Scrive il Commissario della legge avv. Antonella Volpinari nella richiesta di informazioni finanziarie su Paride Andreoli e famiglia:
‘Il valore di ”terreni Tavolucci” (ovvero particelle 218,219) ha subito incrementi progressivi che appaiono del tutto arbitrari.
Si tenga presente che Adriatica Idrocarburi nel 1992, aveva ricevuto da Immobiliare Generale Sammarinese, un prezzo 1.050.000.000 lire, per il terreno di 5.640 mq costitituito delle particelle n.219, n.218 e n.1056.
Nel 1998 la cessione del terreno da IGS a Luigi Moretti, il valore era già raddoppiato.
Luigi Moretti ha ceduto, qualche mese dopo, a Fin Project (Gian Luca Bruscoli paga la somma con bonifici bancari sul conto corrente acceso in Credito Industriale Sammarinese il 15.02.1999 (1 miliardo e 770 milioni);il 15.06.1999 (2 miliardi) ed il 18.10.1999 (residui 2 miliardi) il leasing avente ad oggetto le particelle n.219 e 218 ad un prezzo triplicato di lire 5.770.000.000 (più l’accollo del debito resideuo di 230.000.000 di lire da corrispondere alla Leasing Sammarinese).
Successivamente Finproject ha venduto ad Ambrogio Rossini tali immobili per un corrispettivo di 6.850.000.000 di lire (più l’accollo del debito residuo di 203.000.000 da corrispondere al Leasing Sammarinese).
Che il prezzo in questione fosse gonfiato (nella consapevolezza che non sarebbe stato il privato a pagare, ma lo Stato) lo attesta anche la citata perizia, commissionata il 15.12.1998 dalla società partecipata (IGS), secondo cui le particelle 218 e 219 (unitamente alla particella 1056, anche essa di proprietà di IGS) avevano un valore complessivo di 2.200.000.000 di lire.
D’altro canto, il piano particolareggiato approvato nel 1998 non giustificava un incremento di valore da 2 miliardi a 6 miliardi.
Come risulta dalla documentazione allegata alla convenzione relativa al piano particolareggiato l’area aveva allora un indice di edificabilità assai più limitata di quella che poi è stata realizzata. Nell’arco temporale in cui si registrano gli ingenti incrementi di prezzo, non è intervenuto alcun nuovo provvedimento idoneo a giustificare il maggior valore dell’area: ”dopo il piano particolareggiato del 30.03.1998 l’ulteriore strumento urbanistico è stato approvato il 25 febbraio 2002 con delibera della Commissione Urbanistica. Nell’intervallo tra i due provvedimenti non ce ne sono altri. Perciò i mutamenti di prezzo successivi al 1998 non sono correlati ad un indice di edificabilità già espressamente ampliato”.
Il nuovo progetto della Commissione Urbanistica è intervenuto solo nel 2002, dopo alcuni mesi dall firma della Convenzione stipulata da Ambrogio Rossini e l’Ecc.ma Camera (14.09.2001) e riguarda ”unitariamente” sia il blocco A (part.218 2e 219) che il blocco C e B (inerenti all’area Grey & Grey).
E’ evidente, tuttavia, che tutte le parti coinvolte erano ”consapevoli” dei nuovi parametri, tanto da calibrare il prezzo su di essi. In alcuni casi l’elevazione degli indici edificatori viene espressamente indicata come condizione contrattuale alla cui ricorrenza si riconnettono le dazioni illecite volute dalle parti.