San Marino. Bilancio farlocco Carisp -534 milioni. Le contestazioni finali. Parte10. 5.4. La perizia del CTU dott.ssa Graziani

Perito CTU – Dott.ssa Manuela Graziani, anche Presidente Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino

PROSEGUE LA TRASCRIZIONE DEL RINVIO A GIUDIZIO, A FIRMA DEL COMMISSARIO INQUIRENTE DOTT.SSA BECCARI, DI ALCUNI COMPONENTI DELL’EX CDA DI CARISP. PARTE 10

L’elaborato peritale depositato agli atti del p.p. n. 626/2021 RNR dà conto di significative criticità ed anomalie nei criteri utilizzati per la redazione del bilancio 2016 di Carisp. La dott.ssa Graziani, in particolare, censurava l’utilizzo del criterio della “massima prudenza valutativa’ precisando al riguardo che “il principio della prudenza…rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni di bilancio, tuttavia i suoi eccessi (ovvero l’eccessiva prudenza, valutazioni troppo prudenziali, massima prudenza valutativa) devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto’ (come previsto espressamente dal principio contabile n. 1 di San Marino) e perché potrebbero determinare ‘la formazione di riserve non esplicite’ (chiaramente inammissibili ai sensi del comma 7 dell’art. 31 della LISF)- (cfr. aff.to 2841 del p.p. n. 626/2021 RNR).

Eloquente appare al riguardo il commento del CTU al grafico di cui alla pag. 82 della sua relazione, recante un confronto fra l’andamento degli incassi dei crediti Delta nel corso degli anni (in costante graduale diminuzione) e le ingenti rettifiche di valore apportate a tali voci dell’attivo nel bilancio Carisp 2016: “L’andamento delle curve rappresentate nel grafico sopra riportato rende evidente come l’andamento delle rettifiche di valore abbia registrato, nell’anno 2016, un’impennata rispetto all’andamento degli incassi di crediti che, seppure in diminuzione, non presenta scostamenti così rilevanti. In altre parole è evidente che non si rileva un andamento propor osalo dell’andamento degli incassi &i crediti rispetto all’andamento delle rettifiche di valore.” (cfr. aff.to 2842 del p.p. n. 626/2021 RNR).

La dott.ssa Graziarli evidenziava l’applicazione di nuovi metodi di valutazione dei crediti senza che ne venisse data puntuale indicazione nella relazione integrativa al bilancio: “si deve osservare che ai sensi del terzo comma III.I.1 del Regolamento n. 2016-02 di Banca Centrale, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché l’impresa rilevi sia gli effetti retrospettivi , di competenza dei precedenti esercizi, sia, gli effetti ”correnti” ; di competenza dell’esercizio nel quale avviene la modifica del criterio, imputando detti effetti nel conto economico dell’esercizio nel quale avviene il mutamento del criterio. La parte `retrospettiva’ va rilevata nella voce proventi/ oneri straordinari’ e la parte ‘corrente’ nelle voci ordinarie di pertinenza. In tale caso nella nota integrativa devono essere spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, indicando gli importi della componente ‘retrospettiva’ e di quella ‘corrente’ originati dalla variazione del criterio. Di tutto quanto previsto al terzo comma del sopracitato art. III.I.1 del Regolamento n. 2016-02 di Banca Centrale, non vi è menzione nella nota integrativa al bilancio 2016. Nella nota integrativa riferita al bilancio 2016 si evince infatti che ‘Tutti i crediti sono esposti in bilancio alloro presumibile valore di realizzazione’ … così come indicato nella nota integrativa riferita al bilancio 2014 … e al bilancio 2015 …. Sostanzialmente dall’esame della nota integrativa riferita all’esercizio 2016 e ai due esercizi precedenti, si evince che il criterio di esposizione in bilancio dei crediti non è stato modificato in quanto nei tre esercizi considerati, nelle rispettive note integrative è precisato che ‘i crediti sono riposti in bilancio al loro presumibile valore di realizzazione’, mentre risultano modificati i ‘metodi di valutazione’ utilizzati per le diverse categorie fiscali presenti nei bilanci delle società del Gruppo Delta. Da ciò ne deriva che non può dirsi che sia stata svolta un’attività di valutazione degli attivi e quindi dei crediti, ne può dirsi che, in base alla relazione Ria G.T. i crediti (riferiti al Gruppo Delta) siano stati valutati secondo un determinato criterio di valutazione piuttosto di un altro, proprio perché è lo stesso consulente che dichiara di non avere svolto alcuna attività per verificare la recuperabilità degli attivi e dei crediti fiscali presenti nei bilanci delle società del Gruppo Delta.” — cfr. aff.ti 2837 retro e 2838 del p.p. n. 626/201 RNR).

Tale modalità operativa nella valutazione dei crediti del Gruppo Delta (costituenti insieme ai crediti collegati indirettamente alla ristrutturazione del gruppo Delta, ben l’87,22% dell’importo complessivo delle rettifiche di valore dell’esercizio 2016) di fatto appare incompatibile con l’asserito utilizzo di determinati criteri valutativi, specificamente richiamati da Ria GT nel proprio elaborato, come correttamente osservato dal CTU: “A fronte di tali premesse generali risulta incoerente, perlomeno con riferimento ai crediti riferiti alle società del Gruppo Delta (per le quali non è stata svolta alcuna attività per verificarne la recuperabilità), che a pagina 10 della relazione Ria G.T. dichiari che ”nella valutazione dei crediti verso la Clientela sono stati addiciti criteri valutativi che hanno tenuto conto anche dei più recenti orientamenti dalle Autorità di Vigilanza europee”. 

