Di seguito riportiamo uno stralcio della relazione del Segretario Gatti.
‘Con il presente progetto di legge viene introdotto nel nostro ordinamento e nel nostro sistema economico un provvedimento di ordine fiscale che istituisce i Distretti Economici Speciali (brevemente DES), che rappresenta un’importante innovazione strutturale, quale piattaforma e volano per un ulteriore rilancio e sviluppo dell’economia del Paese, in particolare del settore turistico e ricettivo.
Il presente progetto di legge ricalca ed introduce nel nostro Paese ciò che in altre realtà esterne è già stato posto In essere, tra l’altro da diversi anni. Trattandosi di una novità per il nostro ordinamento è doveroso fare un breve excursus storico su tali forme di incentivazione dello sviluppo e dell’economia di uno
Stato.
In Asia, nel Pacifico e nelle Americhe, ma anche in Europa e nella vicina Italia, esistono da tempo le cosiddette
Zone Economiche special i (brevemente ZES).
Oggi sono oltre 130 i Paesi che contano di oltre 4000 aree ZES.
La ZES è una regione geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza.
Le Zone Economiche Speciali vengono solitamente create per attrarre maggiori investimenti stranieri.
Sono aree geografiche nell’ambito delle quali sono offerti incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio, relativamente a specifici ambiti ed aspetti, rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali .
Queste zone hanno come obiettivo fondamentale l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di soggetti stranieri.
L’obiettivo e finalità, dunque, di queste zone speciali è quel lo di attrarre investimenti, favorire la crescita economica e la creazione di occupazione e rafforzare il tessuto produttivo e commerciale di uno Stato.
Molti Paesi hanno dunque sperimentato negli ultimi decenni la creazione di “zone di vantaggio”, in cui, oltre ad agevolazioni fiscali, sono generalmente anche presenti misure di sostegno finanziario, infrastrutturale e logistico, oltre alla previsione di aspetti normativi e iter procedurali differenti da quelli in vigore in regime ordinario.
Le Zone Economiche Speciali, oltre a offrire gli Incentivi sopra menzionati, possono declinarsi in modo diverso, dando vita a forme e strumenti specifici di supporto, tra cui ad esempio: i parchi Industriali, definiti come aree sviluppate e divise in lotti sulla base di un piano generale che comprenda infrastrutture, trasporti, utilities, con o senza unità produttive, in taluni casi con servizi di uso comune a beneficio delle imprese insediate, che siano esse manifatturiere e di servizi, ma comunque alla ricerca di migliori performance dal punto di vista economico e ambientale attraverso la collaborazione nella gestione di elementi quali energia, ciclo delle acque, riciclo di materie prime e così via. È proprio nell’ottica di evoluzione ed ammodernamento del nostro sistema economico, con una visione e slancio innovatori, che il Governo si è approcciato a tali forme sistemiche esistenti e per così dire già “rodate” da tempo in altri Paesi, eseguendo una attenta analisi e valutazione della forma e struttura giuridica e normativa, soprattutto tenendo ben presente le caratteristiche del nostro Stato,
del suo territorio, per di più enclave di un altro Stato, e della sua realtà economica tradizionale esistente. Il
principale obiettivo quindi che si è perseguito nella stesura delle norme che disciplinano e regolano il
DES è stato proprio di incentivare gli Investimenti nei settori innanzi citati, anche nell’ottica di una riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, ma al contempo prestando la massima attenzione per non creare elementi distorsivi, e far sì che tale strumento di sviluppo non falsi, o minacci di falsare, la concorrenza, la realtà economica del territorio esterna al DES ed Il comune Interesse dei cittadini .
Per questo il Distretto Economico Speciale che si vuole introdurre ed istituire nel nostro Paese, a differenza dei modelli esistenti esterni e già operativi In altri Stati, è sostanzialmente soggetto alle norme ordinarie e caratterizzato da norme fiscali speciali. Dopo la necessaria superiore premessa di seguito si illustra più dettagliatamente il DES e il presente progetto di legge, composto da n. 8 articoli.
Il DES rappresenta un nuovo modello di economia, anche fiscale, costituito da un insieme sistemico di aziende, strutture, attività economiche ricettive, turistiche, commerciali e di servizi alle imprese e alle persone.
Nel DES soggiornano con specifico permesso temporaneo le persone fisiche le quali, in forza del predetto permesso temporaneo, sono del residenti fiscali non domiciliati, ossia persone fisiche assoggettate in territorio sammarinese al regime fiscale speciale previsto dal presente progetto ancorché Il loro centro di interessi vitali ed economici non sia in Repubblica.
All’articolo 1 sono indicate le finalità del progetto di legge mentre all’articolo 2 è definito il DES.
Il DES è un insieme di imprese e attività economiche; è geograficamente diffuso sul territorio sammarinese.
Il promotore della società di gestione per ottenere la qualifica di società di gestione del DES deve in primis presentare, per il tramite dell’Ufficio
Attività Economiche, domanda di autorizzazione .alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio;
Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni,
Lavoro e Cooperazione (brevemente Commissione Finanze), corredando la stessa di un puntuale e strutturato piano Industriale.
