INTERVENTO DEL SEGRETARIO MULARONI A GINEVRA IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO ONU SUI DIRITTI UMANI

Signor Presidente, sono onorata di essere oggi al Gruppo di Lavoro del Consiglio dei Diritti Umani per l’esame periodico universale, a presentare e discutere, a nome del Governo, la situazione dei diritti umani nel mio Paese, la Repubblica di San Marino. Ringrazio sin da ora le delegazioni che interverranno nel dibattito e quelle che ci hanno fatto avere preventivamente domande scritte, alle quali inizierò a rispondere nel corso di questo mio intervento introduttivo. I sammarinesi amano definire il proprio Stato la più antica Repubblica al mondo. Certo è che San Marino, che sulla libertà ha fondato la propria esistenza sin dal Medio Evo, può vantare antiche origini e istituti che nella storia affondano le proprie radici. Su queste fondamenta è stato edificato il moderno Stato sammarinese, rispettoso del principio della separazione dei poteri, della democrazia, dello stato di diritto. Le più recenti modifiche legislative dell’apparato istituzionale dello Stato sono del 2005 e riguardano i Capi dello Stato, i Capitani Reggenti, e il Governo, il Congresso di Stato. Come indicato dalla Dichiarazione dei Diritti sammarinese (la nostra carta costituzionale), gli organi investiti delle principali funzioni istituzionali sono: i due Capitani Reggenti, ai quali compete congiuntamente la funzione di rappresentanti dello Stato e di garanti dell’ordinamento costituzionale; il Consiglio Grande e Generale (Parlamento), cui spetta il potere legislativo; il Congresso di Stato, che esercita il potere esecutivo. Gli organi del potere giudiziario, regolamentati da legge costituzionale, hanno garantita piena indipendenza e libertà di giudizio nell’esercizio delle loro funzioni. Signor Presidente,
ci siamo preparati all’esame odierno, sapendo che si tratta di un’occasione di riflessione e di crescita. Da questo esame ci aspettiamo domande,
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suggerimenti e raccomandazioni relativamente al sistema di protezione dei diritti umani a San Marino: la verifica della conformità del nostro ordinamento e della nostra prassi agli standard internazionali ci consentirà un ulteriore passo avanti in un processo che è in corso. Come molti altri Paesi, abbiamo in corso un processo di adeguamento del sistema giuridico interno alle norme internazionali: un processo, definibile “di modernizzazione”, che si coniuga al rispetto e alla conservazione dei valori e dei principi sui quali si è edificato il nostro Stato, in primo luogo libertà e democrazia. E’ questo un processo che s’inserisce in un più generale impegno d’integrazione del nostro Paese nella collettività internazionale e, più particolarmente, in un’Europa che sempre più diventa comunità nel campo economico e commerciale, ma anche culturale, sociale e politico. Come abbiamo indicato nel nostro Rapporto, la società sammarinese negli ultimi decenni è cambiata molto al proprio interno, così come sono cambiati i rapporti con l’esterno, in termini di relazioni con sempre più Paesi e di partecipazione a un gran numero di Organizzazioni Internazionali. In una realtà globalizzata, come quella di oggi, tutti i fenomeni, positivi o negativi che siano, hanno ripercussioni a livello mondiale e toccano tutti. San Marino si trova, così, a far fronte a questioni che, fino a qualche tempo fa, le erano completamente estranee o venivano percepite e affrontate in un’ottica pressoché locale.
