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  • San Marino. IL GIUDICE PREGIUDICATO ALBERTO BURIANI. Il decreto penale. Parte3^ – L’Iter istruttorio

    Continuiamo la pubblicazione del decreto penale del 12 novembre a firma del Commissario della legge Simon Luca Morsiani dove viene condannato per diffamazione il Commissario della Legge Alberto Buriani.

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    TERZA PARTE

    L’iter istruttorio – rispetto alle circostanze in esame, ed alle ipotesi di reato attualmente iscritte a carico del dott. Buriani, il percorso istruttorio potrebbe essere più articolato e complesso del consueto. Questo non dipende dalla complessità delle circostanze o da eventuale ambiguità dei comportamenti descritti. In parte, come premesso, ciò dipende dalle modalità nelle quali è pervenuta relativa denuncia – cioè nel più articolato contesto di cui si è sopra dato conto – in parte, come si riferirà brevemente, anche nell’atteggiamento processuale delle parti.

    Su tutto, l’indirizzo istruttorio assunto da questo Inquirente, che ha ritenuto di consentire alle parti – tenuto conto del rilievo istituzionale delle dinamiche in oggetto, anche in relazione alla intrinseca consistenza delle condotte espressamente denunciate – adeguati spazi di ponderazione e sufficienti occasioni (ancorché non recepite) di confronto. Tale iter e tali spazi di confronto devono tuttavia essere ora ragionevolmente compressi, in relazione alle esigenze di definizione della corrente istruttoria, nel quadro generale del lavoro assegnato all’Ufficio.

    Va detto, accade in concreto che la parte denunciante non abbia formalmente prestato giuramento di calunnia in relazione alle circostanze esplicitate; in realtà come si evince dagli atti, la determinazione alla richiesta di procedere nei confronti del presunto responsabile delle condotte specificatamente denunciate appare univoca e chiara: le conseguenti responsabilità e prerogative derivano coerentemente a carico del denunciante: peraltro, Valeria Pierfelici, chiamata a prestare giuramento di calunnia, si è presentata innanzi all’Autorità Giudiziaria.

    Dal relativo verbale, in atti, emerge che in data 18 luglio 2018, avviata l’udienza dedicata alla formalità, alla presenza della denunciate, la difesa del dott.Buriani eccepiva la ritenuta illegittimità della citazione a prestare giuramento di calunnia in assenza dell’invito esplicito a rendere contestualmente esame; il dott. Buriani, peraltro, personalmente interveniva per rimarcare che nella giurisprudenza sammarinese il giuramento di calunnia non costituisce condizione di procedibilità. 

    Per propria parte, la dott.ssa Pierfelici chiedeva darsi atto di essere presente per prestare giuramento di calunnia a termine del decreto datato 16 luglio 2018.

    Il Commissario della Legge prendeva atto, riservando ogni determinazione in esito alle questioni pendenti.

    In ragione dell’oggettività delle circostanze, nonché della natura delle condotte, non appare indispensabile esaminare il denunciante in merito agli specifici fatti adesso in contestazione, per poter trarre dagli stessi eventuale consistenza e fondamento.

    Va detto che non tutti i testimoni indicati dalla difesa – peraltro già nell’originario procedimento 574/2017 – sono stati in proposito ascoltati, né è stato di conseguenza rispettato l’ordine di esame proposto, anzi richiesto, dalla difesa del dott. Buriani. Non è estraneo a tale dinamica il fatto che, proprio a seguito del rinvio del giuramento di calunnia fissato nei termini predetti, sia stato necessario disporre il rinvio delle udienze già fissate per gli esami testimoniali. Tale accadimento è risultato in realtà non isolato, proprio in relazione al tentativo di assecondare la richiesta difensiva di proporre, in prima battuta, un proprio novero di testi, e poi indicare tra gli stessi un criterio di priorità.

    Ancora nella fase in cui il corrente procedimento non era stato oggetto di stralcio rispetto al p.p. 574/RNR/2017, tuttavia, è pure accaduto che, dopo l’avvio di ulteriore esame testimoniale (udienza del 20 luglio 2018, per esame della Prof.ssa Laura Di Bona), la difesa del dott. Buriani sia intervenuta presentando istanza perché ‘‘il processo possa iniziare con il giuramento di calunnia come presupposto”, e, solo dopo l’esame della persona offesa, con i testi a carico quindi con i testimoni dell’indagato.

    L’avv. Basagli, peraltro, espressamente richiesto, dichiarava a verbale che l’istanza doveva essere riferita ad esame ”in relazione a tutti i capi in contestazione” (pur risultando, come noto ai comparenti, un solo capo di imputazione nominativamente iscritto a carico del dott. Buriani).

    Anche in questa prospettiva, il necessario bilanciamento dei mezzi istruttori con il doveroso rilievo della oggettività delle circostanze in atti impone di valutare la possibilità di pervenire ad una definizione istruttoria prescindendo da ulteriori riscontri testimoniali, rispetto a quelli già presenti in atti.

