DECRETO DELEGATO SUL NOLEGGIO DEI VEICOLI A SAN MARINO

DECRETO DELEGATO xxx 2011 n. xx
DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI
TITOLO I
DEL NOLEGGIO DI VEICOLI
Art. 1
(Contratto di noleggio)
1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente decreto delegato si considera noleggio il contratto con il quale una delle parti, detta noleggiante, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, detta noleggiatore, un veicolo per il trasporto di persone o cose senza conducente, affinché il noleggiatore lo conduca direttamente o lo faccia condurre da persone di propria fiducia che devono essere opportunamente identificate nel contratto di noleggio del veicolo stesso.
2. Sono contratti di noleggio a breve termine quelli di durata inferiore o uguale a 90 giorni.
3. Sono contratti di noleggio a lungo termine quelli di durata superiore a 90 giorni; i contratti di
noleggio non possono in ogni caso avere durata superiore a 36 mesi.
4. I contratti di noleggio devono avere forma scritta.
5. I contratti di noleggio non possono essere oggetto di cessione totale o parziale.
6. Il noleggiatore non può concedere in subnoleggio il veicolo noleggiato.
7. Il contratto di noleggio non può in ogni caso assumere le caratteristiche del contratto di locazione
finanziaria.
Art 2
(Noleggio in favore di soggetti non residenti)
1. Non è consentita la stipula di contratti a lungo termine in favore di soggetti non residenti. Il medesimo veicolo non può essere concesso in noleggio in favore dello stesso soggetto non residente per un periodo superiore a 90 giorni complessivi.
Art. 3
(Veicoli oggetto di noleggio)
1. Possono essere oggetto di noleggio i seguenti tipi di veicoli a motore:
a) motocicli, tricicli, quadricicli, autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo e autocarri fino a 3.500
Kg. di massa complessiva a pieno carico;
b) autocaravan.
2. Il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive e non immatricolati non rientra nell’ambito del presente regolamento.
Art. 4
(Adempimenti amministrativi)
1. Il noleggiante deve munirsi di un registro, preventivamente vidimato dall’Ufficio del Registro e delle Ipoteche, sul quale, entro il giorno successivo alla stipula, devono essere annotati i contratti di noleggio, con indicazione degli estremi di individuazione del veicolo, delle generalità e dell’indirizzo dei noleggiatori e della durata del contratto. In tempo reale, il noleggiante deve pubblicare i dati annotati sul registro cartaceo nel sito internet www.autonoleggio.sm. Ogni operatore esercitante l’attività di autonoleggio deve richiedere l’operatività in tale sito all’Ufficio
Registro Automezzi. Il sito internet è a disposizione dei Corpi di Polizia e degli uffici preposti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge da parte degli operatori.
2. I contratti di noleggio devono essere conservati dal noleggiante, in originale o copia autentica, per almeno cinque anni dalla loro stipula.
3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal noleggiante o dal proprietario del veicolo e devono recare l’espressa indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente; la polizza deve essere conservata in originale o in copia conforme presso il noleggiante.
4. I Corpi di Polizia e l’Ufficio Registro Automezzi comunicano altresì all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni violazione delle norme di cui al presente decreto di cui vengano a conoscenza.
5. L’Ufficio Registro Automezzi provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio.
6. I contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA’ CHE ESERCITANO IL NOLEGGIO
Art. 5
(Prescrizioni per le società di noleggio)
1.La costituzione di società aventi ad oggetto il noleggio senza conducente di veicoli è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato ai sensi del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116.
2. Le società di cui al comma precedente sono soggette, inoltre, alle seguenti prescrizioni:
a) il capitale minimo della società a responsabilità limitata e della società per azioni non può essere inferiore a € 77.000;
b) il capitale sociale deve essere interamente versato entro sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle società.
3. Le società aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente di veicoli all’entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui al precedente comma entro il 30 settembre 2011. La mancata osservanza degli obblighi imposti determina la revoca della licenza d’esercizio e la messa in liquidazione della società stessa.