Lo Stato nel suo insieme si sta dotando degli strumenti, normativi e non, per adeguarsi al cambiamento. In questo ultimo anno San Marino si è trovata ad affrontare le ripercussioni della crisi finanziaria ed economica che ha colpito tutto il mondo e, contestualmente, a dover rivedere molte delle regole sulle quali aveva basato il proprio sistema finanziario, per adeguarsi agli standard fissati da organismi quali l’OCSE. Non è stato e non è facile in ragione sia dei cambiamenti che abbiamo introdotto rapidamente nell’ordinamento, sia dell’esiguità delle risorse umane di cui la Repubblica dispone. Tuttavia, il Governo è impegnato su questa strada con convinzione e determinazione, nella consapevolezza che l’isolamento e il
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non adeguamento alle “regole del gioco” non siano mai la soluzione giusta per i problemi di un Paese. In questo stesso senso vanno gli sforzi intrapresi da parte sammarinese per adeguare la normativa interna alle disposizioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo: anche quando, cioè, si tratta di fenomeni che non toccano direttamente il Paese, ci uniamo all’impegno della comunità internazionale. L’opinione pubblica sammarinese oggi è molto più informata e molto più attenta che in passato rispetto alle grandi questioni oggetto d’interesse a livello mondiale. Ciò si è visto anche nel processo di preparazione del Rapporto sammarinese per l’odierno Esame Periodico Universale. I rappresentanti della società civile hanno partecipato numerosi e con interesse alla riunione d’informazione che, il 2 luglio 2009, è stata convocata al riguardo dal Dipartimento Affari Esteri e hanno, poi, inviato propri commenti scritti. E’ mia intenzione proseguire il processo di consultazione e coinvolgimento dei rappresentati della società civile anche nei seguiti di questo esame, essendo convinta che la loro partecipazione contribuirà a rendere veramente efficace l’esame periodico sammarinese. Alcuni dei contributi scritti trasmessi direttamente al Segretariato di Ginevra sono di critica nei confronti del Governo e talvolta, a mio parere, non riflettono la volontà e la posizione della maggioranza della popolazione. A tutti prestiamo ascolto, perché sono testimonianza della partecipazione democratica di tutti alla vita pubblica. Un’attiva partecipazione alla vita dello Stato, del resto, ha sempre caratterizzato San Marino, dove il dibattito politico e sociale è sempre stato molto vivace e condiviso dai cittadini e la percentuale di votanti alle elezioni è sempre stata alta. In una piccola realtà come la nostra il contatto diretto fra “governanti” e “governati” è sempre stato facile, favorendo una sorta di democrazia diretta. E’ questa, a mio avviso, un’eredità nel complesso positiva che dobbiamo cercare di preservare e adattare alle odierne esigenze. In questo quadro, s’inserisce l’attenzione e l’impegno in favore dei diritti umani.
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Cooperazione con gli organismi internazionali di monitoraggio Signor Presidente, Come già anticipato nel Rapporto Nazionale, in ragione delle sue limitate risorse umane, San Marino ha accumulato notevoli ritardi nella presentazione dei rapporti richiesti dagli organismi di monitoraggio preposti alla tutela e alla promozione dei diritti umani. Inoltre, come ci ha fatto notare una delegazione mediante una puntuale domanda scritta anticipata, San Marino non è stato in grado di rispondere ai 16 questionari predisposti dalle procedure speciali onusiane. Quel che sovente accade, inevitabilmente, è che i componenti dei suddetti gruppi di lavoro siano pressoché sempre le medesime persone, con la conseguenza che le stesse non sono in condizione di poter lavorare a più rapporti contemporaneamente, in quanto il lavoro in seno ai gruppi di lavoro si aggiunge al lavoro ordinario svolto quotidianamente. In tutta sincerità, credo di poter affermare che, anche per il futuro, l’Amministrazione sammarinese potrà garantire al massimo la presentazione agli Organi dei Trattati di un rapporto all’anno. A questo proposito, è oltremodo opportuno rilevare e rimarcare in questa sede che le cause di questi ritardi non derivano da una mancanza di volontà politica di ottemperare agli obblighi di rapporto. Al contrario, il Governo della Repubblica di San Marino attribuisce un’importanza di primo piano alle funzioni di controllo dell’applicazione delle norme internazionali, sia nelle loro modalità di verifica che in quelle di stimolo e impulso a migliorare. A quest’ultimo riguardo, numerosi sono i casi in cui importanti provvedimenti legislativi, volti a migliorare gli standard di protezione e promozione esistenti o ad istituirne di nuovi, sono stati assunti in seguito a specifiche raccomandazioni provenienti da organismi di monitoraggio regionali e/o internazionali.
