“Norme per la prevenzione dell’evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell’aggravante di “Associazione a delinquere di stampo malavitoso”

Progetto di legge
Titolo I
NORME PER LA PREVENZIONE DELL’EVASIONE FISCALE CON USO DI DOCUMENTI FALSI

Art. 1
(Definizioni)
Ai fini della presente legge:
a) per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto o in parte o che indicano corrispettivi  difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
b) il “fine di evadere le imposte” e il “fine di consentire a terzi l’evasione” comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall’amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce.
c) si ha utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute o esibite a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria, o rilasciate a soggetti terzi;
d) per “contribuente” si intende il soggetto passivo d’imposta obbligato per legge all’assolvimento di imposte, tasse e tributi, nonché, tenuto all’espletamento di tutti gli obblighi previsti dalle norme aventi valenza tributaria;
e) ai soli  fini della presente legge non operano le condizioni di punibilità e di  procedibilità previste dagli articoli 199 bis comma 3, 388 e 389 del codice penale;
f) in caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all’articolo 199 bis del codice penale (“fuori dei casi di concorso nel reato”).
Art. 2
(Utilizzo ed emissione di fatture per operazioni o servizi inesistenti)
Chiunque emette, utilizza o rilascia fatture o altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di primo grado nonché con l’interdizione di secondo grado da una professione o arte.

Art. 3
(Dichiarazione infedele per effetto di fatture false)
Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l’evasione di tali imposte presenta all’Amministrazione Finanziaria  dichiarazioni infedeli avvalendosi delle fatture e dei documenti di cui all’articolo 2 della presente legge, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado, nonché con l’interdizione di terzo grado da una professione o arte.
Art. 4
(Oblazione volontaria a seguito di pagamento)
Salvo il caso previsto dal terzo comma del presente articolo, Il giudice applica, in luogo delle pene previste per i misfatti previsti agli articoli 2 e 3, la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l’estinzione del reato mediante l’oblazione volontaria di cui all’articolo 69 del codice penale.
Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio.
Il beneficio dell’oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell’art. 91 del codice penale, nonché, qualora  il corrispettivo indicato nel documento di cui agli articoli 2 e 3 sia superiore ad € 25.000.
Art.5
(Comunicazioni all’Ufficio Tributario)
In caso di violazione degli articoli 2 e 3 le forze di polizia comunicano all’ufficio tributario ogni utile informazione ai fini dell’accertamento dei tributi erariali e delle eventuali sanzioni amministrative di competenza di detto Ufficio.
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 6
(Associazione a delinquere di stampo malavitoso)
Dopo il comma 2 dell’articolo 287 del codice penale, è inserito il seguente comma:
«La pena detentiva è aumentata di due gradi, se, al fine di commettere misfatti, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, gli associati si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti».
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7
(Abrogazioni)
È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.
Art. 8
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Arzilli