Commenteremo passo passo ogni singola riga di tale proposta.
Capitolo 1 – Contesto e Obiettivi dell’Accordo di Associazione tra UE, San Marino e Andorra
Un passo storico verso l’integrazione dei microstati nel Mercato Unico europeo
Il 24 aprile 2024, la Commissione Europea ha presentato al Consiglio dell’Unione una proposta fondamentale per l’evoluzione dei rapporti tra l’Unione Europea e due microstati europei: la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra. Si tratta della proposta di firma e applicazione provvisoria di un Accordo di Associazione, (non ancora concretizzata) finalizzato a rafforzare in modo strutturato e permanente il loro legame con il quadro normativo, economico e politico dell’Unione Europea.
Questa iniziativa rappresenta il compimento di un percorso negoziale avviato nel 2015, sviluppatosi attraverso anni di discussione tecnica e diplomatica, che ha coinvolto Commissione Europea, Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE), autorità dei due Stati associati e gli organi consultivi europei, come il Comitato delle Regioni e il Parlamento Europeo.
L’elemento centrale dell’accordo è la progressiva integrazione di San Marino e Andorra nel Mercato Interno dell’Unione Europea che però implica anche tantissimi altri obblighi ed il recepimento, ad esempio, di tutta normativa comunitaria. Questo significa garantire ai due microstati l’accesso alle quattro libertà fondamentali da parte dell’UE e viceversa.
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Libera circolazione delle merci
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Libera circolazione delle persone
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Libera prestazione dei servizi
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Libera circolazione dei capitali
L’integrazione è concepita come dinamica e flessibile, permettendo adattamenti dell’acquis communautaire (l’insieme delle norme UE) alle specificità istituzionali, geografiche ed economiche dei due Paesi.
L’accordo trova la sua base giuridica nell’articolo 217 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che consente all’Unione di concludere accordi con paesi terzi che stabiliscano una forma di associazione, fondata su diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedimenti specifici.
Questa formula giuridica offre maggiore flessibilità rispetto ad altre forme di integrazione, consentendo una cooperazione più profonda, pur nel rispetto della sovranità nazionale degli Stati associati.
Il caso di San Marino e Andorra è peculiare rispetto ad altre esperienze di accordi con paesi terzi:
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Non si tratta di paesi candidati all’adesione all’UE
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Non sono parte dello Spazio Economico Europeo (SEE)
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Non possono essere trattati come Stati con economie emergenti
Per queste ragioni, la Commissione ha sviluppato una forma “su misura” di associazione, che potrà servire da modello replicabile per altri microstati europei, come Monaco, o per territori con status speciali.
L’accordo non implica l’adesione all’Unione o la concessione della cittadinanza europea. Tuttavia, introduce una struttura di governance condivisa che coinvolge:
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Commissione Europea e Stati membri dell’UE
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San Marino e Andorra
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Organi congiunti come il Comitato di Associazione, che coordinerà l’attuazione normativa, tecnica e politica dell’intesa
CRITICITA ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE/SAN MARINO riferito a questa prima parte:
L’accordo prevede il recepimento sostanzialmente completo della normativa UE. Un tale obbligo potrebbe comportare pesanti vincoli per San Marino e Andorra, che possiedono strutture istituzionali limitate e rischiano di non poter gestire adeguatamente un corpo normativo estremamente articolato e complesso.
Non è chiarito adeguatamente come sarà tutelata la capacità di San Marino e Andorra di proteggere le loro economie locali e le peculiarità nazionali. La completa liberalizzazione potrebbe esporre questi microstati a pressioni competitive sproporzionate, minacciando settori economici fragili o strategici.Pur definendo l’accordo come “dinamico e flessibile”, resta da vedere quanto effettivamente sarà adattabile nella pratica. Potrebbe infatti prevalere un approccio rigido nell’adozione della normativa comunitaria, riducendo in maniera importante la reale autonomia legislativa e regolamentare dei due Paesi.
La costituzione di organi congiunti rischia di introdurre una struttura di governance che riduce l’effettiva sovranità decisionale di San Marino e Andorra. Non è chiaro fino a che punto questi stati possano influenzare decisioni prese a livello europeo, trovandosi di fatto a subire decisioni prese altrove.
L’accordo non prevede benefici politici sostanziali (come la cittadinanza europea o l’effettiva partecipazione alle istituzioni UE), limitandosi a benefici economici e di mercato. Ciò potrebbe configurare una situazione di forte asimmetria in cui San Marino e Andorra assumono gli obblighi tipici di stati membri, senza ricevere benefici politici equivalenti. La proposta di utilizzare questo accordo come modello replicabile potrebbe sottovalutare le profonde differenze istituzionali, politiche ed economiche tra microstati diversi, portando a soluzioni poco adatte o addirittura dannose per altre realtà che non condividono caratteristiche simili.
Questi punti meritano attenzione approfondita e un dibattito accurato, prima di accettare un accordo che potrebbe presentare rischi importanti per la sovranità, l’autonomia legislativa e la tenuta economica di San Marino e Andorra.
fonte: cellarcdd67787-4d7d-11ef-acbc-01aa75ed71a1.0022.02DOC_1