A fronte di questa situazione, ci si potrebbe chiedere come mai San Marino non abbia mai fatto ricorso all’assistenza tecnica offerta dal Segretariato dell’Ufficio dell’Alto Commissario. La risposta è la seguente: i ritardi sono dovuti alle carenze di risorse umane sopra evidenziate e non alla mancanza di “expertise” nelle diverse materie oggetto di rapporto e, per tale motivo, il
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mio Paese non intende ricorrere al cortese servizio di assistenza tecnica offerto dal Segretariato. San Marino, in tema di protezione e promozione dei diritti umani si intende cooperare pienamente con le istituzioni consacrate a tale scopo. Sebbene San Marino non sia in grado di adempiere completamente agli obblighi convenzionali di presentazione dei rapporti nei tempi previsti, ha dimostrato la sua volontà di cooperare in toto estendendo dall’aprile 2003 a tutte le procedure speciali tematiche un invito permanente a visitare San Marino. Nel frattempo, alcuni organi del Consiglio d’Europa, quali il Comitato per la Prevenzione della Tortura – CPT, la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza – ECRI e il Commissario per Diritti Umani hanno visitato San Marino con cadenza periodica. A tutti è stata fornita la massima cooperazione e il Governo ha risposto e dato seguito alle domande e raccomandazioni che gli sono state indirizzate. Protocollo Facoltativo alla Convenzione contro la Tortura e le altre Pene o Trattamenti crudeli, disumani o degradanti (OP-CAT)
In tema di tortura, in qualità di Stato Parte alla Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti disumani o degradanti, nonché ai due Protocolli ad essa relativi, la Repubblica di San Marino, essendo anche Stato Parte della Convenzione contro la Tortura e le altre Pene o Trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT), ha preso in considerazione l’ipotesi di aderire anche al relativo Protocollo Facoltativo (OP-CAT). Tuttavia, il Protocollo Facoltativo impone l’obbligo di istituire un meccanismo nazionale indipendente di prevenzione che per la minuscola realtà sammarinese risulta di difficile creazione. Infatti, in una realtà in cui pressoché tutti si conoscono, non sarebbe semplice individuarne i componenti, che dovrebbero garantire indipendenza, capacità ed esperienza. Scegliendo componenti avremmo certamente la necessaria indipendenza, ma non la conoscenza della realtà locale che è, a mio avviso, indispensabile. Inoltre, occorrerebbe destinare a tale meccanismo risorse finanziarie, che in un periodo di crisi economica come l’attuale non sono di facile reperimento, per un’attività al momento non prioritaria, in quanto i
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competenti organi giudiziari ci riferiscono che, nel mio Paese, in linea con una tradizione secolare, non si sono finora mai segnalati casi di tortura. Meccanismo indipendente ai sensi dei “Principi di Parigi” Per ragioni simili, San Marino non ha ancora istituito un meccanismo indipendente (Ombudsman) incaricato, conformemente ai “Principi di Parigi”, di promuovere e tutelare i diritti umani e di monitorarne l’applicazione sul terreno. Con particolare riferimento a questa figura di tutela rappresentata dall’Ombudsman, intendo ribadire quanto a suo tempo comunicato al Comitato dei Diritti Umani. Nella Repubblica di San Marino, le funzioni svolte dall’Ombudsman sono storicamente attribuite ai Capitani Reggenti (Capi dello Stato), istituto di derivazione romana. Le modifiche costituzionali del 2005 hanno recepito in norma la tradizione, istituzionalizzando la procedura di ricorso ai Capitani Reggenti da parte dei cittadini. Infatti, ai sensi dell’art. 6 della Legge 16 dicembre 2005 n. 185, ai Capitani Reggenti possono essere presentati degli esposti da individui che si sentono lesi dall’amministrazione pubblica. Tali istanze possono essere presentate ai Capitani Reggenti – che ricevono il pubblico un giorno alla settimana – non solo dai cittadini sammarinesi, ma anche dai residenti. I Capitani Reggenti verbalizzano le istanze e attraverso gli uffici competenti danno seguito alle richieste in seno al Congresso di Stato o direttamente alla pubblica amministrazione chiamata a rispondere degli eventuali torti subiti dal richiedente. Principio di uguaglianza e divieto di qualunque tipo di discriminazione Signor Presidente,
L’art. 4 della Dichiarazione dei Diritti,come modificato dalla legge n. 36 del 26 febbraio 2002 di revisione costituzionale, stabilisce che “tutti sono