Art. 6
(Prescrizioni per le licenze individuali di noleggio)
1. Il rilascio di licenza individuale avente ad oggetto l’attività di noleggio veicoli senza conducente è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato ai sensi della Legge 129/2010.
Art. 7
(Disposizioni per il rilascio di licenze di noleggio)
1. Il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente è subordinato, inoltre, alle seguenti disposizioni:
a) la sede deve avere quali requisiti, locali ad uso ufficio idonei allo svolgimento di attività amministrativa e comunque dotati di idonea conformità edilizia;
b) i veicoli adibiti a noleggio senza conducente, nel momento in cui non sono oggetto di contratto di noleggio, devono stazionare in una rimessa o garage siti all’interno del territorio della Repubblica di San Marino. A tal fine il noleggiante deve avere nella propria disponibilità, ad uso esclusivo, un locale ovvero uno spazio, anche privo di particolari strutture, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro. La metratura minima richiesta per la rimessa o il garage di cui sopra è calcolata come di seguito:
fino a n. 10 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq. 83;
fino a 20 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 167;
fino a 30 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 250;
fino a 40 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 333;
fino a 50 veicoli adibiti a noleggio senza conducente minimo mq 375.
2. L’operatore economico già titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio all’entrata in vigore del presente decreto deve adeguarsi ai disposti di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 2011, pena la revoca della licenza.
3. L’operatore economico autorizzato all’esercizio dell’attività di noleggio, entro un mese dal rilascio dell’apposita licenza, deve avere almeno un dipendente.
4. L’operatore economico già titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio all’entrata in vigore del presente decreto, deve adeguarsi al disposto di cui al precedente terzo comma entro il 30 settembre 2011.
5. La mancata osservanza della disposizione di cui al precedente 3) e 4) comma determina la sospensione della licenza d’esercizio fino all’adeguamento alla medesima e comunque non oltre al termine massimo di 12 mesi, pena la decadenza della licenza stessa.
Art. 8
(Sospensione e riattivazione)
1. L’operatore economico titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente può sospendere l’esercizio della propria attività per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 2010 n. 129, la riattivazione della licenza comporta l’esercizio effettivo dell’attività senza possibilità di nuova
sospensione prima della decorrenza di 12 mesi dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.
Art. 9
(Limitazioni)
1. Ogni operatore economico esercitante l’attività di noleggio non può superare, quale numero complessivo dei veicoli immatricolati ad uso noleggio, le 50 unità. Nell’ambito di tale limite, il numero di veicoli con cilindrata superiore a 3.000 c.c. non può superare le 2 unità.
2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, qualora il noleggiante disponga di una rimessa o garage, così come definita al precedente art. 6, comma 1, lettera b), con superficie superiore ai 400 metri quadrati, il numero massimo dei veicoli immatricolabili ad uso noleggio aumenta di una unità ogni 12,50 metri quadrati di superficie della rimessa o garage eccedenti i 400; in ogni caso non può essere superato il numero di 70 unità per ogni soggetto esercitante l’attività di noleggio, fermo restando il limite numerico di cui al comma 1 relativo ai veicoli con cilindrata superiore a 3.000 c.c.
TITOLO III
DELLE SANZIONI
Art. 10
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave, l’inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dal presente decreto è punita, per ogni singola violazione, con una sanzione pecuniaria amministrativa, applicata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da Euro 1.000 ad Euro 5.000, in ragione della gravità dell’infrazione.
2. In caso di recidiva si aggiunge, in ragione della gravità della infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a 6 mesi, disposta dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ovvero della revoca della licenza, disposta dal Congresso di Stato; è recidivo chi nei cinque anni precedenti l’ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11
(Norme transitorie)
1. I contratti di noleggio stipulati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza.
2. I veicoli già immatricolati ad uso noleggio prima dell’entrata in vigore del presente decreto, anche se non rientranti nei limiti numerici di cui all’art. 4, possono continuare ad essere destinati al noleggio.
3. Le licenze aventi ad oggetto l’attività di noleggio senza conducente di veicoli sospese anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto mantengono il loro stato fino alla loro scadenza naturale.
Art. 12
(Abrogazione)
1. E’ abrogato il Decreto 1 febbraio 2007 n. 20.