San Marino. Condannato Reka Nosh (albanese) a 2 mesi di arresto per essere ritornato in Repubblica. Da info considerato basista di furti di appartamenti

Preka Nosh, albanese del 1972, residente a Coriano è imputato del reato relativo all’inosservanza dell’ordine di espulsione previsto dall’art. 365 cp., perché trasgrediva all’ordine di allontanamento-espulsione dal territorio sammarinese vigente a proprio carico, convalidato in data 3 Luglio 2000 dal Commissario della Legge Avv. Paolo Emilio Fazzini, rientrando in territorio sammarinese senza avere ottenuto la necessaria preventiva autorizzazione da parte del Congresso di Stato.

I fatti risalgono al 19 dicembre 2011 quando l’imputato veniva fermato e si constatava il rientro illegale nel territorio sammarinese, violando l’ordine di lasciare il territorio della Repubblica di San Marino senza la necessaria preventiva autorizzazione, così violando l’ordine di lasciare il territorio della Repubblica di San Marino e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione, emesso nei suoi confronti dalla Gendarmeria il 5 aprile 2010 e convalidato il 6 aprile 2010.

La procura fiscale valuta corretta l’imputazione considerando che l’art.365 c.p. è applicabile in virtù di quanto previsto dal comma 10 dell’art.32 della legge 118 e perché la condotta tenuta dall’imputato è una condotta di tipo recidivante e come tale rientra nell’ambito di applicazione del predetto comma 10.

La difesa contesta le osservazioni della procura fiscale. Nella contestazione è citato un provvedimento di allontanamento adottato ai sensi della legge 22 dell’anno 2000 come tale soggetto alla protezione penale di cui all’art. 33 e non di cui all’art.32 che fa riferimento all’espulsione quale pena accessoria di un procedimento penale.

Il commissario della legge preso atto che non sussistono contestazioni al fatto a margine nell’imputazione ma solo in ordine alla qualificazione giuridica si riserva al prosieguo.

E’ présente il sergente maggiore Livio Lettoli, Guardia di Rocca. Le parti concordemente rinunciano all’escussione del predetto testimone.

Requisitorie.

Procura Fiscale Avv. Roberto Cesarini. Il provvedimento di allontanamento del 2010 fu preso in considerazione del fatto che dalle informazioni assunte l’imputato faceva parte di una banda come basista di furti appartamenti. Quindi il provvedimento era stato preso per questo motivo. Le notizie giunte dall’Italia davano sostanza a queste informazioni. Era, infatti stato arrestato per furto e soggetto al provvedimento di espulsione. Nel 2007 lo stesso era stato nuovamente fermato a San Marino e si era giunti alla giunti a questa condanna il 30.09.2008. Nel 2012 lo rifermano nuovamente nel territorio sammarinese e lo stesso imputato – sentito in interrogatorio – ammetteva l’addebito e diceva che a suo dire l’allontanamento del 2007 era decaduto. Ritenuta sussistente la penale responsabilità dello stesso, la Procura fiscale chiede la condanna alla pena della prigionia per mesi 6, alle spese, senza riconoscimento di alcun beneficio.

Avv. Elia Fabbri – Avvocato di fiducia. La difesa non contesta i fatti, è infatti stato fermato nei pressi del confine di stato ma l’imputato era in buona fede e non sapeva che gli effetti della prima condanna erano ancora in essere (il periodo in cui non doveva ritornare a San Marino era per 10 anni eppoi finito questo periodo avrebbe dovuto fare richiesta di riammissione al Congresso di Stato). Reka non è estraneo a San Marino ed ha degli interessi in territorio, ha anche la figlia che fa sport in Repubblica. In diritto abbiamo nel 2000 un ordine di allontanamento e non di espulsione. Pertanto riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato chiede la pena nel minimo edittabile (gg.15 di carcere) con i benefici di legge, ove possibile.

Il Commissario della Legge, giudice di primo grado, Avv. Gilberto Felici riconosce colpevole il Sig. Nosc dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena di mesi 2 di arresto, alle spese di giustizia senza il riconoscimento di alcun beneficio.

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