San Marino. Tribunale. Siriemo Samuel Ovle, nigeriano, condannato a 1 mese di carcere per essere ritornato in Repubblica non autorizzato

Esiste un errore materiale sul Decreto di citazione sul nome dell’imputato, le parti ne danno atto.

I fatti risalgono al 13 gennaio 2011 quando l’imputato nigeriano veniva fermato e si constatava il rientro illegale nel territorio sammarinese, violando l’ordine di lasciare il territorio della Repubblica di San Marino senza la necessaria preventiva autorizzazione, così violando l’ordine di lasciare il territorio della Repubblica di San Marino e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione, emesso nei suoi confronti dalla Gendarmeria il 5 aprile 2010 e convalidato il 6 aprile 2010.

La difesa e la procura fiscale rinunciano all’escussione dei testimoni Selva e Mazza, prendendo atto dell’indisponibilità del testimone Mancini anch’esso concordemente rinunciato dalle parti.

Requisitorie finali.

Procuratore del Fisco Avv.Cesarini:”La Gendarmeria 5 Aprile 2010 ha fermato l’imputato e al controllo dei documenti è risultato che il suo passaporto era contraffatto. Per questo motivo era stato preso un provvedimento di allontanamento da parte della Gendarmeria, e di fatto era stato vietato di entrare nuovamente in Repubblica. Ma l’imputato invece è rientrato, dopo circa 6 mesi, il 13 gennaio 2011. Tra le varie condanne l’imputato è stato condannato a 5 mesi in Italia per immigrazione clandestina. La procura fiscale rileva, quindi, la penale responsabilità dell’imputato e chiede la pena dell’arresto a mesi 2 senza la concessione della condizionale.Chiede, inoltre, il pagamento delle spese di giustizia.”

Avv. d’ufficio Carattoni : ‘‘Il provvedimento di allontanamento della Gendarmeria è del 5 aprile 2010 ma non esiste in atti processuali una convalida del Commissario del Commissario della Legge, e quindi non esiste la penale responsabilità dell’imputato proprio perché il provvedimento di allontanamento non è stato convalidato, ed è quindi decaduto. Pertanto il fatto non costituisce reato e pertanto chiede l’assoluzione dell’imputato. In subordine qualora non venisse accolta l’istanza principale chiede che si provveda all’applicazione della pena al minimo edittale, con i benefici previsti dalla legge, anche sospensivi”.

Il giudice di primo Avv. Gilberto Felici ritiene colpevole l’imputato e lo condanna all’arresto per mesi 1 senza condizionale ed al pagamento di spese di giustizia

 

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