San Marino. Caso Public Netco. Le accuse rivolte a Mirko Peverani e a Francesca Podeschi – PARTE SECONDA –

Nell’ambito del procedimento 138/2021 RNR il Commissario della Legge Elisa Beccari – giudice inquirente – del Tribunale di San Marino sta procedendo nei confronti di Mirko Peverani per il reato continuato ed in concorso di AMMINISTRAZIONE INFEDELE di cui agli artt. 50, 73 e 198 c.p. perché quale Presidente del Cda di Public Netco spa, in concorso con il consigliere Francesca Podeschi, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, senza disporre di alcuna documentazione tecnica e commerciale relativa al progetto di implementazione della rete di telefonia mobile e fissa sammarinese ed allorquando;

– la società rappresentata ancora non disponeva di sufficienti risorse finanziarie;

– da parte degli organi pubblici competenti non erano state ancora rilasciate le autorizzazioni afferenti i siti in cui installare le stazioni radio;

– non era ancora stato predisposto un business plan di Public Netto;

– non erano ancora state concesse le frequenze radio, da parte delle autorità pubbliche a ciò preposte, volte a consentire il corretto funzionamento dei dispositivi oggetto di fornitura,

deliberava la sottoscrizione di n. 4 offerte di acquisto datate 18 dicembre 2018 (“Purchase orders”) di ZTE Italia prive di sottoscrizione del proponente, aventi ad oggetto attrezzature e servizi delineati solo per macro descrizioni e non analiticamente individuati (non essendo in grado, dunque, di appurare i costi e la natura dei singoli prodotti e servizi compresi nell’ordine) per la complessiva somma di 16.333.781 euro (di cui 12.250.336 00100 al netto del 25% di sconto indicato dall’offerente), così obbligando Public Neo, spa a procedere al pagamento anticipato di tutta la merce e di una parte dei servizi (quantomeno il 7% del corrispettivo totale, per il cui pagamento non era prevista alcuna condizione sospensiva,) ed omettendo di richiedere al fornitore:

(a) la prestazione di garanzie, stante la previsione di pagamenti anticipati di ingente entità;

(b) la previsione di penali in favore di Public Netto spa in caso di inadempimenti o ritardi da parte del fornitore;

(c) la previsione di livelli di servizio garantiti; senza aver contezza del contenuto esatto degli ordini e, dunque, della congruità economica dell’offerta e della idoneità tecnica dell’apparecchiatura e dei servizi alla realizzazione del progetto di implementazione della rete di telefonia mobile e fissa sammarinese (costituente parte dell’oggetto sociale di Public Netto).

Cosi facendo Podeschi e Peverani recepivano acriticamente e passivamente le indicazioni loro previamente fornite dal socio unico A.A.S.S., il quale tramite il proprio consulente Jaume Salvar Font aveva già concordato le condizioni contrattuali della fornitura con ZTE Italia srl ove nel corrispettivo complessivo erano stati computati – omettendone la effettiva causale – anche costi inerenti servizi di progettazione precedentemente resi da ZTE ad altro soggetto, ossia A.A.S.S., ciò a vantaggio di ZTE e con danno alla società rappresentata, pari alla somma da corrispondere al fornitore per i prodotti ed i servizi acquistati o – in alternativa – con danno pari alla differenza fra la maggior somma dovuta a ZTE ed il valore di mercato – all’epoca della sottoscrizione – dei beni e dei servizi oggetto degli ordini di acquisto idonei ad implementare la rete di telefonia fissa e mobile, unitamente al corrispettivo pattuito per i servizi resi da ZTE ad A.A.S.S.;

FINE SECONDA PARTE

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GIORNALESM si occuperà in maniera particolare ed approfondita di questo procedimento.

 

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