Le dimissioni del Direttore di SmTv, diventano molto interessanti da un punto di vista “tecnico”, anche alla luce della lecita richiesta dei giornalisti di nominare un nuovo responsabile, che per legge è necessario.
Oltre alle questioni di linea editoriale, organizzazione e quant’altro, peraltro non proprio di lana caprina alla luce della campagna elettorale, esistono anche una serie di intricati quesiti legali riguardanti la responsabilità del Direttore responsabile in casi di diffamazione a mezzo stampa. Il cuore della problematica verte sulla validità delle dimissioni del Direttore come causa di esonero dalla responsabilità penale per l’omesso controllo della pubblicazione.
La domanda è lecita: in caso di querela, chi risponde se il vecchio Direttore si è dimesso e ancora non è stato nominato quello nuovo?
Il primo nodo da sciogliere riguarda le dimissioni del Direttore responsabile e il momento in cui queste diventano efficaci ai fini della sua responsabilità penale. La Legge sulla stampa in Italia, prevede che ogni mutamento nella direzione della testata debba essere comunicato al Tribunale entro quindici giorni. Tuttavia, fino a quando la comunicazione non avviene, il Direttore rimane investito della posizione di garanzia e deve adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
In soldoni anche dopo le sue dimissioni, il Direttore deve continuare a vigilare, almeno finché l’iter non venga concluso.
Un secondo tema cruciale riguarda allora l’esigibilità del controllo da parte del Direttore responsabile durante il periodo di transizione tra la sua uscita e l’entrata in carica del successore. In Italia la giurisprudenza ribadisce comunque la necessità del controllo: come poi l’ormai vecchio Direttore possa in concreto riuscirci non è dato saperlo.
Dubbi che se l’Italia ancora non ha risolto, il legislatore della Repubblica di San Marino potrebbe e dovrebbe fugare in futuro, magari con una nuova legge, migliorativa di quella in vigore, che ho già avuto modo di criticare a suo tempo.
Giova inoltre ricordare che i principi della responsabilità del Direttore responsabile – parliamo sempre di culpa in vigilando – si estendono anche alla stampa online e ai social media. Sebbene la giurisprudenza abbia equiparato la responsabilità della stampa tradizionale a quella online, rimangono dubbi su come applicare concretamente queste regole nel contesto digitale e in contesti mediatici complessi, con magari centinaia di articoli al giorno che vengono pubblicati fra cartaceo e online.
Dal mio punto di vista potrebbe essere più appropriato considerare di adottare percorsi alternativi al processo penale, come meccanismi di notice and take down (in particolare per il web) e la possibilità di conciliazione tra autore del reato e vittima. Tale approccio potrebbe non solo alleggerire il carico giudiziario, ma anche portare a una risoluzione del conflitto e al risarcimento del danno subito dalla vittima.
In ultima analisi mi auguro si possa aprire una approfondita riflessione e un adattamento della legislazione alla rapida evoluzione dei media, con l’obiettivo finale della depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
In questo senso vorrei una San Marino più vicina all’Europa e alla Cedu, piuttosto che all’Italia dove qualcuno, ignobilmente, propone ancora il carcere per i giornalisti.
David Oddone
(La Serenissima)