• Screenshot
  • San Marino. Condannato Micheal Guidi a 10 mesi di prigionia, senza condizionale, per guida di un veicolo con targa non propria e senza copertura assicurativa obbligatoria

    Michael Guidi

    Il tribunale di San Marino, Commissario della Legge Adriano Saldarelli, ha condannato il 27 ottobre scorso Michael Guidi per due reati: guida di un veicolo con targa non propria e circolazione di un veicolo senza copertura assicurativa obbligatoria.

    Il controllo effettuato dalla Polizia Civile il 3 aprile 2022 in Via Giangi a Dogana ha dimostrato che Guidi si trovava alla guida di un’autovettura Alfa Romeo 147 sulla quale era montata una targa diversa da quella che risultava originariamente associata al veicolo condotto dall’imputato, ma successivamente radiata dai registri italiani e mai reimmatricolata a San Marino. Inoltre, l’autovettura in questione risultava sprovvista della copertura assicurativa prescritta per legge.

    In dibattimento, nel rendere dichiarazioni spontanee, pur ammettendo sostanzialmente gli addebiti, anche con riferimento all’assenza di copertura assicurativa, invocava la sua “buona fede”. Poiché, dunque, i fatti – come si legge in sentenza – risultano accertati nella loro materialità storica e non sono state addotte dalla difesa fondate ragioni per escludere la colpevolezza, Guidi Michael è stato ritenuto responsabile di entrambi i reati ascrittigli, che risultano integrati in tutti gli elementi costitutivi.

    La legge (art. 56 del Decreto delegato n. 81/2008) prevede sanzioni per chi guida un veicolo con targa non propria o sprovvisto di copertura assicurativa. Il trattamento sanzionatorio in questo caso è di otto mesi di prigionia per il reato di guida con targa non propria e quattro mesi di prigionia per il reato di circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione.

    La reiterazione nel tempo, fino all’anno 2020, di fatti penalmente rilevanti, per quanto prevalentemente di natura bagatellare – ha scritto il giudice -, ha impedito la concessione della sospensione condizionale della pena. Pertanto al Guidi si apriranno le porte del carcere se anche in appello verrà condannato e se non gli saranno concessi i benefici di legge.

    All’accertamento della responsabilità consegue, ai sensi degli arti. 140 c.p. e 163 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

    Dalla sentenza leggiamo: Visti gli articoli 161 e seguenti del codice di procedura penale, dichiara Guidi Michael colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna: – per il reato di cui al capo 1) alla pena di otto mesi di prigionia; – per il reato di cui al capo 2) alla pena quattro mesi di prigionia. Ridetermina la pena derivante dal cumulo ex art. 110 c.p. in dieci mesi di prigionia. Condanna l’imputato al pagamento delle spese del procedimento.