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uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose”. Questo articolo evidenzia l’impegno della Repubblica di San Marino a promuovere in termini positivi l’affermazione del principio di uguaglianza, cioè non solo rimuovendo gli ostacoli alla sua realizzazione ma, come si legge al terzo comma, assicurando “pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà”. Tale disposto va letto congiuntamente ad altre norme della Dichiarazione dei Diritti. Come già spiegato ai paragrafi 26, 27 e 28 del rapporto nazionale, i diritti e le libertà enunciate nelle convenzioni internazionali costituiscono parte integrante dell’ordinamento sammarinese ai sensi dell’articolo 1 della Dichiarazione il quale, al suo terzo e quarto comma, sancisce che “… L’ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne”. San Marino attribuisce, dunque, rango costituzionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), il cui articolo 14 sancisce il divieto di discriminazione quale fondamentale presupposto per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. Nel caso l’art. 14 della CEDU venisse emendato, il nuovo disposto sarebbe immediatamente applicabile nel sistema giuridico sammarinese. Da sottolineare, poi, che la Repubblica di San Marino ha ratificato il Protocollo n. 12 alla CEDU (che vieta condotte discriminatorie fondate su ogni tipo di condizione), il quale ha più volte trovato applicazione nella giurisprudenza interna. II divieto di discriminazione fondata sull’appartenenza della persona ad un determinato sesso è ora sancito dalla Dichiarazione dei diritti nel testo novellato dalla Legge 19 settembre 2000 n. 95, la quale, riformando l’articolo 4 della medesima Dichiarazione dei diritti, ha esplicitamente introdotto il sesso quale possibile fattore di discriminazione.
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Tuttavia, se anche il legislatore sammarinese non avesse integrato l’art. 4 della Dichiarazione con l’esplicito riferimento al sesso, la discriminazione fondata sul sesso rientra nella locuzione “condizioni personali” contenuta nell’art. 4. Inoltre, l’art. 14 della CEDU vieta la discriminazione fondata sul sesso. Con tale espressione il legislatore ha inteso riconoscere l’illegittimità di ogni comportamento discriminatorio fondato su condizioni e qualità attinenti alla persona. A conferma di quanto sopra, la legge 28 aprile 2008 n. 66 “Disposizioni in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale”, integrando le disposizioni del vigente codice penale, ha introdotto l’art. 179 bis. Questo articolo punisce chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione dettati da motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all’orientamento sessuale, prevedendo per tale reato la perseguibilità d’ufficio. La medesima legge configura altresì quale circostanza aggravante la commissione di un reato per finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o legata all’orientamento sessuale.
La giurisprudenza sammarinese ha confermato l’interpretazione secondo cui l’orientamento sessuale non può costituire motivo di discriminazione. In una sentenza pronunciata nell’anno 2009 a seguito di una causa civile di lavoro introdotta nell’anno 2007, il Commissario della Legge ha rilevato che “l’esistenza di una relazione o rapporto con un transessuale non rappresenta –di per sé, e fatte salve le modalità pubbliche di svolgimento – reato o condotta illegittima ai sensi del vigente ordinamento giuridico: va ricordato, oltre al generale principio di libertà individuale suddetto, che nello specifico la Repubblica di San Marino ha ratificato e reso esecutivo con decreto 18 marzo 2003 n. 30 il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (che vieta condotte discriminatorie fondate su ogni tipo di condizione), ha abrogato (legge 23 settembre 2004 n. 121) l’articolo 274 del codice penale ed ha successivamente introdotto (legge 28 aprile 2008 n. 66) fattispecie di