    In proposito infatti va rilevato che il tentativo di questo Inquirente, assunto con decreto del 26 luglio 2018, e diretto ad agevolare la definizione istruttoria in relazione ad alcune – più lineari – tra le ipotesi di reato iscritte, non ha sortito in concreto l’effetto auspicato. E’ utile ricordare che nel provvedimento citato si ricordava che la difesa del dott. Buriani aveva argomentato – trattandosi di un procedimento riunito, per ragioni processuali e in particolare esigenze difensive, in ragione del fatto che alcuni dei capi di imputazione risultano allo stato contro ignoti – di ritenere utile – in tal senso muovendo precisa istanza – poter partecipare all’assunzione di tutte le prove che riguardino il p.p. 574/2017 rispetto al quale il dott. Buriani risultava tuttavia indagato in relazione allo stato ad una singola ipotesi di reato ma essendovene altra a carico di ignoti.

    Ivi si legge ”appare pertanto razionale ed utile alle complessive esigenze d’indagine, tenuto conto della natura delle condotte in oggetto, dell’attuale diverso stato di avanzamento di singoli filoni d’indagine (comprensibilmente più spediti in riferimento alle ipotesi nominative più circostanziate) stante la determinazione a consentire il pieno esercizio delle prerogative difensive senza pregiudizio per la funzionalità e l’efficienza degli accertamenti complessivamente oggetto della presente istruttoria (ivi inclusi quelli distinti dall’ipotesi formulata a carico del dott. Buriani), procedere alla divisione degli atti relativi alle diverse ipotesi iscritte, anche per implementare la tempestività agli incombenti necessari, ed in particolare a quelli invocati dalla difesa del dott. Buriani, tramite stralcio dell’unica ipotesi nominativa attualmente iscritta a carico.. ”

    Va da se, ma è giusto ribadire a scanso di eventuali equivoci, che non vi è ragione oggettiva – o meglio, nessuna ragione è allo stato degli atti nota a questo Inquirente – per cui il dott. Buriani debba assumere ruolo di ”prevenuto” in relazione ad ipotesi di reato rispetto alle quali manchi a suo carico denuncia di parte ovvero corredo indiziario tale da indicarlo univocamente come ipotetico responsabile di condotte di rilevanza penale.

    Tale contesto, ostando viceversa ad un ruolo polivante che potesse esplicarsi nell’istruttoria del p.p. 574/RNR/2017, come originariamente impostata – in sintesi, con ipotesi che vedevamo il dott. Buriani come ipotetica parte offesa, altre, distinte, formulate a carico di IGNOTI ed allo stesso dott. Buriani in concreto non ascritte a carico del dott. Buriani – ha concorso, in ragione della finalizzazione istruttoria, ad isolare l’ipotesi di reato a carico, in nulla pregiudicando in astratto – ed anzi garantendo – l’eventuale partecipazione del dott. Buriani alle residue attività istruttorie del p.p. 574/RNR/2017, evidentemente nei limiti del ruolo ed allo stato degli atti (ad esempio, ipotizzando una costituzione come parte civile ove l’interessato ne avesse ravvisato i presupposti una volta conosciuti gli atti). Non certo come prevenuto ignoto, categoria di cui sconosce l’attendibilità logica ancor più della fondatezza giuridica.

    E’ accaduto in concreto che esigenze delle parti connesse al godimento delle ferie estive (nel caso della difesa del dott. Buriani) abbiano determinato una calendarizzazione più avanzata dell’attività, salvo poi, una volta raggiunti i termini di tale calendarizzazione, dover assistere al sopravvenire di opposte esigenze da parte denunciante, la quale, vendo meno alle intese in precedenza assunte, motivata con il sopraggiungere di ragioni impedienti l’impossibilità di partecipare agli incombenti calendarizzati.

    Evidentissimo il rischio di una involuzione dell’attività istruttoria, stante da un lato, richieste di concatenazione preordinata di incombenti, dall’altro, impreviste esigenze dilatorie.

    Tale contesto, imponeva una rivalutazione dello stato degli atti, tale da consentire di vagliare anzitempo l’eventuale definizione della fase istruttoria, ove se ne riscontrassero presupposti oggettivi, pur tenuto conto del fatto che sinora non ha avuto luogo l’interrogatorio del prevenuto, ma altresì valutando – da un lato – natura delle condotte e riscontri oggettivi, dall’altro il pericolo che l’adesione alle esigenze di ciascuna parte – da questo Inquirente estese ai massimi termini di ragionevolezza – determini poi in concreto un pregiudizio per l’efficacia dell’azione istruttoria in senso lato intesa.

    Nel quadro di queste valutazioni, appare agli atti la memoria difensiva anche in ragione delle contestazioni oggetto del presente procedimento, nonostante le precisazioni di cui si darà a breve conto.

    Fine Terza parte

     

    … continua