Ai fini dell’ottenimento della qualifica di società di gestione del DES, la società di gestione deve essere costituita nella forma di società per azioni con capitale sociale iniziale minimo, interamente versato con conferimenti in denaro, di euro 50.000.000,00; inoltre il patrimonio netto deve essere incrementato fino ad un minimo di euro 100.000.000,00 entro i tre esercizi successivi alla costituzione o trasformazione e fino ad un minimo di euro 200.000.000,00 entro i sei esercizi successivi alla costituzione o trasformazione.
Di seguito il focus su quello che è il regime fiscale del DES in riferimento alla società di gestione e delle sue società controllate.
Tutti i redditi prodotti dalla società di gestione e dalle sue società controllate sono determinati secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.
Sui predetti redditi, anziché l’aliquota proporzionale ordinaria prevista per le persone giuridiche dalla predetta legge può essere applicata, su opzione del contribuente esercitata esclusivamente in fase di domanda di rilascio di licenza di ogni società, un’ aliquota proporzionale nella misura del 5%, con una imposta annuale minima dovuta e stabilita in euro 10.000,00.
Si evidenzia che il predetto regime fiscale speciale (che è su opzione del contribuente) è incompatibile con ulteriori benefici fiscali in materie di imposte dirette ed altresì con qualsiasi tipo di beneficio In materia di contributo in conto interessi o agevolazioni anche di carattere non fiscale.
Sempre a livello di disposizioni fiscali, ma in materia di imposte indirette, la società di gestione del DES e le sue società controllate aderenti al DES, che svolgono attività di commercio di beni al dettaglio all’interno del DES, esclusivamente sulle materie prime, sono soggette all’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sulle Importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche nella misura del 17% calcolata sul valore delle vendite.
SI applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge 14 marzo 1991 n.43, senza importo minimo di spesa. In capo alle società predette permangono comunque tutti i vigenti obblighi ordinari di certificazione delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi tramite il circuito fiscale della SMaC Card.
L’articolo 2 ha altresì ben dettagliato il controllo sul possesso e permanenza dei requisiti
e delle condizioni sopra riepilogate.
Le condizioni e requisiti sono verificati, anche periodicamente, dall’Ufficio Attività Economiche che relaziona al 30 settembre di ogni anno alla Commissione Finanze. Al verificarsi della mancanza anche di uno dei requisiti, l’Ufficio Attività Economiche assegna alla società inadempiente un termine perentorio per il ripristino dei requisiti, da un minimo di 30 ad un massimo di 90 giorni, decorsi infruttuosamente i quali si verifica la perdita dello status di società aderente al DES.
Il Governo, inoltre, nel predisporre la norma e sviluppare questo nuovo “sistema” economico e fiscale,
in una ottica prospettica doverosa, si è posto Il problema della continuità del progetto, ed al riguardo è stato previsto che la società di gestione del DES deve comunicare alla Commissione Finanze ogni passaggio di azioni del capitale sociale nonché chiedere, alla Commissione, preventivo parere vincolante per il passaggio di azioni che determina una nuova partecipazione rilevante come definita dal comma 2 dell’articolo 43 della Legge 21
dicembre 2016 n.144; deve essere chiesto alla Commissione Finanze il gradimento per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, che deve essere iscritto all’apposito albo sammarinese dei revisori contabili; deve essere chiesto alla Commissione Finanze, In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, l’autorizzazione all’acquisto di Immobili;
inoltre la società di gestione del DES può chiedere al Presidente della Commissione Finanze audizione straordinaria qualora ne ravveda la necessità e contestualmente al deposito del bilancio annuale e comunque non oltre li 30 settembre di ogni anno, relaziona alla Commissione Finanze sull’andamento delle attività del DES.
In breve, trattasi di una golden share esterna.
All’articolo 3 sono state disciplinate le imprese clienti localizzate nel DES.
Per l’esercizio dell’attività economica e il regime fiscale delle imprese clienti localizzate nel DES si applicano tutte le disposizioni dell’ordinamento sammarinese (v. comma 1), fatte salve le disposizioni speciali previste dall’articolo medesimo. Le imprese in trattazione possono operare esclusivamente nei settori come individuati alle lettere a), b), c), d),e), f), g) ed i) dell’articolo 1 del Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29 ed in regime di non concorrenza con le imprese presenti e operanti nella Repubblica di San Marino.
(sono a) di produzione di beni o di servizi tecnologicamente avanzati;
b) nel settore dell’economia verde;
c) nel settore della ricettività e del turismo;
d) nel settore dell’intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell’offertaturistica;
e) nel settore del commercio;
f) nel settore delle arti e della cultura;
g) che insediano in territorio attività di direzione, di sviluppo, di marketing, di relazioni internazionali, di formazione, di ricerca;
i) nei settori sanitario e farmaceutico).
