San Marino. Giudiziaria. In Appello il caso di Pier Giovanni Volpinari accusato di aver bloccato Via Piandavello con un trattore e di aver disseminato chiodi sull’asfalto

Si è svolta questa mattina, davanti al Giudice di Appello Renato Bricchetti, la prima udienza del processo di secondo grado a carico di Pier Giovanni Volpinari, in foto, classe 1944, condannato in primo grado per una serie di episodi verificatisi in Via Piandavello, nella zona agricola e residenziale del territorio sammarinese.

L’imputato, difeso dall’avvocato Marino Federico Fattori (anche in sostituzione dell’avv. Zaghini), è stato ritenuto responsabile in primo grado di aver ostacolato la circolazione stradale utilizzando un mezzo agricolo, di aver causato danni a diversi veicoli attraverso la collocazione di chiodi sull’asfalto, e di aver condotto lo stesso mezzo privo di copertura assicurativa obbligatoria. Gli episodi, avvenuti in tempi ravvicinati, avevano già sollevato un certo clamore per la loro singolarità e per il contesto rurale in cui si sono svolti.

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, Volpinari avrebbe intenzionalmente bloccato la viabilità con il proprio trattore, impedendo il transito lungo la strada, e avrebbe disseminato materiale metallico acuminato con l’intento di dissuadere o danneggiare chiunque avesse tentato di transitare in quel tratto. Una condotta che il giudice di primo grado ha ritenuto penalmente rilevante sotto il profilo dell’articolo 240 del codice penale (impedimento alla circolazione) e dell’articolo 203 (danneggiamento continuato), oltre a violazioni di carattere amministrativo.

La pena inflitta in primo grado è stata di sei mesi di prigionia, con sospensione condizionale per due anni, subordinata alla verifica – da parte delle forze dell’ordine – della cessazione di ogni condotta ostativa alla libera fruizione di Via Piandavello da parte dei terzi.

Nel corso dell’udienza, la difesa ha illustrato un impugnativa ampia, fondata su cinque distinti motivi d’appello. In primo luogo è stato sollevato il divieto di bis in idem, in quanto il medesimo fatto – secondo la tesi difensiva – è stato oggetto sia di condanna penale sia di sanzione amministrativa, determinando una duplicazione sanzionatoria in contrasto con i principi costituzionali. È stata inoltre contestata l’assenza dell’elemento soggettivo: Volpinari, secondo l’avv. Fattori, sarebbe stato convinto della natura privata della strada, anche in ragione della presenza di segnaletica verticale e di una tombinatura realizzata dallo Stato in assenza di titolo edilizio. In tale contesto, la condotta dell’imputato sarebbe da ricondurre a un errore di fatto ex art. 34 c.p., tale da escludere la punibilità.

Per quanto concerne i capi relativi al danneggiamento, la difesa ha sostenuto l’estinzione del reato per remissione implicita di querela, rilevando l’assenza di costituzioni di parte civile da parte dei danneggiati. In subordine, ha richiamato l’insufficienza del quadro probatorio, in particolare con riferimento ai filmati video – prodotti dallo stesso imputato – che mostrerebbero un gesto non chiaramente riconducibile allo spargimento dei chiodi, ma spiegabile con l’intento di controllare lo stato vegetativo di alcune piante.

La difesa ha infine censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato anche in considerazione dell’età avanzata dell’imputato, chiedendo la concessione del perdono giudiziale ai sensi degli articoli 61, comma 2, e 66 del codice penale.

Il Procuratore del Fisco, richiamando la memoria depositata in data 19 dicembre 2024, ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, ritenendo l’appello infondato sia in diritto che in fatto.

In sede di replica, l’avv. Fattori ha nuovamente insistito sulla necessità di contestualizzare i fatti, che si inseriscono in un contesto di conflittualità tra vicini in un’area rurale da sempre percorsa con modalità informali. Ha definito la strada in questione come carrabile, ma mai utilizzata a doppio senso, sostenendo che lo stesso Volpinari avrebbe agito in buona fede e sulla base della convinzione – per quanto erronea – di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti di proprietà.

Il giudice di appello Bricchetti ha preso atto delle conclusioni delle parti e si è riservato la decisione, che sarà depositata nelle prossime settimane.

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