San Marino. Processo Alberto Buriani-Antonella Volpinari. Pp. 360/RNR/2020. Arringa finale avv. Rossano Fabbri (parte civile Ercolani-Tabarrini-Asset) – Prima parte

Qui di seguito la trascrizione ufficiale dell’intervento dell’avvocato di parte civile Ercolani-Tabarrini avv. Rossano Fabbri nel processo Buriani-Volpinari.

Grazie Commissario. Partirò anch’io da uno dei documenti allegati da parte della difesa Ercolani all’atto di denuncia che fa riferimento ad un altro importante processo al cui è stato sottoposto il dottor Stefano Ercolani, quindi già richiamato 296-2017, per prendere intanto a prestito le parole in primis del giudice delle appellazioni civili, compianto Dottor Ferroni, il quale nell’ambito di quell’ordinanza che aveva a carico del dott. Ercolani provocato tutta una serie di atti di sequestro, per cui tornare anche più nello specifico su come si facevano i sequestri e le attività di indagini quando a capo del Tribunale vi era il Commissario Buriani, a differenza di quello che avviene oggi, giustamente, anche grazie alle puntuali eccezioni della collega Vecchi che dovremmo tutti ringraziare in questo Paese, è riuscita a portare un po’ di legalità, un po’ di giustizia in un Paese dove di legalità e giustizia, e glielo dimostrerò, non vi è mai stata, ma dove l’azione inquirente è stata governata esclusivamente dal libero arbitrio.

Il dottor Ferroni diceva in quel caso: orbene, sembra a questo Giudice, pagina 11, che nelle affermazioni riferibili al prevenuto, signor Stefano Ercolani, difficilmente parrebbero riscontrabili gli estremi del reato contestato. Con un appello da parte della Procura Fiscale su quell’ordinanza, mi piacerebbe che venissero contate quante volte la Procura Fiscale ha fatto gli appelli alle ordinanze dei giudici, si contano sulle punta di due mani nell’arco di, per non dire, di una mano. E difatti il Dottor Emiliani che certamente è persona, giudice autorevolissimo per questo Tribunale, per noi un po’ è stato il punto di riferimento, il decano dei magistrati sammarinesi, ha avuto modo di mettere per iscritto delle parole che voglio rileggere in apertura di questo mio intervento perché nel momento in cui si fossero lette le parole che pesano davvero come sassi, del Dottor Emiliani, lì ci si sarebbe dovuti fermare e dire “qui c’è qualcosa che non va”.

La rappresentazione del giudicante si riduce a mera supposizione, timore infondato, una congettura più o meno equivoca alla quale si deve negare rilievo sul piano del diritto. Ebbene, gli atti processuali, i fatti resi noti a tutt’oggi dal magistrato inquirente, tenuto per legge – se ne ricordi bene – alla ricerca della pura verità, articolo 2 richiamato dal collega, non hanno alcuna attitudine a produrre direttamente o a indurre in futuro quell’evento dannoso che l’inquirente paventa. Timori, tutti, che si riducono a congetture infondate, capaci di essere intese ed usate in più modi; sviamento della giustizia, ci sta dicendo questo, Emiliani, congetture capaci di essere intese ed usate in più modi. Se chi di dovere si fosse fermato su queste affermazioni che pesano veramente come macigni sull’azione di quegli anni della magistratura inquirente di questo Paese, probabilmente qualche azione di contrasto sarebbe stata posta in essere nei tempi e nei modi dovuti.

Allo stesso modo sembrano francamente eccessive nei toni e nella sostanza talune apodittiche affermazioni contenute nell’atto a firma del Procuratore del Fisco in piena sintonia con i propositi dell’inquirente (Buriani ndr). Erano in molti, in verità, in quegli anni e non era solo la Procura Fiscale, in piena sintonia con i propositi dell’inquirente.

E allora perché queste parole e perché questo procedimento?

Perché, come lei avrà avuto modo di vedere, sono stati tanti i procedimenti richiamati, alcuni li richiamerò anche io e proverò a dare un senso a tutto questo. Perché se non diamo un senso all’azione e non andiamo a scavare nelle reali motivazioni per cui c’è stata un’azione dal nostro punto di vista sviata, rimane tutto un po’ per così dire campato per aria.

Ci sono alcuni processi che sono davvero importanti e risolutivi. Abbiamo prodotto la sentenza del dottor Esposito, la 17, nel procedimento penale 2019, altro processo che fa riferimento, come ha già richiamato il collega, a quello che al tempo si definivano i vari cerchi concentrici del Conto Mazzini. Questo era un cerchio concentrico che era partito e poi è anche tornato indietro perché si ipotizzava la sussistenza di un’associazione per delinquente anche per i tre imputati, smentita dallo stesso inquirente.