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reato e circostanze aggravanti consistenti in condotte o motivazioni a delinquere costituite da discriminazione legata all’orientamento sessuale”. Interventi sociali e previdenziali Una delegazione che ci ha presentato una domanda scritta ha avanzato preoccupazioni su una possibile disparità di godimento delle prestazioni previdenziali legate alla famiglia o di altre indennità pubbliche. Al riguardo, pur sottolineando che la Repubblica di San Marino attribuisce un ruolo speciale alla famiglia tradizionale quale nucleo fondamentale e di grande valore per la società, vorrei ricordare che numerosi sono gli incentivi e gli aiuti previsti dallo Stato sammarinese e dalla legislazione in materia sociale per sostenere la famiglia, anche non tradizionale. Ad esempio, in base al Testo Unico del 1976 relativo alle disposizioni legislative sugli assegni familiari, siccome modificato in conformità alle disposizioni in materia di diritto di famiglia, gli indennizzi vengono elargiti al capofamiglia indipendentemente dal fatto che sia sposato o convivente. Il Testo Unico sugli assegni famigliari, all’art. 6, prevede che si considerano a carico “le persone nei confronti delle quali il lavoratore provvede al mantenimento in maniera continuativa ed in misura prevalente e sufficiente”. Parallelamente, i criteri di determinazione delle graduatorie dell’Ufficio di Collocamento assegnano punti quando un individuo abbia una famiglia a carico, indipendentemente dalla circostanza che sia sposato o meno. Ciò allo scopo di favorire il collocamento in via prioritaria rispetto ad altri iscritti. A tal proposito, al fine di aggiornare gli istituti giuridici esistenti rispetto agli assegni familiari, la legge n. 64 del maggio 2009, prevede nuovi indennizzi integrativi per proteggere le famiglie monogenitoriali, nonché una maggiorazione rispetto al nucleo famigliare con figli fino a tre anni di età. In base all’articolo 5, gli assegni familiari sono dovuti, anche alla donna lavoratrice, ancorché sola, durante il periodo di aspettativa post-partum. Le donne hanno diritto a tale aspettativa fino al 18° mese del figlio: durante il primo anno le viene corrisposto il 30% dello stipendio, mentre durante gli ultimi 6 mesi la percentuale ammonta al 20%.
Considerando che la priorità di oggi è non solo proteggere gli individui dalle discriminazioni, ma anche promuovere politiche attive di tutela, tra le altre iniziative miranti ad integrare i sistemi esistenti dello stato sociale
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sammarinese, vale la pena di ricordare che il Parlamento nel marzo 2009 ha approvato un documento di riforma generale sugli ammortizzatori sociali. Il Governo è impegnato a realizzare un sistema universale di prestazioni di natura non discriminatoria, mirante non solo a salvaguardare i posti di lavoro, ma anche a tutelare il reddito dei lavoratori e le competenze acquisite nel loro percorso lavorativo. In merito, si segnala che alcuni interventi sono già stati effettuati con la Legge n. 110 del 2009 di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e il progetto generale di riforma è già stato esaminato in prima lettura dal Parlamento. Nell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, il sistema sammarinese non prevede alcuna forma di discriminazione fra cittadini sammarinesi e stranieri. L’ammontare della prestazione è commisurato agli anni di contribuzione, indipendentemente dal carattere a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro. Condizione necessaria per percepire la pensione è aver accumulato almeno 20 anni di contributi. Il sistema di sicurezza sociale prevede diverse tipologie di prestazioni a tutela degli assicurati in caso di vecchiaia, inabilità al lavoro, malattia professionale, infortunio. Tali prestazioni possono essere riconosciute, qualora ne ricorrano le condizioni, anche ai figli minori o al coniuge o al convivente. Ad esempio, i lavoratori, contribuendo ad uno schema pensionistico durante l’arco della vita lavorativa, ricevono una pensione in base ai contributi versati nell’apposito fondo, che nel trattamento minimo attualmente ammonta a 960 euro mensili. In alternativa, coloro che risiedono e che non possono godere di una pensione contributiva e abbiano più di 65 anni senza alcuna altra fonte di reddito hanno diritto ad una pensione sociale statale di 496 euro al mese. ll sistema pensionistico e’ stato riformato nel 2005, a seguito di una richiesta del Fondo Monetario Internazionale. Il metodo per calcolare le pensioni è stato modificato, l’eta’ di pensionamento è stata innalzata da 60 anni nel 2007 a 6 mesi ogni anno fino a raggiungere i 65 anni. Studi di settore effettuati hanno mostrato che la riforma è in grado di assicurare la sostenibilita’ del sistema pensionistico fino al 2020 o 2023.
