San Marino. Asset, soldi ai soci senza garanzie per ricapitalizzare? Non è vero

Relazione del Commissario Straordinario Venturini

 

La relazione si apre con una descrizione della situazione di liquidità della banca e del grave deterioramento della stessa. Di nuovo, come anche nella relazione dell’Avv. Sommella, non vi è cenno alle cause che hanno indotto l’illiquidità aziendale (la stessa gestione commissariale), diversamente dagli altri profili di ”eccezionale gravità” per le quali è annessa una piena responsabilità ai disciolti organi aziendali.

Nel paragrafo 3 della Relazione si affronta il tema delle gravi irregolarità nell’amministrazione della Banca e delle perdite patrimoniali. A pag. 4 viene inoltre riportata una lunga nota con esempi di finanziamenti avvenuti in violazione dei principi di sana e prudente gestione, specie con riferimento ai rapporti di finanziamento con parti correlate.

Certo è che in materia di soci non viene precisato se il finanziamento concesso sia stato o meno dedotto dal patrimonio di vigilanza della banca, al netto delle eventuali passività nei confronti del socio medesimo, come disposto dall’art. VII.II.4, comma 4 del Regolamento BCSM n. 2007-07.

Qualora fosse intervenuta la deduzione, la Banca presentava un patrimonio di vigilanza che già scontava l’importo del finanziamento concesso e pertanto il rispetto dei parametri prudenziali non sarebbe stato messo in discussione dal finanziamento di per sé.

Infatti, eventuali perdite sul credito erogato avrebbero comportato – per gli stessi importi passati a perdita – un minore deduzione dal patrimonio di vigilanza per cui non vi sarebbe stato nell’immediato un effetto diretto. Le criticità riscontrate incidono piuttosto sulla redditività aziendale e sull’eventuale concessione di prestiti a condizioni agevolate.

Sul tema della classificazione e valutazione dei crediti, valgono le considerazioni già svolte nei paragrafi precedenti in tema di false comunicazioni sociali. Altrettanto, incerta è la determinazione del valore della rettifica.

Infatti, al di là delle condizioni economiche applicate e delle criticità organizzative emerse nel monitoraggio e recupero del credito, non sono state compiutamente giustificate le rettifiche apportate dal Commissario.

Sono inoltre del tutto assenti le valutazioni sulle immobilizzazioni materiali che hanno indotto alla registrazione di rettifiche per 8,1 milioni di euro.

Dall’esame della documentazione si ribadisce che appare ingiustificata la valutazione del patrimonio aziendale sulla base di perizie ad hoc, redatte in tempi strettissimi e senza una compiuta analisi delle carte.

Per quale motivo, verrebbe da chiedersi, l’Autorità di vigilanza (presente in Asset Banca dal 4 ottobre 2016 prima in ispezione, poi dal 15 febbraio 2017 come gestore provvisorio e poi dal 2 marzo in AS) ha reputato necessario affidarsi per l’esame dei crediti a periti esterni conferendo un incarico in tempi così stretti dal 5 al 14 aprile 2017, proprio nell’imminenza del giudizio sul ricorso urgente presentato dagli amministratori di Asset Banca (pubblicata il 12 aprile 2017)?

Si tratta, tra l’altro, di valutazioni che non avranno mai una controprova non essendo possibile per Asset Banca gestire la fase di recupero del credito.

 

Da ultimo, rileva la considerazione finale del Commissario Straordinario, il quale afferma che “sulla base delle perdite definitivamente accertate” ritiene che non sussistano i presupposti per la convocazione dell’assemblea dei soci.

È paradossale che i soci, dichiaratisi sin dal primo momento disponibili a sostenere patrimonialmente l’ente, siano stati esclusi da ogni possibile interlocuzione con gli organi della procedura per tutelare il proprio investimento e rilanciare l’attività aziendale.

Tale atteggiamento tradisce una volontà – come rilevato dallo stesso Commissario Pasini nella sentenza 17/2017 – che sin dall’inizio è apparsa finalizzata alla liquidazione dell’ente piuttosto che al suo recupero.

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