E ancora che ‘‘da una parte la necessaria convergenza tra regole contabili e valutazione dei bilanci verso la perdita attesa, dall’altra i deals avvenuti negli ultimi 18 mesi, hanno richiesto un maggior rigori valutativo nell’ambito del quale non ci si è solo soffermati su mere informazioni ornamentali, ma si è osservata, sulla base delle informazioni disponibili, la capacità di ripagare il debito e la sostenibilità, nel tempo, della relazione: … A pagina 28 della relazione Ria GT risulta evidenziato, con rifermento all’esposizione del Gruppo Delta, che la metodologia da adottare per la valutazione è estremamente articolata’ e che `la ricostruzione del quadro 10 bilanci societari, i tableau di SGCD, i vari documenti di KPMG. Tuttavia dall’esame della relazione Ria G.T. non risultano analisi riferite alla documentazione sopracitata né ai documenti di KPMG. Gli scenari proposti sono legati, come già detto, a generiche ipotesi di recupero e assunzioni semplificatrici che non risultano discendere dall’esame della documentazione citata.” (cfr. aff.ti 2838 e 2838 retro del p.p. n. 626/201 RNR).

La prospettazione semplificata, da parte di Ria GT, di varie ipotesi di incasso dei crediti del Gruppo Delta e dei relativi costi di recupero, effettuata in via del tutto generica e non correlata all’analisi di documentazione, appare ad avviso del CTU altresì contrastante con il regolamento di Carisp all’epoca vigente: “Si deve evidenziare peraltro che le ipotesi di recupero riferite ai crediti fiscali risultano comprese in un range da 0% al 100%, ovvero il range comprende teoricamente tutte le ipotesi di recupero possibile … e ciò pare risponderete a quanto indicato in premessa dalla stessa Ria G.T., ovvero che ”non è stata svolta alcuna attività volta a verificare la recuperabilità degli attivi e dei creditifiscali presenti nei bilanci delle società Gruppo Delta . …Alla stessa pagina 31 della relazione Ria G.T. è precisato che La valutazione di recupero dell’esposizione che vanta la CRSM nei confronti &I Gruppo Delia è stata predisposta adottando dei metodi semplificati. Le assunzioni principali adottate nella valutazione hanno riguardato l’ipotesi di recupero integrale al 100% dei crediti tributari e la previsione dei costi di riscossione ed incasso pari al 30% degli incassi’. A tale ultimo proposito si osserva che il riferimento ai ”metodi semplificati’ di cui alla relazione Ria G. T., riguardando principalmente le ipotesi di percentuali di recupero e i costi di riscossione ed incasso determinati in misura percentuale generalizzata degli incassi, non paiono rispondenti alle metodologie di svalutazione analitica riportate nel Regolamento Crediti Dubbi di CRSM, laddove è espressamente indicato che per quanto riguarda i Crediti rientranti nell’Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F vengono effettuate svalutazioni analitiche sul valore recuperabile dei crediti” (cfr. aff.tto 2842 retro del p.p. n. 626/2021 RNR).

Sempre in tema di crediti fiscali del Gruppo Delta pare opportuno richiamare quanto evidenziato dalla dott.ssa Graziani circa l’assenza di valide ragioni (in ogni caso non esplicitate dal CdA di Carisp) circa l’accoglimento, nel bilancio 2016, di uno scenario pressoché corrispondente al peggiore fra i possibili ipotizzati da Ria GT in ordine all’incasso di tale tipologia di crediti: “la valutazione dei crediti riferiti all’esposizione diretta -categoria A3.bis Crediti ristrutturati ex Delta – è compresa in un range da €286 min. (nell’ipotesi di recupero al 100% dei crediti fiscali-tax asset) a euro 159 mln. (nell’ipotesi di recupero a 0% dei crediti fiscali tax asset). Considerato che nel bilancio 2016 di CRSM la predetta categoria A3.bis Crediti ristrutturati ex Delta è stata iscritta per euro 166.657.003, ne consegue che l’importo indicato in bilancio è di poco superiore alla peggiore ipotesi prospettata da Ria G.T. (euro 159 mln .). (cfr. aff.ti 2842 e 2842 retro del p.p. n. 626/2021 RNR).

Da ultimo si evidenzia che il CdA di Carisp, già durante la seduta 30 maggio 2017, mostrava consapevolezza circa la scarsa competenza di Ria GT in ambito fiscale manifestando l’esigenza di demandare gli accertamenti per la corretta valorizzazione di tale tipologia di crediti ad apposito comitato consultivo (circostanza poi non verificatasi). Nonostante tale manifestazione di intenti i prevenuti, infatti, si limitarono a recepire nel bilancio 2016 l’esito dell’attività commissionata a Ria GT (peraltro, in ordine ai crediti fiscali del Gruppo Delta, fecero propria l’ipotesi più negativa fra quelle prospettate, come già detto).

Come osserva correttamente il CTU “il CdA, dopo avere rilevato criticità sulle ipotesi sottostanti le valutazioni di alcune partite contabili riferite alla questione Delta … dopo avere ritenuto che i crediti fiscali rappresentano una posta importante del bilancio e che Ria G.T. non possa occuparsi degli aspetti fiscali perché non è un fiscalista … recepisce nel bilancio 2016 l’esito dell’analisi di qualità degli attivi commissionati proprio a Ria GT la quale conferma di non avere svolto alcuna attività per verificare la recuperabilità dei crediti fiscali e presenta scenari valutativi fondati su ipotesi di recuperabilità che vanno dallo 0% al 100% (quindi contempla tutte le ipotesi possibili). …rimettendo di fatto ogni scelta valutativa agli stessi amministratori senza comunque esplicitare e motivare precise ipotesi sottostanti” (cfr. aff.ti 2847 e 2847 retro del p.p. n. 626/2021 RNR).

FINE PARTE 10

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