L’Italia vuole imporre l’IVA anche a San Marino

Per i contratti di tipo estimatorio i soggetti italiani che hanno rapporti con rivenditori sammarinesi, ogni sei mesi devono emettere fattura, con addebito dell’IVA, al soggetto di San Marino. Lo stabilisce una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, datata 23 gennaio 2009, che risponde alla richiesta di chiarimenti di un’azienda, la Alfa Srl, che ha rapporti con un commerciante di abiti sammarinese. Il contratto di tipo estimatorio è quello che vede un grossista o un produttore fornire ad un rivenditore al dettaglio un determinato bene. Il rivenditore al dettaglio pagherà al grossista solo la merce che vende, percependo una percentuale, e renderà l’invenduto. Ora l’Agenzia delle Entrate afferma che il soggetto sammarinese con contratto estimatorio vende al dettaglio beni forniti da un grossista italiano, deve pagare una fattura per la merce venduta “con addebito dell’IVA”. Sostiene l’Agenzia delle Entrate che nel contratto estimatorio il bene non subisce una vera e propria esportazione, ma formalmente rimane ‘italiano’. Quindi il dettagliante del Titano deve pagare l’IVA pur essendo rivenditore sammarinese, e in Repubblica, come noto, i beni venduti al dettaglio sono soggetti all’imposta monofase. Questo significa che anche il bene che viene venduto sarà caricato di IVA con il risultato paradossale che chi acquista a San Marino pagherà, nel caso specifico, un bene gravato di un’imposta stabilita da un altro Stato.

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