San Marino. Fugge in Thailandia e vi trasferisce i soldi delle sue società. Condannato Salvatore Giani per truffa e appropriazione indebita.

Questo pomeriggio si è celebrato il processo ai Sigg.ri Alessandro GIANI e Rossella SALVATORE (TECNODIGIT e TECNOTRADE) convenuti per i reati puniti dagli articoli del codice penale n.50, 73, 197 c 3 e 204 cp. Ovvero TRUFFA E APPROPRIAZIONE INDEBITA.

Dopo aver escusso la mamma del Giani, Rossella Salvatore, si passa alle conclusioni.

Avv. Rossano Fabbri, difensore Eastek: ‘‘Non c’è un errore, ma un vero e proprio artifizio e raggiro consistente nel consegnare assegni della TecnoTrade anziché la Tecnodigit da parte dell’amministratore di fatto che poi se n’è andato in Thalandia. Con coscienza e volontà si sono consegnati 2 assegni per circa 89.000 euro che poi sono risultati restituiti da parte della banca perché il timbro era diverso dalla ditta titolare del conto. La Eastek, che rappresento, ha subito un danno per questo scambio di assegni. Credo che si debba dichiarare acclarata la truffa ai danni della società Eastek. Esiste un sequestro cautelativo sui conti correnti di Giani, ma quello che mi interessa è dimostrare che la mia assistita, la società Eastek ha subito questo danno dalla truffa messa in campo per appropriarsi della merce della Eastek per poi rivenderla ed acquisendo un ingiusto profitto. E’ acclarata la responsabilità dell’amministratore di fatto Sig. Salvatore Giani. La Sig.ra Rossella ha avuto un ruolo marginale. Si chiede la condanna del Sig. Giani e si chiede anche la provvisionale pari almeno agli importi degli assegni per un totale di 89.000 oltre al riconoscimento delle spese di giustizia. Si chiede inoltre di sequestrare la somma e di assegnarla alla Società Eastek che ha avuto il danno.

Procuratore del Fisco, Avv. Cesarini: Mi associo con quanto detto dalla parte civile. La ditta Tecnodigit ha incassato i soldi che la ditta Eastek gli ha ”venduto”. Prima, solitamente riceveva i soldi per pagare eppoi pagava. In effetti vedendo il reperto delle tracciabilità su tutte le forniture sempre è stato fatto in questo modo. C’era, quindi, un’operatività particolare con operazioni tracciabili. Ci sono dei prelievi, diversi, di circa 20.000 caduno dal conti della Tecnodigit e Tecnotrade (appropriazione indebita) e trasferiti in Thailandia, dove poi è andato a abitare, dove si è trasferito Giani. In tutta questa vicenda Giani ha gestito questa cosa in accordo con la madre (Salvatore Rossella). C’è la piena consapevolezza del procuratore (la Rossella Salvatore) di svuotamento dei conti societari, prelievi in contanti, di trasferimento di questo denaro in Thailandia (circa 300.000 euro). L’ultimo atto è stata questa operazione di acquisto e vendita dove è stata truffata la Eastek. C’è una responsabilità di entrambi e chiede la condanna per l’appropriazione indebita per entrambi e per ciascuno alla pena della prigionia per 1 anno e 6 mesi, la multa a giorni (determinata per 40 giorni) per euro 3800, chiede inoltre l’interdizione dalla professione per 4 anni. Per la truffa chiede la condanna alla prigionia 1 anno e 3 mesi e la multa a giorni per giorni 60 per un totale di euro 3200. Grazie all’articolo 110 si chiede determinarsi complessivamente alla pena della prigionia per 2 anni e 6 mesi, la multa a giorni per giorni 60 per un totale di euro 4800”.

Avvocato Santi, avvocato d’ufficio Alessandro Giani. ”Eastek era un fornitore abituale delle ditte del Giani, ma solo le ultime due spedizioni non sono state pagate e solo per un errore non sono state pagate. Pertanto non esistono gli artifici e raggiri che dice l’Avv. Fabbri, avvocato di parte civile. Si ritiene l’assoluzione perché i fatti non sussistono e qualora il Giani venga condannato – anche se ha un precedente per droga (08.04.2008) – si chiede il minimo edittale e con i benefici di legge.

Avv. Sardella, avvocato di fiducia Salvatore RossellaEra Giani a far tutto, era lui a prendere le decisioni. Lei, la Rossella Salvatore, era solo una impiegata, una segretaria. Lei svolgeva una normale attività – anche le impiegate dell’IBS dicono che lei andasse in banca ogni mattina. Tutte attività normali di una dipendente. Per quanto riguarda i prelievi nessuno ha dimostrato che i soldi venissero nelle mani della sig.ra Salvatori. In parte erano giroconti tra il conto Polis ed il conto del Credito Sammarinese. Il padre di Giani è morto da tempo, lei – la Salvatori – era l’unico familiare in vita. La Salvatori ha saputo dei bonifici in Thailandia solo dopo che il figlio si era trasferito, dato che lei eseguiva solo le indicazioni che le venivano impartite dal figlio. Non c’è prova che lei abbia preso queste somme e pertanto chiedo l’assoluzione per l’art. 197 cioè quella dell’appropriazione indebita. Anche per la truffa alla società Eastek la Sig.ra Salvatore non ha preso parte a nessuna azione. Nell’ultimo periodo – infatti – la sig.ra Rossella andava molto poco in ufficio. E nell’ultimo periodo c’è stata la truffa. Pertanto per questi motivi chiedo l’assoluzione. Lei è totalmente estranea ai fatti contestati. In subordine chiedo la condanna al minimo della pena. 

Il Giudice di primo grado, Avv. Roberto Battaglino, assolve Salvatore Rossella  dei misfatti a lei ascritti per mancanze di prove per l’elemento oggettivo relativamente al misfatto di appropriazione indebita e per l’elemento soggettivo per il misfatto della truffa. Riconosce la penale responsabilità per Giani Salvatore e commina la seguente pena:

Per l’appropriazione indebita alla prigionia di anni 1, a tre anni d’interdizione, alla multa a giorni (determinata per 40 giorni) per euro 1.300

Per la truffa alla prigionia per 8 mesi, alla multa a giorni (determinata per 20 giorni) per euro 600

Grazie all’ex art.110 che riunisce le pene, condanna Giani Alessandro alla prigionia di anni 1 e 6 mesi, alla multa a giorni (determinata per 50 giorni) per euro 1.500. Condanna Giani Alessandro anche al pagamento delle spese legali, di assistenza della parte civile da quantificarsi in sede civile. Ordina la confisca delle somme sequestrate.