San Marino. Il nostro editorialista Enrico Lazzari intervista l’avv. Massimiliano Annetta: ”nelle disposizioni di confisca in assenza di sentenze di condanna c’è qualcosa che non va”

Avv. Massimiliano Annetta

“…Ma il giudice ha confermato le confische quindi significa che sono colpevoli”. E’ questo il mantra che i giustizialisti-non-pentiti del Titano rilanciano, quasi ossessivamente e via social, nel commentare la sentenza del giudice di seconda istanza che -smentendo pressochè in toto sia le conclusioni tratte dal giudice inquirente che quelle messe nero su bianco nella sentenza di primo grado dal giudice giudicante- ha assolto o prosciolto tutti i politici portati “alla sbarra” nel procedimento giudiziario sammarinese del secolo: il “Processo Mazzini”.

Giustizialisti, irrazionali analisti le cui prese di posizione fanno breccia nei cittadini che di diritto e giustizia, quella con la G maiuscola, non ne masticano neppure i principi basilari che sono alla base di trattati sovranazionali e hanno rappresentato una delle più importanti e tangibili evoluzioni della comunità occidentale nei secoli. Grazie a queste, infatti, si sono affermati canoni di Diritto che sono poi le fondamenta della tanto conclamata democrazia in cui viviamo.

Così, anche dai banchi dei giustizialisti per eccellenza, il Movimento Rete, giungono esasperate reazioni alle stupidaggini giuridiche, ma anche capaci di “violentare” la ben più comprensibile logica, che rimbalzano da una bacheca Facebook sammarinese all’altra.

Sforzarsi di capire cose di non immediata comprensione ed esprimere ragionamenti più complessi di un rutto -sentenzia Giovanni Zonzini, perdendo quell’aplomb che solitamente caratterizza un parlamentare- è ormai cosa rara”. Come dargli torto?

E’ doveroso, quindi, fare immediatamente sul merito e il senso della sentenza-Caprioli che ha scritto la parola fine ad una vicenda storica per la giustizia, per la politica e per la società sammariense nel suo complesso. Va quindi capito, in primis, che relativamente ai politici finiti in questo “tritacarne” giudiziario-mediatico l’unico reato per cui si è pronunciato un proscioglimento e non una assoluzione piena è l’associazione a delinquere. Per le altre accuse come, ad esempio, il riciclaggio o la corruzione, non è giunto un proscioglimento ma una assoluzione a tutti gli effetti. Per questo motivo le confische per equivalenti confermate sono esclusivamente quelle attinenti le ipotesi di reato di associazione a delinquere. E sull’aleatorietà di questa accusa, soprattutto per come è stata formulata, c’è tanto da dire, ma lo farò in un prossimo approfondimento.
Infatti, la possibilità, la giurisprudenza non chiara che lo consente in una corrente interpretativa è propria soltanto di confische in presenza di estinzione del reato per prescrizione e non per quelle di assoluzione presenti in larghissima misura nella sentenza del Giudice Caprioli, che in merito è inequivocabile e chiara.

Ma, quindi, cosa significa la conferma delle confische in assenza di una condanna? Nulla… Assolutamente nulla. Prova a spiegarcelo, con parole il più possibile semplici a comprensibili ai più, il Prof. Massimiliano Annetta, in primo grado difensore dell’ex Ministro Claudio Podeschi, docente universitario ed editorialista del quotidiano italiano l’Opinione, attivo nell’autorevole Fondazione Einaudi e, non a caso, associato in uno studio legale romano con il suo presidente, Giuseppe Benedetto…

Premesso che non ho letto le motivazioni della sentenza d’appello né conosco lo stato della giurisprudenza sammarinese in materia -afferma- posso dirle che il tema della confisca per equivalente in caso di prescrizione dell’eventuale reato è una questione apertissima nella giurisprudenza italiana, alla quale il giudice di legittimità italiano (la Corte di Cassazione per intenderci – ndr) ha fornito indicazioni estremamente contrastanti

Vari studiosi, fra i quali umilmente il sottoscritto -spiega- hanno seri dubbi sulla compatibilità con il dettato costituzionale, in particolare con la presunzione di innocenza ex articolo 27 della Costituzione, nonché col suo corrispondente europeo, ovverosia l’art.6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo”.
Peraltro -evidenzia lo stesso Annetta- vi è una nota sentenza alle Sezioni Unite (della Cassazione – ndr) che esclude che il giudice nel dichiarare l’estinzione del presunto reato per intervenuta prescrizione possa disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscano il prezzo e il profitto dello stesso eventuale reato. In questi termini l’interpretazione della norma specifica che disciplina la materia che è presente nel Codice di procedura penale italiano, l’art.578 bis del Codice di procedura penale e che mi pare non avere un omologo nel codice di procedura penale sammarinese mi parrebbe complicata”.
Occorre però dare atto -e lo conferma lo stesso ex Avvocato di Podeschi- che la giurisprudenza in materia è contrastante e ci sono interpretazioni giurisprudenziali che hanno smentito le Sezioni Unite.
Il mio parere -conclude il Prof. Annetta- è, provocatoriamente e usando parole comprensibili anche a chi non ha dimestichezza con le questioni giuridiche, il seguente: se si consente ad una sentenza di estinzione del reato di applicare una pena principale quale la confisca perchè non le si dovrebbe consentire di applicare pure le altre pene quali la reclusione o la multa? La risposta a questo quesito, ripeto provocatorio e semplicistico, evidenzia che nelle disposizioni di confisca in assenza di sentenze di condanna c’è qualcosa che non va…”.

Riuscirà, questo chiarimento, vista l’autorevolezza del Prof. Annetta, illustre ed autorevole a rendere meno rari “ragionamenti più complessi di un rutto” nei commenti dei cittadini e, purtroppo, talvolta, anche di noti politici? Lo spero… Ma non ci conto…
Enrico Lazzari