Nell’attuale sistema pensionistico sono naturalmente incluse gli stranieri con contratti a tempo determinato nel campo dell’assistenza privata. La
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fattispecie di contratto che ne disciplina l’impiego nel quadro dell’assistenza agli anziani è configurabile come lavoro subordinato. Le assistenti straniere hanno diritto al versamento dei contributi ai fini previdenziali effettuato dal datore di lavoro (l’assistito). La determinazione dell’importo da versare è calcolato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 15 del 1983 che regola le prestazioni pensionistiche. Queste persone sono anche completamente coperte per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, incluse le prestazioni per malattia e gravidanza. Integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro Una delle domande scritte che ci è stata rivolta riguarda l’integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro, al fine di assicurare il loro diritto al lavoro: per rispondere, faccio riferimento ai principali testi normativi della legislazione sammarinese e alle novità introdotte recentemente. Come ricordato nel rapporto, la legge n. 71 del 29 maggio 1991 afferma il diritto al lavoro delle persone con disabilità, determinando le condizioni per assicurare il loro inserimento lavorativo. Nello specifico, l’articolo 4 della legge in questione disciplina la “riserva di posti” e le condizioni di accessibilità di queste persone nel settore pubblico allargato e nelle aziende sia pubbliche che private, prevedendo “l’obbligo di assumere, a norma della presente legge, un invalido o un portatore di deficit ogni 20 addetti o frazione di 20 superiore a 10”. Inoltre, l’articolo 11 prevede una serie di incentivi e sgravi contributivi per le aziende che assumono le persone con ridotta capacità lavorativa. Queste norme, ormai ventennali, hanno trovato applicazione, ma, viste le particolarità di alcune attività economiche come ad esempio quelle che comportano lavori pericolosi per la loro salute, il Governo sta definendo, in accordo con le parti sociali, una legge di parziale riforma che consenta di collocare in modo consono i lavoratori invalidi senza isolarli dalla società e senza esporli a fattori di rischio per la loro incolumità. Aggiungo che di fatto in tutti questi anni lo Stato si è fatto carico di queste persone, assumendole nell’amministrazione pubblica ove l’assunzione ovvero la permanenza nel settore privato non si rivelavano praticabili. Protezione dei diritti dei minori e divieto delle punizioni corporali
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Signor Presidente, San Marino attribuisce una posizione speciale alla protezione e promozione dei diritti dell’infanzia, attuando politiche in grado di garantire al fanciullo un’efficace tutela in ogni fase della sua vita. Il mio Paese investe grandi risorse per tutelare adeguatamente il bambino con servizi rivolti alla cura delle gestanti e dei bambini nei primi anni di vita, così come negli anni della formazione scolastica, attraverso un sistema educativo gratuito ed obbligatorio fino ai 16 anni. La personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali è promossa nell’ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative. In questo spirito, la Repubblica ha adottato numerose Convenzioni e strumenti internazionali per la tutela e la promozione dei diritti dei minori, a cui si è aggiunta recentemente la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali adottata dal Consiglio d’Europa. Una delegazione, attraverso una domanda scritta, ha manifestato preoccupazione per la presunta mancanza, nell’ordinamento sammarinese, del divieto di punizioni corporali. A tal riguardo è importante evidenziare che la Repubblica di San Marino, conformandosi alla più recente pedagogia, condanna l’abuso di mezzi di correzione e di disciplina. Tale principio trova piena attuazione nella legislazione nazionale sammarinese ed in particolare all’interno del Codice Penale, che all’articolo 234, sancisce il divieto di abuso di poteri di correzione o disciplina. Tale disposizione va intesa nel senso che i poteri correttivi e disciplinari possono essere usati solo a fini educativi ed in ogni caso in maniera molto limitata e nel pieno rispetto della personalità del minore. Inoltre, è vietato qualsiasi comportamento ricadente in fattispecie di reato, quale lesione personale (art.155 del Codice Penale), percosse (art.157) e violenza privata (art.179).
