Questa la prima puntata
Con la seconda puntata, continuiamo la pubblicazione integrale della sentenza a firma del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto – L’imputazione ascritta a CIAVATTA è formulata in modo alternativo. Secondo l’impostazione del Giudice inquirente, le condotte di cui l’imputato è accusato potrebbero, cioè, integrare il misfatto previsto e punito dagli artt. 171, oppure quello previsto dall’art. 179 c.p. In entrambi i casi, si tratterebbe di condotte (tre episodi circostanziati in imputazione) commesse come reato continuato (art. 50 c.p.), cioè CIAVATTA avrebbe commesso diverse azioni che avrebbero violato la stessa disposizione della legge penale, inoltre tali azioni sarebbero collegate fra loro da un medesimo programma criminoso.
Le due fattispecie ipotizzate in alternativa hanno caratteristiche distinte, in primo luogo in riferimento al bene giuridico tutelato.
L’art. 171 c.p. (Violazione della libertà sessuale) punisce chi, usando violenza, minaccia, suggestione ipnotica o in veglia ovvero valendosi di altri mezzi idonei, costringe una persona o la induce con l’inganno ad atti di libidine, con la prigionia di terzo grado. In particolare (ai sensi del comma secondo, art. 171 c.p.) se il fatto è commesso, tra gli altri, dall’insegnante o da chi abbia l’affidamento di un minore per ragioni di educazione o di istruzione, si applica congiuntamente l’interdizione di quarto grado dalla professione.
L’art. 178 c.p. non indica elementi integrativi della fattispecie penalmente rilevante, tuttavia prevede la procedibilità in relazione ai reati di cui all’art. 177 c.p. su querela dell’offeso, precisando gli effetti dell’eventuale remissione – la remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell’articolo 7 c.p.p. e comunque non estingue il reato e non ha effetti sul procedimento penale eventualmente instaurato; è previsto inoltre, nel caso in cui la persona offesa sia un minore, che la prescrizione del reato (come anche il termine per la presentazione della querela) decorreranno dal compimento della maggiore età. Esiste una procedibilità d’ufficio nei confronti, tra l’altro, dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.
L’art. 179 c.p. (Violenza privata) punisce (con la prigionia di secondo grado) chiunque, con violenza o minaccia, costringa altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
L’imputazione di cui all’art. 179 c.p. non si accompagna espressamente, nella formulazione del decreto di citazione a giudizio, con la contestazione dell’art. 90 c.p. (Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione), ove previsto che (comma primo, n.2) quando il colpevole ha agito con abuso della qualità di educatore o insegnante, il giudice può applicare la pena del grado superiore. Trattandosi però (come nel caso dell’art. 178 c.p.), di previsione inerente il trattamento sanzionatorio di fattispecie i cui elementi tipici sono altrove delineati, non può escludersene l’applicabilità, tenuto conto che la descrizione della condotta è unitaria e descrive esplicitamente l’azione nei confronti di studentesse minorenni commessa nella qualità di insegnante.
Dunque, l’eventuale accertamento del fatto e della rilevanza penale delle condotte di cui CIAVATTA è imputato comporterà anche lo scioglimento dell’alternativa introdotta dall’imputazione, stabilendo (se e) in quale delle fattispecie la condotta vada effettivamente sussunta, se di violazione della libertà sessuale o di violenza privata.
A tal fine deve sin d’ora, in particolare, essere rammentato che elemento materiale della condotta di violazione della libertà sessuale consiste nel compimento di atti di libidine nelle più varie manifestazioni, comunque esclusa la congiunzione carnale, essendo pertinente e sufficiente un contatto corporeo fra soggetto attivo e passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, tuttavia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.
Per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 171 c.p. si richiede l’esistenza di una costrizione derivante da violenza, minaccia, suggestione ipnotica in veglia o altri mezzi idonei, oppure l’induzione attraverso l’inganno: simili circostanze sono idonei a comprimere – pregiudicandone la libertà – il consenso da parte di chi subisce la manifestazione di concupiscenza, pregiudizio che si riscontra anche quando l’azione si compia in modo insidiosamente rapido o ingannevole, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo.
Secondo la giurisprudenza, infatti, anche solo il toccamento, posto in atto contro la volontà della persona offesa, è di per se stesso atto di libidine, quando in concreto esso corrisponda ad un comportamento funzionale alla soddisfazione della pulsione dell’agente e consapevolmente posto in atto in risposta ad un impulso lascivo.
S.e.&o. trascrizione integrale della sentenza.
Fine seconda puntata.
Nella terza puntata ci soffermeremo sulle PROVE ACQUISITE. A presto.
Leggi anche: