Penso che questo sia un vero e proprio obbrobrio. E’ emerso nel processo Buriani-Celli-Fabbri-Filippini che la legge da la facoltà agli imputati di mentire in sede di escussione o spontanee dichiarazioni su loro comportamenti, e non di terzi, e non essere puniti. Ma allora che valore hanno? uno potrebbe dire di tutti, essere pubblicato sulla stampa e preso per oro colato.
Facendo una piccola ricerca su internet ho trovato alcuni articoli in proposito. Dal sito laleggepertutti.it leggiamo:
L’imputato menzognero viene punito? Commette reato l’indagato che mente all’autorità giudiziaria? A chi si applica la falsa testimonianza?
Ogni appassionato di gialli o di film polizieschi avrà visto almeno una volta nella vita le persone chiamate a deporre al banco dei testimoni giurare (sulla Bibbia o meno) di dire la verità, nient’altro che la verità. Anche guardando i programmi dedicati alle vicende di cronaca giudiziaria italiane ti sarai imbattuto in una scena del genere. Questo impegno solenne, però, riguarda solamente coloro che devono narrare quanto accaduto in veste di testimoni: per colui che è accusato del delitto, infatti, vigono regole del tutto diverse. Cosa significa ciò? L’imputato deve dire la verità? Con il presente articolo vorrei affrontare proprio questo argomento: vorrei spiegarti, in altre parole, se la legge punisce l’imputato menzognero o reticente come fa per i testimoni, oppure egli è libero di mentire.
La persona accusata di un reato può mentire?
Rispondo subito alla domanda di fondo dell’articolo: l’imputato non deve dire la verità; in altre parole, può mentire senza che gli accada nulla. Si tratta dell’applicazione di un antico principio (in latino espresso con la locuzione nemo tenetur se detegere) secondo cui nessuna persona è tenuta ad accusarsi o a confessare di aver commesso un reato.
Ti potrà sembrare un’ingiustizia, ma, secondo la legge, nessun imputato è obbligato a dichiarare il vero: ciò significa che l’individuo accusato di un reato potrà impunemente mentire, depistare le indagini con false informazioni, ecc.
Cosa succede all’imputato che mente?
Come abbiamo appena detto, l’imputato non deve dire la verità: se mente, non gli potrà essere contestato nessun reato (tipo la falsa testimonianza o le false informazioni al magistrato del pubblico ministero). Ciò non significa, però, che l’imputato menzognero sia esente da ogni tipo di conseguenza negativa: se è vero che gli è concesso mentire e rifiutarsi di collaborare con le autorità, è altrettanto vero che tale condotta di tipo ostruzionistico potrà ritorcersi contro di lui in sede di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti. Mi spiego meglio.
Quando il giudice, convintosi della colpevolezza dell’imputato, è chiamato a determinare la pena, può farlo scegliendo tra un minimo e un massimo. Ad esempio, il furto semplice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni: ciò significa che il giudice, considerate tutte le circostanze concrete, non ultimo la condotta processuale tenuta dall’imputato, può scegliere una pena più vicina al minimo oppure una più vicina al massimo. E così, al ladro pentitosi e reo confesso il giudice potrà comminare solamente tre mesi di reclusione, mentre a quello incallito e menzognero quella di un anno.
Ma non solo. Abbiamo detto che l’imputato è libero di mentire senza il rischio di incorrere in altri reati; tutto ciò è vero fintantoché la propria difesa non si tramuti in un’offesa ingiusta nei confronti di terzi. E così, l’imputato che, per difendersi, accusi falsamente una persona che sa innocente di aver commesso il delitto ascrittogli, allora si macchierà del delitto di calunnia.
In sintesi, quindi, l’imputato non deve dire la verità né è tenuto a collaborare con la giustizia, ma di questa sua strategia potrà pagarne le conseguenze se il giudice riterrà di non concedergli alcuna attenuante e se avrà accusato ingiustamente altre persone.
L’indagato deve dire la verità?
Lo stesso principio appena visto per l’imputato vale anche per la persona solamente indagata, cioè per colei nei cui confronti si stanno ancora svolgendo le indagini preliminari: anche l’indagato non deve dire la verità e può rifiutarsi di collaborare con gli inquirenti.”
Ma che valore hanno ad esempio le spontanee dichiarazioni di Celli o le dichiarazioni di Fabbri se possono mentire?
Quindi può mentire fino a che la propria difesa non si tramuti in un’offesa ingiusta nei confronti di terzi. Per questo, e per coloro che diffondono menzogne e falsità, ci sono tutti i mezzi legali per ottenere giustizia.
Marco Severini