Il ricorso a qualsiasi forma di violenza nel contesto familiare trova inoltre una più precisa disciplina all’interno dell’articolo 235, che sanziona
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penalmente il comportamento di chi usa maltrattamenti a persona della famiglia sottoposta alla sua autorità o al suo affidamento. È approntata altresì una tutela rafforzata laddove all’art. 19 della legge 20 giugno 2008 n. 97 (Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere) si prescrive l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria a carico dei servizi socio-sanitari, delle forze dell’ordine e degli insegnanti per i fatti di violenza sui minori. Infine, il divieto di punizioni corporali e maltrattamenti può essere ricavato indirettamente da altre leggi: la legge 26 aprile 1986 n.49 (Riforma del diritto di famiglia), il cui articolo 31 sancisce l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli nel rispetto della loro personalità e aspirazioni; la legge 12 febbraio 1998 n.21 (Norme generali sull’istruzione) che, dopo aver precisato che la scuola è organizzata in modo da rispettare i diritti e le libertà fondamentali sancite dalla Dichiarazione dei diritti, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalle Convenzioni internazionali sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e da ogni altro atto internazionale cui la Repubblica di San Marino abbia aderito, impone l’obbligo di rispettare i tempi e ritmi di maturazione di ogni studente, mediante forme opportune di personalizzazione dei percorsi e diversificazione delle metodologie didattiche; la legge 29 aprile 1997 n.44 (Ordinamento Penitenziario) il cui articolo 26 pone il divieto di impiegare la forza fisica nei confronti dei detenuti o internati salvo quando sia indispensabile per prevenire tentativi di evasione, atti di violenza o di resistenza, anche passiva, all’esecuzione di ordini o per garantire l’incolumità dello stesso detenuto, ferma tuttavia restando la necessità di applicare la medesima legge con maggiori e doverose cautele quando il detenuto sia minore di anni 18.
In merito alla tutela giurisdizionale dei minori, essa è affidata ad una Sezione del Tribunale Unico apposita. Due Commissari della Legge (su 6 in servizio) ricoprono l’incarico di Giudice Tutelare, pur non in via esclusiva. Nuove norme in materia di interventi sanitari per persone con disturbi mentali
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Signor Presidente, Un’ultima domanda scritta alla quale rispondo durante questo intervento d’apertura è quella in cui ci viene chiesto quali azioni siano state intraprese per attuare la raccomandazione contenuta nel Rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa relativamente alle norme sul ricovero involontario di persone affette da handicap psichici. Grazie alla Legge n. 57 del 27 aprile 2009, Regolamentazione degli interventi sanitari per persone con disturbi mentali, la Repubblica di San Marino ha colmato una lacuna legislativa in relazione alle persone con disabilità mentali, prevedendo un quadro giuridico per il ricovero coatto. La legge approvata dal Consiglio Grande e Generale prevede ampie garanzie per la dignità della persona con gravi disturbi mentali sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio che, ai sensi dell’articolo 1, riceve tutela giurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 2, il paziente mantiene i diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile del 1997. Ogni intervento può essere effettuato solo dopo che la persona interessata ha dato il proprio consenso libero e informato. E’ tuttavia possibile derogare a questa regola quando chi si oppone alla terapia prevista possa essere di nocumento per se stesso e per l’intera collettività. Inoltre, se a causa di una situazione di urgenza, non possa essere ottenuto il consenso appropriato, ogni intervento necessario da un punto di vista medico potrà essere effettuato immediatamente a beneficio della salute della persona interessata. L’articolo 3, che disciplina la tutela del paziente, prevede il diritto ad un trattamento adeguato ed individualizzato in strutture ospedaliere accreditate, finalizzato a salvaguardare la salute del paziente che, per gravi disturbi mentali, non è in grado di dare il proprio consenso alla terapia. Stabilisce le patologie che possono alterare la capacità di giudizio ed implicare pertanto l’impossibilità della persona coinvolta di rendersi conto della necessità della cura prescritta
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informazione sulla propria patologia e sul trattamento, nonché di veder tutelata la propria riservatezza. Una Commissione speciale, composta da un Commissario della Legge, un medico specialista in psichiatria ed una assistente sociale, è responsabile della corretta applicazione della legge. Signor Presidente, termino ora il mio intervento d’apertura. Ai quesiti che ci sono stati preventivamente formulati per iscritto e ai quali non ho dato risposta in questa mia prima dichiarazione, risponderò dopo aver ascoltato tutte le delegazioni che hanno chiesto di intervenire nel dibattito. Grazie.