili evidenziano che l’ordinanza ha disposto la loro estromissione dal procedimento cautelare, ritenendole non legittimate a intervenire in tale fase. Ciò è avvenuto nonostante le stesse avessero già depositato memorie, rispettando i termini processuali. Esse argomentano che tale provvedimento rappresenta una grave violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, elementi cardine del giusto processo.
Inoltre, le ricorrenti affermano che l‘assenza di un rimedio contro simili patologie processuali comporterebbe una disparità di trattamento, in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, tutelato sia nei giudizi civili che in quelli amministrativi.
La querela nullitatis è pertanto proposta come strumento necessario per la tutela dei diritti fondamentali delle parti.
Il Procuratore del Fisco e i difensori di Alberto Buriani, rappresentati dagli avvocati Michela Vecchi e Gian Luca Mularoni, sostengono invece che la querela nullitatis non sia applicabile in ambito penale. Essi affermano che si tratta di un rimedio riservato esclusivamente al giudizio civile, e che la normativa penale vigente non prevede tale strumento per contestare decisioni cautelari o di altra natura. Secondo loro, l’ordinanza impugnata rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale, nell’ambito delle esigenze di tutela penale, può escludere le parti civili dal procedimento cautelare.
I difensori deducono, inoltre, che l’ordinanza contestata rispetti il principio di tassatività previsto dal diritto processuale penale sammarinese, che limita l’intervento delle parti civili ai soli casi espressamente previsti dalla legge. La questione della legittimazione delle parti civili all’impugnazione dei provvedimenti cautelari è pertanto, a loro dire, da ritenersi infondata e priva di rilevanza giuridica.
Il Giudice per i Rimedi Straordinari, investito della questione, ha valutato attentamente le doglianze delle parti civili, considerando le normative rilevanti e i principi del giusto processo. In particolare, il Giudice sottolinea l’importanza del principio del contraddittorio, che deve essere garantito in tutte le fasi del procedimento, anche cautelari, per tutelare l’effettiva partecipazione delle parti in causa. Si fa riferimento alla L.Q. n. 55/2003, art. 25, che sancisce il diritto delle parti civili a intervenire nei procedimenti incidentali, con esplicito richiamo al loro diritto di partecipazione e di impugnazione.
Il Giudice osserva, inoltre, che l’ordinanza impugnata sembra violare il diritto delle parti civili di far valere i loro interessi legittimi nel processo, includendo l’interesse a dimostrare la responsabilità penale dell’imputato, in quanto direttamente collegato alla richiesta di risarcimento danni. La decisione del giudice di merito di escludere le parti civili appare, quindi, in contrasto con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, nonché con le garanzie costituzionali di accesso alla giustizia.
Il Giudice per i Rimedi Straordinari ritiene che l’estromissione delle parti civili dal procedimento cautelare rappresenti una violazione macroscopica dei principi del giusto processo, tale da giustificare il ricorso alla querela nullitatis. L’ordinanza appare, infatti, come un provvedimento “abnorme” e “arbitrario”, che compromette gravemente la regolarità del procedimento e la garanzia di indipendenza del giudice.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, il Giudice per i Rimedi Straordinari annulla l’ordinanza n. 1/2023, emessa dal Giudice per la Terza Istanza Penale il 6 settembre 2023, ritenendola nulla per violazione dei diritti fondamentali di imparzialità, indipendenza e contraddittorio. Viene disposto il rinvio del procedimento al Giudice di Terza Istanza, che dovrà esaminarlo in diversa composizione, per garantire il rispetto dei principi costituzionali e processuali richiamati quindi con un annullamento degli effetti derivanti dall’ordinanza impugnata e con l’ordine alla Cancelleria di svolgere gli adempimenti necessari per l’ulteriore corso del procedimento.
S. e&0.
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