”Lo scambio di informazioni automatico su base europea era stato stabilito proprio quando venne stilato l‘accordo Ecofin sull‘euroritenuta. Venne fissato tra gli stati appartenenti all’Ue. In quella intesa si stabiliva che per un periodo transitorio – che secondo la direttiva scadrà nel 2011 — “Belgio, Lussemburgo e Austria possono astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio di cui alla presente direttiva, a condizione che applichino ai redditi di cui sopra un sistema di ritenuta alla fonte. In effetti, questi tre Stati membri applicano il sistema transitorio in questione finché la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiscano uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi e finché il Consiglio non convenga all’unanimità sull’impegno degli Stati Uniti d‘America a scambiare informazioni su richiesta come definito nel modello di convenzione dell‘Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Tuttavia, la direttiva autorizza questi tre Stati membri a ricevere informazioni dagli altri Stati membri”.
Ora, un paio di considerazioni vanno fatte. La prima è che il periodo transitorio non è ancora terminato e che, come noto, Tremonti ha chiesto di rivedere quella direttiva con netto anticipo sulle scadenze. La seconda riflessione riguarda il fatto che Belgio, Lussemburgo e Austria non applicheranno lo scambio di informazioni automatico finché gli altri stati, San Marino incluso, non garantiscano a loro volta detto scambio. A questo punto non si comprende perché l’equazione non debba essere verificata anche nell’altro senso. Dovrebbe cioè valere anche per San Marino, Monaco, Svizzera, il fatto che non possano concedere lo scambio automatico di informazioni, fino a che non lo concedano anche gli altri. Tanto più che il preambolo con il quale il Consiglio dell’Ue invitava i ministri dell’economia ad adottare la direttiva poi deliberata, introduceva il principio affermando che era necessario “per evitare trattamenti diversi”. Trattamento diverso che da oltre confine, invece, intenderebbero adesso riservare a San Marino, di fatto trattandolo in maniera distinta, ed evidentemente più penalizzante, rispetto agli altri stati che sono con lui in elenco in questa direttiva alla quale si rifà chi chiede lo scambio automatico di informazioni su modello europeo.
FONTE: L’Informazione