Sono stati posti i seguenti vincoli e limiti specifici, per motivi sistemici:
non è ammessa l’adesione al DES di imprese già residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana nei dieci anni precedenti qualora optino per li regime fiscale speciale previsto al comma 6 dello stesso articolo, e tale disposizione si applica altresì alle filiali, succursali o stabili organizzazioni di dette imprese. Non è comunque ammessa l’adesione al DES con l’opzione del regime fiscale speciale di imprese controllate, direttamente o indiret tamente anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, da soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nella Repubblica Italiana od in paesi che non applicano obblighi equivalenti previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e s.m.i .
All’articolo 4 viene disciplina ta la residenza fiscale non domiciliata, per le persone fisiche clienti del DES.
La residenza fiscale non domiciliata è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio sammarinese per un minimo di 30 giorni ed un massimo di 150 giorni durante l’anno e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche all’interno del Distretto Economico Speciale. L’introduzione nell’ordinamento della residenza fiscale non domiciliata è stata oggetto di significativi approfondimenti. In primis questo permesso di soggiorno non deve prestarsi ad utilizzi distorsivi od elusivi. Pertanto, si è ritenuto, a differenza di altri Paesi, anche europei, che hanno nel loro ordinamento la residenza fiscale non domiciliata, contenere la permanenza in territorio al di sotto del 183 giorni che determinano la residenza fiscale con l’attrazione di tutti i redditi mondiali del soggetto. Questa scelta inoltre consente di escludere tali soggiornanti dal poter usufruire di tutti gli istituti che l’ordinamento prevede per le residenze ed i soggiorni rilasciati ai sensi della Legge n. 118/2010. Pertanto, la dizione “ … fiscale non domiciliata” chiarisce oggettivamente e senza dubbio interpretativo che il centro di interessi famigliari ed economici del soggetto non è in territorio sammarinese. La residenza fiscale non domiciliata è concessa dalla Gendarmeria-Ufficio Stranieri alle persone fisiche che soddisfino precise condizioni e requisiti previsti. Tal i soggetti devono inoltre pagare annualmente un’Imposta Generale sui Redditi sostitutiva, specificata all’articolo 6, comma1 nella misura di euro 10.000,00.
Devono altresì possedere anche tutta una serie di requisiti espressamente elencati. La residenza fiscale non domiciliata viene rilasciata con riferimento ad ogni singolo anno e scade il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e il richiedente la residenza fiscale non domiciliata può presentare richiesta di estensione della stessa per i figli legittimi, naturali o adottivi, minori
di età.
L’attività di Istruttoria è atta a verificare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 nonché l’onorabilità e il profilo del richiedente avendo come riferimenti i principi di adeguata verifica previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa antiriciclaggio e nel rispetto della normativa sulla privacy.
L’articolo 5 prevede ulteriori disposizioni sulla residenza fiscale non domiciliata, stabilendo che i residenti fiscali non domiciliati non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall’Eccellentissima Camera; e non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza o soggiorno.
Altresì non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall’Istituto Sicurezza Sociale; non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia Il proprio regime previdenziale; non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.
All’articolo 6 è disciplinato Il regime fiscale speciale per i residenti fiscali non domiciliati.
Ogni soggetto autorizzato al regime di residenza fiscale non domiciliata è tenuto al pagamento di una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 (diecimila) da versare al momento dell’ammissione nella struttura ricettiva e comunque entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione della residenza fiscale non domiciliata.
L’importo corrispondente all’imposta sostitutiva incassata è stanziato su apposito capitolo di bilancio ed è trasferito al Fondo Sovrano Titano di cui al all’articolo 7 del progetto di legge.
Con l’articolo 7, infine, è istituito il Fondo Sovrano Titano. Il predetto Fondo è un fondo in cui sono trasferite le risorse rinvenienti dall’imposta. Le finalità del Fondo sono: contribuire alla sostenibilità delle riforme strutturali per la salvaguardia dello stato sociale ; contribuire finanziariamente, anche a fondo perduto, alla realizzazione di opere pubbliche, investimenti ed infrastrutture strategiche da parte dello Stato; valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e delle partecipate in cui Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino è socio; sostenere finanziariamente progetti per lo sviluppo e l’innovazione ritenuti idonei a generare benefici per la collettività; favorire interventi tesi alla stabilità del sistema economico e finanziario sammarinese, la solidità dei conti pubblici e la liquidità dello Stato;
supportare lo sviluppo del sistema economico nazionale e il suo fabbisogno finanziario e di liquidità anche con la concessione di garanzie in favore di banche, Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Repubblica, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese sammarinesi.
Il Fondo ha patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del Gestore del Fondo. Sul patrimonio autonomo non sono ammesse azioni di creditori del Gestore del Fondo, né quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate.
Il Governo tutto ritiene che questo progetto di legge sia molto importante per il disegno dello sviluppo e della crescita del nostro Paese; l’evoluzione delle economie, la concorrenzialità e i mutati contesti esterni, rendono necessario che anche la nostra Repubblica, seppur mantenendo e preservando le sue caratteristiche e prerogative di autonomia ed indipendenza, debba necessariamente aprirsi a nuovi strumenti e scenari, senza timori ma con cognizione di causa e cautele appropriate, con coraggio ma anche attenzione ed è ciò che si è cercato di fare con questo progetto di legge’.
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