Non c’è stata solo la DIPENDENTE PUBBLICA N.1 (oggetto del nostro articolo ”San Marino. Caso Racket Badanti. La dipendente dell’ISS rinviata a giudizio favoriva la ”caporale”. Ecco come!”)oggetto del procedimento cd. RACKET BADANTI, infatti ci sono stati altri due dipendenti pubblici che erano stati accusati di ”OMISSIONI DI ATTI D’UFFICIO”.
A causa del passaggio ritardato all’ultimo giudice inquirente – Battaglino – gli ultimi due dipendenti pubblici non sono stati rinviati a giudizio perchè il reato si era prescritto.
Si legge dal dispositivo: ”Visti gli atti dei procedimenti penali riuniti n. 118/18 e 584/19 RNR; PREMESSO In seguito alla denuncia del 22 febbraio 2018 (presentata da Alba Montanari) veniva aperto un procedimento per estorsione, inizialmente a carico di ignoti, poi contestato a ”LA CAPORALE” e a ”L’AIUTANTE” in data 22 ottobre 2019 (aff. 731-744). In seguito al passaggio dei fascicoli ad altro Giudice Inquirente, solamente data 23 giugno 2021 venivano contestati ulteriori reati (in particolare l’omissione di atti d’ufficio a DIPENDENTE ISS N.2 e a DIPENDENTE ISS N.3). In data 20 luglio 2021 i fascicoli in questione venivano assegnati a questo Giudice. CONSIDERATO rispetto al procedimento 118/18 che il misfatto di omissione di atti d’ufficio è punito con la prigionia o con l’interdizione o con la multa a giorni di primo grado; che il reato in questione si prescrive in due anni (ai sensi dell’art.54, com.1, n.1, del codice penale); che pertanto sulla base degli atti deve rilevarsi – ai sensi degli art.52 del codice penale – l’estinzione per prescrizione del solo reato di cui all’art. 378 c.p. (…), ciò sulla base del tempo trascorso (quello di cui all’art.54 del codice penale, ossia due anni, considerando appunto la previsione della prigionia di primo grado), pur tenendo conto di quanto previsto dall’art.56 e 57 del codice penale; che a dir il vero non risultano atti interruttivi prima del 23 giugno 2021; che a fronte di una contestazione del reato intervenuta solamente il 23 giugno 2021 (in precedenza mai presa in considerazione, né nelle denunce né nei decreti del Giudice Inquirente) è evidente come non possano essere tenuti in considerazione (come atti interruttivi) gli atti processuali compiuti con riferimento ad altre ipotesi di reato; che deve solo rilevarsi come l’estinzione del reato di cui all’art. 378 c.p. sia intervenuta nel febbraio 2021, dunque ancor prima del passaggio del fascicolo a questo Giudice;
Quindi il DIPENDENTE ISS N.2 ed il DIPENDENTE ISS N.3 se la sono cavata in questo modo? Penalmente può essere ma di certo l’ISS dovrà chiarire, tenendo come base di partenza quanto raccolto dall’A.G., se i loro comportamenti siano da censurare o meno. Magari, una volta accertati i fatti e gli atti da loro compiuti, anche comminando sanzioni piu’ o meno importanti a seguito di quello che verrà dimostrato in sede di accertamento disciplinare. Stessa cosa dicasi per la DIPENDENTE ISS N.1
Le sanzioni, qualora vengano irrorate, dovranno essere rese pubbliche (ovviamente depennando i nomi) perchè tutti i cittadini devono sapere che cosa hanno fatto e come si sono comportati. Ritorneremo sull’argomento e saremo da pungolo se la questione si dovesse arenare. /ms