Questo processo è un processo importante, che ancora, per quello che riguarda una posizione processuale fin dall’anno 2016, giace in istruttoria, comunque in attesa di fissazione dell’udienza dibattimentale, però è un procedimento davvero importante perché al di là di quello che scrive Esposito, quindi la dichiarazione nei confronti della dottoressa Volpinari, di avere esercitato abusivamente le proprie funzioni di giudice, perché questo è quello che dice in sostanza il dottor Esposito, al di là di questo, bisognerebbe anche capire perché in questo procedimento che arriva qualche mese dopo rispetto a quello oggetto di causa, non abbiano utilizzato le medesime argomentazioni a difesa, perché se valevano prima, potevano valere anche nell’ambito di questo procedimento dove naturalmente, oramai, i fatti anche al Dott. Esposito erano chiari e, appunto, seppure la difesa abbia prodotto uno stralcio di quegli atti, in questo mi associo alle richieste del collega, piacerebbe che tutti quei processi richiamati che sono dalla difesa probabilmente stati portati alla luce del cambio di versioni, del cambio di linea difensiva per carità del tutto legittimo, inizialmente ci doveva essere la delega, doveva essere già stata emanata di concerto col magistrato dirigente, non era ancora agli atti perché vi sarebbe stata appunto l’indicazione nell’anno successivo rispetto alla relazione perché appunto la relazione faceva riferimento all’anno successivo, poi questa delega famosa richiamata anche dal collega non è mai arrivata agli atti, si è cambiata linea difensiva e si prova a portare altri procedimenti volendo giustificarsi con una linea difensiva diversa, del tutto legittima, sostanzialmente sostenendo che quella era la prassi, però prima vi sono state le parole che sono l’elemento fondante e centrale di questo procedimento.

Il procedimento 310, che dopo lo stralcio è diventato il 497, vi era un’altra cosa simpatica che avevamo fatto presente all’allora giudice inquirente, un’e-mail del settembre 2015, questa gliela metto come nota di colore per comprendere cosa succedeva in quegli anni, dove ad uno degli indagati si preannunciava che sarebbe stato indagato sei mesi prima di quando in effetti lo è stato. Si faceva il nome di Simone Celli, che avrebbe venduto questo indagato sotto l’altare della giustizia, quel Simone Celli che al tempo era egli stesso indagato dallo stesso magistrato per questioni riguardanti un ipotetico scambio di voti con tale Carrirolo che poi è deceduto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, un anno fa. E si è chiesto: andiamo ad indagare, ma come mai ci sono situazioni anomale come queste che non vengono portate alla luce? Sarà mai possibile? Eravamo ancora in buonafede e credevamo che appunto vi fosse la volontà di arrivare alla verità e vi fosse una buonafede di azione che oggi non possiamo più riconoscere. Ed allora tutti questi procedimenti sparsi un po’ qua un po’ là, qualcuno li chiama i vari puntini, per me non sarebbero puntini, io l’ho scritto nell’atto di opposizione al procedimento sempre per conto di Asset Banca, all’archiviazione del 500, che poi la riapertura ha provocato tutti i successivi procedimenti, successivi altri procedimenti di cui ne stiamo discutendo, in dibattimento, ma vi è un’accusa che dovrebbe essere l’accusa principale che ancora pende nelle intenzioni dei giudici inquirenti, un’accusa che dovrebbe essere la prima per capire che poi tutti gli altri procedimenti di cui stiamo parlando, non sono altro che ipotetici reati fine di quell’associazione per delinquere che ancora è al vaglio degli inquirenti. Perché solo se, come è avvenuto nel procedimento un po’ più importante per la storia della Repubblica di San Marino, si mette quella roba li al primo punto, quindi quella ipotesi, chiamiamo quella ipotesi, allora si capisce tutto il resto.

Allora il resto dei procedimenti che stiamo richiamando e tutti gli altri non sarebbero più puntini ma sarebbero reati fine. E questo è stato cristallizzato appunto nell’ambito dell’opposizione perché se quel costrutto e questo sviamento dell’azione giudiziaria non ci si mettono le finalità a capo di favorire quel gruppo di potere che faceva riferimento a Banca CIS, a questo punto non si comprendono perché si sarebbe dovuti arrivare a sviare e a cercare di entrare in quei procedimenti penali che, da parte del magistrato inquirente, poi hanno condizionato l’azione successiva.

Spero che siano finiti i tempi, lo ha anche richiamato il collega, il procedimento a carico di Bizzocchi Stefano, un altro di quei procedimenti che andrebbe davvero approfondito, spero che siano finiti i tempi in cui le querele da parte dei funzionari di Banca Centrale arrivavano direttamente all’attenzione del magistrato Dottor Buriani, senza che fossero state prima rubricate per fax, arrivavano già con l’indicazione e mi riferisco al procedimento penale 517-2016, del magistrato a cui avrebbero dovuto, poi mi sono anche rimunito di verificarne la competenza, in effetti in quel caso non era competente, fortuna che in qualche maniera chi l’ha indirizzata aveva già verificato i criteri tabellari, certamente. Quello è un altro.

Andiamo avanti con qualche altro ragionamento, il collega ha richiamato alcune questioni, ci sono anche stati degli approfondimenti da parte della Polizia Giudiziaria rispetto alla conoscenza di quella relazione che si supponeva (…) Fine parte1