San Marino. Cominciamo ad aprire il file “Europa” … di Angela Venturini (parte quarta)

Quando il negoziato UE ha preso accelerazione dopo innumerevoli stop and go, per arrivare alla conclusione lo scorso dicembre, tutti gli occhi del comparto industriale erano puntati sul T2 e speravano in una sua eliminazione. È evidente infatti che l’apertura senza restrizioni verso il mercato unico europeo: circa 450 milioni di persone, 20% del PIL mondiale, al primo posto sia per gli investimenti in entrata che in uscita e principale partner commerciale di 80 Paesi, sarebbe stata un’opportunità eccezionale per tutte le aziende del Titano. Le cui merci, in condizione di Paese Terzo, devono subire invece un passaggio doganale sia in entrata, sia in uscita dal territorio UE. Ovvero, quella dilatazione di tempi e di costi rappresentata dall’obbligo del documento di transito denominato T2. Che invece rimane, a grave discapito della concorrenzialità. 

La ragione è una sola: San Marino ha un regime fiscale in cui viene applicata la Monofase, mentre in tutta Europa viene applicata l’IVA. Ovvero: due sistemi e due linguaggi fiscali totalmente differenti, che è impossibile far dialogare tra loro. E siccome la fiscalità è uno di quei settori che sono prerogativa sovrana di ogni Paese (vediamo infatti che, pur in regime di IVA, ogni Paese applica percentuali molto diverse), il T2 riguarda una materia al di fuori del campo di applicazione dell’accordo. Tuttavia, a margine del testo, San Marino e l’Unione si sono impegnati a confrontarsi in separata sede all’interno degli organi di gestione dell’accordo, al fine di trovare soluzioni che alleggeriscano gli oneri amministrativi per gli operatori economici sammarinesi. E questo è comunque un passo importante. Se poi la politica si decidesse di promuovere l’introduzione dell’IVA, come si parla ormai da un paio di decenni, molti problemi sarebbero risolti tout court. 

Ma all’interno del I capitolo della Parte II dell’Accordo “Libera circolazione delle merci” ci sono altri passaggi importanti. Infatti, poiché rimane tuttora in vigore l’Accordo di Cooperazione e Unione Doganale (firmato nel 1991 e poi sottoposto a successive modificazioni) San Marino ha ritenuto non necessario negoziare adeguamenti nei settori: alimentare, veterinaria e fitosanitaria, agricolo, nonché in quello delle regolamentazioni tecniche, degli standard e della certificazione di specifiche categorie di prodotti, perché le aziende sammarinesi, per poter operare oggi nel mercato europeo, sono tenute a rispettare gli standard europei e si allineano autonomamente.

Sul settore energia, che rimane comunque molto delicato e complesso, San Marino potrà mantenere fino al 31 dicembre 2030 l’attuale situazione di monopolio di AASS sulla fornitura di energia elettrica e di gas. Alla scadenza tale adattamento potrà essere rinnovato previa verifica del mantenimento delle attuali condizioni di mercato. 

Per quanto riguarda le scorte di prodotti petroliferi, San Marino potrà mantenere l’accordo attualmente vigente con l’Italia in materia di approvvigionamento. 

Tirando le somme, l’Accordo di Cooperazione e Unione doganale verrà integrato dall’Accordo di Associazione per facilitare gli scambi intra-UE per le merci di San Marino e l’adozione di una base giuridica certa per la produzione e la commercializzazione dei prodotti. Pertanto:

– le merci sammarinesi potranno godere, nei settori non armonizzati dai pertinenti atti europei, del principio del mutuo riconoscimento e saranno commercializzate al pari di quelle della Ue;

– in caso di controversie, le merci sammarinesi potranno invocare il principio del mutuo riconoscimento;

– San Marino potrà istituire propri organismi di valutazione di conformità dei prodotti e di organismi di accreditamento, che saranno riconosciuti in tutta l’Ue;

– i consumatori sammarinesi avranno gli stesso benefici, gli stessi diritti e potranno far valere le proprie ragioni contro trattamenti discriminatori non giustificabili in ragione della diversa nazionalità.

Le merci prodotte a San Marino (ad esempio i prodotti farmaceutici), in virtù dell’allineamento legislativo all’acquis in materia di regolamentazioni tecniche, standard e certificazione, saranno considerate conformi ai requisiti europei e potranno quindi circolare liberamente con la marcatura CE, laddove prevista. San Marino potrà negoziare in parallelo con l’Ue accordi di mutuo riconoscimento con Paesi terzi per la valutazione di conformità e la marcatura dei prodotti.

Sul piano amministrativo, San Marino si dovrà dotare di una legislazione interna che recepisca e renda effettiva la normativa europea in materia di libera circolazione delle merci, e preveda l’istituzione di apposite autorità di vigilanza del mercato, dotandosi di un efficace impianto sanzionatorio. 

In pratica, i requisiti richiesti dovranno essere applicati senza discrezionalità e senza arbitraggi fra imprenditoria “sammarinese” ed imprenditoria “europea”. Questo vuol dire che bisognerà riformare ogni regime autorizzativo di tipo concessorio, quando esso è riservato ad organi politici e preveda valutazioni discrezionali.  Pertanto, sarà necessaria una ricognizione delle norme esistenti e programmare gli interventi di riforma laddove sia necessario.

Angela Venturini