San Marino. Ecco la nuova legge sulle armi: tutte le novità

dowEcco la nuova legge sulle armi. Anticipiamo che si tratta di un decreto delegato che dovrà dunque passare al vaglio del futuro Consiglio Grande e Generale per rimanere in piedi, ma che per il momento fa legge. Parliamo delle “Modifiche alla Legge l0 agosto 2012 n.l22” sulle armi. Il presente decreto delegato si prefigge di apportare modifiche ad alcuni articoli di tale legge resesi necessarie – come spiega la relazione – a seguito del continuo confronto con gli operatori del settore ed il Corpo della Gendarmeria proseguito anche all’indomani della approvazione della Legge nel luglio 2015. Di seguito sono relazionati gli aspetti più rilevanti delle modifiche apportate. Con la modifica dell’ articolo 15 sono state equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità, oltre alle armi ad avancarica monocolpo anche quelle a più canne prodotte prima del 1890. Con gli articoli 24 e 36 sono stati rivisti una parte dei requisiti per il rilascio del porto d’armi o del nulla osta ovvero per il rilascio di licenza per l’esercizio delle attività di commercio in materia di armi. In particolare va precisato che la ratio di una tale modifica debba ricercarsi nella considerazione che l’autorizzazione al porto d’armi o autorizzazione alla detenzione non è un diritto assoluto ma una concessione di polizia, legata al bilanciamento di vari diritti primo fra tutti quello della tutela dell’incolumità della collettività e di garantire la sicurezza pubblica. Pertanto la Gendarmeria con il rilascio del Certificato di Buona Condotta, già previsto dalla normativa, verificherà, fra le informazioni disponibili, che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto possa abusare delle armi.
La cancellazione dei reati relativi all’uso di sostanze stupefacenti e ubriachezza – viene ben chiarito nella relazione – non viene fatta per escludere tali responsabilità nella valutazione della concessione di un porto d’armi, di un’autorizzazione alla detenzione o per la capacità di essere armaiolo o addetto alle vendite in un’armeria, bensì per non appesantire l’impianto normativo e rimandando la valutazione, unitamente a tutti gli altri elementi, nell’ambito del certificato di buona condotta rilasciato dal Corpo della Gendarmeria. Si permette in questo modo un’adeguata valutazione di singoli fatti di una certa gravità, ovvero, di più comportamenti irregolari di lieve gravità, ostativi ai fini del rilascio del predetto certificato. Con la modifica dell’articolo 28 si è ritenuto opportuno che le disposizioni in materia di sicurezza dei locali dove sono detenute più di venti armi da fuoco, siano adottate da apposito regolamento del Congresso di Stato su proposta della Commissione Tecnica Armi, ricordando che a quest’ultima la legge già riconosce la funzione di esprimere pareri circa l’idoneità dei locali ove è svolta un’attività di commercio armi. Con la modifica degli articoli 40 e 59 si è inteso andare verso un alleggerimento della normativa esclusivamente per le cartucce caricate a pallini richiedendo per esse la sola registrazione delle vendite superiori alle 1.000 unità. Infine con l’introduzione dell’articolo 68 quinques, ai soli fini delle disposizioni in materia di armi, il permesso per convivenza more uxorio è equiparato al permesso di soggiorno ordinario. Pertanto quanto disposto dalla normativa in oggetto con particolare riferimento al soggetto titolare di permesso di soggiorno ordinario si intende applicabile al soggetto titolare di permesso per convivenza more uxorio.
Interessante anche un altro delegato, ovvero quello dal titolo “Modalità di vendita on-line di cui all’articolo 23 della Legge 30 luglio 2015 n.119”. Per capire che cosa cambia ci affidiamo nuovamente alla relazione. Tale decreto delegato introduce le modalità di vendita on line dei beni la cui commercializzazione non sia espressamente vietata dall’articolo 46 della legge in materia di armi, stabilendo una serie di procedure volte all’accertamento della maggiore età dell’acquirente. Il testo normativo prosegue nel percorso di conformare San Marino a standard internazionali in materia per consentire agli operatori economici di interfacciarsi con il mercato estero garantendo al contempo, considerata la particolare tipologia merceologica, livelli di sicurezza elevati. La violazione dei disposti normativi del decreto delegato in oggetto, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa importante, raddoppiata nel caso di recidiva con applicazione della sospensione immediata della licenza per mesi uno.
Così a Tribuna il Segretario all’Industria Marco Arzilli, che se da un lato rivendica una legge all’avanguardia, dall’altro non nasconde una certa insofferenza verso la controparte italiana: “Parliamo di una legge molto avanti che interviene su questioni prettamente tecniche. Oggi siamo in grado di sapere in tempo reale chi compra un’arma e chi la detiene. Mi faccia aggiungere che il censimento è andato molto bene anche grazie al lavoro e alla disponibilità della gendarmeria. Tutto è informatizzato e la gendarmeria è in qualsiasi momento nella possibilità di avere informazioni in questo settore. Vorrei ringraziare le armerie sammarinesi per gli sforzi e sacrifici che hanno fatto per adeguarsi alla nuova normativa. Sarebbe auspicabile che anche l’Italia ci venisse incontro e dimostrasse segnali di distensione sulla questione armi. Inutile nascondere che i nostri principali clienti sono gli italiani, che ancora non si sono seduti al tavolo. Come le ho spiegato la nostra normativa è diventata particolarmente stringente e all’avanguardia dunque ora la palla passa all’Italia”.

La Tribuna.sm