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  • San Marino. IL GIUDICE PREGIUDICATO ALBERTO BURIANI. Il decreto penale. Parte4^ – La consistenza dell’ipotesi dell’accusa

    Continuiamo la pubblicazione del decreto penale del 12 novembre a firma del Commissario della legge Simon Luca Morsiani dove viene condannato per diffamazione il Commissario della Legge Alberto Buriani.

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    QUARTA PARTE

    Il rilievo istituzionale ma anche mediatico, assunto dalle circostanze in oggetto, suggerisce l’opportunità di mantenere un assetto istruttorio che consenta di pervenire ad un’utile, ed accettabilmente tempestiva, pur nel pieno rispetto delle prerogative delle parti, definizione della corrente istruttoria.

    Lo stralcio è uno strumento pienamente funzionale a tale scopo.

    Nel merito dei fatti non vi è dubbio che le affermazioni oggetto di denuncia da parte della dott.ssa Pierfelici abbiano avuto luogo: l’acquisizione dei verbali del Consiglio Giudiziario ha consentito di conoscere l’esatta consistenza. Risulta ora che la condotta in oggetto sia comprovata e compiutamente descritta dai verbali ufficiali, approvati, di un organo di rilievo costituzionale.

    E’ poi fattuale l’evidenza dell’intrinseca offensività per l’onore di Valeria Pierfelici (il tema del presunto favore verso i giornalisti amici e l’inimicizia quale ragione di pregiudizio verso altri) di fatti determinati (il modus del lavoro giudiziario) espressamente a lei attribuito dal dott.Alberto Buriani nel corso della riunione del Consiglio giudiziario.

    Tenuto conto delle previsioni normative, si può escludere che, allo stato degli atti, sia disponibile eventuale consenso della parte offesa alla prova di verità di cui all’art. 189, lett. a); non risulta che per i fatti in oggetto penda procedimento penale, atteso che dello stesso dovrebbe essere oggetto l’indirizzo parziale del lavoro giudiziario di Valeria Pierfelici; non vi è dubbio che in astratto l’accertamento di una parzialità del lavoro giudiziario di Valeria Pierfelici possa essere di pubblico interesse per la qualità rivestita dall’offeso, ma va detto in proposito che;

    1. nessuna richiesta è stata in tal senso formulata dal dott. Buriani;
    2. analoghe verifiche non risultano dalla valutazione dell’insieme Consiglio giudiziario, né risulta che siano state recepite tra le motivazioni di ”censura” con le quali il Consiglio giudiziario è pervenuto alla revoca di Valeria Pierfelici quale dirigente; va detto peraltro che la gravità dell’ipotesi, ove effettivamente se ne rinvenisse fondamento indiziario, condurrebbe di per sé a contestazioni ben più incisive rispetto a quello della mera incongruenza disciplinare;
    3. mancano in atti riscontri in tale ipotizzabile senso, tanto che viceversa, dalle prove – pur selettivamente – addotte dalla denunciante, con riferimento ad alcuni fascicoli di cause civili acquisiti, allo stato degli atti risulterebbe indicazione contrastante rispetto a quanto contenuto nelle affermazioni del dott. Buriani. Nè dai riscontri acquisiti emergono indicazioni di diverso indirizzo. Vi è però un interesse oggettivo ad analoghi accertamenti. Va detto allora che appare di più che ordinaria utilità la testimonianza reda dal Commissario della Legge Gilberto Felici

    …. continua.