In questa terza parte vediamo come l’inquirente Commissario Simon Luca Morsiani integri, a seguito di approfondimenti istruttori, le preliminari contestazioni di Gatti con altre ipotesi di reato. Ecco che cosa scrive:
”valutate le ulteriori risultanze istruttorie, con particolare riferimento ai rapporti giudiziari prot. 18/G41/02.07 in data 4 febbraio 2018, prot. 18/G41/02-11 in data 28 febbraio 2018, da ultimo prot.18/G41/02-15, in data 4 marzo 2019;
ritenuto
ad esito dell’approfondimento istruttorio, procedere ad una precisazione delle preliminari contestazioni formulate a carico del dott. Alberto Buriani, come in precedenza ritualmente comunicate, in considerazione delle circostanze rappresentate in denuncia e dei titoli di reato astrattamente figurati dalla parte denunciante, fermi restando i fatti e le materiali condotte in oggetto:
integra l’iscrizione a carico del dott. Alberto Buriani e per quanto necessità
precisa
fatti e titoli di reato al medesimo ascritti integrando le ipotesi in contestazione come segue:
- Art.50 e 376 cp. (abuso di autorità, reato, reato continuato), perché, con più azioni collegate tra loro dal medesimo programma criminoso, il dott. Alberto Buriani, nell’esercitare le sue funzioni inquirenti di cui era all’epoca dei fatti nel p.p. 310/RNR/2015, aperto a carico di GATTI Gabriele ed altri, ABUSAVA DEI PROPRI POTERI quale inquirente titolare, in quanto formulata l’ordinanza cautelare personale a carico del prevenuto con la descrizione di elementi motivi delle esigenze pur in assenza di esplicite corrispondenti contestazioni nominative (paragrafo, ”I disegni di restaurazione’), (a) PRETERMETTEVA la richiesta difensiva di sostenere e documentare con audio-registrazione un interrogatorio integrativo (come consta in particolare dall’istanza inviata il data 14 marzo 2016), (b) SENZA APPALESARE ragioni ostative, col fine di (3) PREVENIRE in concreto la possibilità dell’estensione del contraddittorio (quantomeno) ad argomenti espressamente annunciati nella memoria difensiva del 28 ottobre 2015 (tra i quali circostanze pertinenti l’attualità dei presupposti cautelari delle misure nel tempo avvicendate e pertanto in pregiudizio di interessi difensivi contingenti) e così (4) EVITARE che innanzi a sé il contraddittorio si estendesse formalmente a temi alla sostanza dei quali aveva l’interesse, personale, diretto, se non altro quale bersaglio dichiarato dell’ipotizzato tentativo di deligittimazione descritto in ”registrazioni” attribuite a Giuseppe Roberti, sulle quali si argomenta nell’ordinanza cautelare; (5) DISSIMULAVA così la condizione di incompatibilità rispetto alla trattazione dei fatti materiali, ancorché non contestati (attestata dal Magistrato Dirigente nel p.p. 598/RNR/2015) per (6) MANTENERE il ruolo di inquirente titolare nel procedimento, cui dimostrava interesse perché le attività istruttorie nei confronti di Gatti Gabriele offrivano occasione per accreditarsi con interlocutori politici, esponenti del Movimento RETE e Consiglieri indipendenti, durante incontri privati svoltisi nel periodo delle indagini, al quale il dott. Buriani somministrava suggerimenti politici di alleanze in funzione di future coalizioni elettorali (totalmente disattesi visto quanto poi è successo ndr), apprezzamenti sull’appetibilità di progetti imprenditoriali di pubblico rilievo sottoposti al vaglio referendario (probabilmente POLO DELLA MODA del maggio 2016 ove Rete era contraria ndr), incoraggiamenti alla propalazione (divulgazione di notizie riservate ndr) dei provvedimenti cautelari adottati nei confronti dell’indagato, oltre a concedere anticipazioni sulle iniziative istruttore (cautelari) da assumere proprio nel procedimento contro Gabriele Gatti, rafforzando in tale contesto a proprio vantaggio un consenso politico tale da proteggersi dai paventati ”attentati reputazioni”; fatti in San Marino, nel corso dell’applicazione delle misure cautelari limitative della libertà personale di Gabriele Gatti di cui all’ordinanza del 16 ottobre 2015, successive modulazioni, sino alla revoca con decreto 25 settembre 2017.
FINE TERZA PARTE