San Marino. Referendum, “la legge non puo? essere elusa”. Nella sentenza con cui respingono i ricorsi dei comitati, i Garanti ribadiscono gli obblighi per la raccolta delle firme.

referendum“Il legislatore si e? espresso in termini inequivocabili”.

Come gia? spiegato su queste pagine nei giorni scorsi il Collegio dei Garanti ha rigettato il ricorso avanzato dai comitati promotori dei referendum per il tetto agli stipendi Pa e per la cancellazione del doppio quorum contro la decisione degli stessi Garanti di annullare il 90% delle circa 1200 firma raccolte a sostegno dei quesiti.

In questi giorni e? stata resa pubblica anche la sentenza del 29 settembre con cui i Supremi Giudici hanno negato la richiesta di Fabrizio Perotto e Alvaro Selva.

Nel testo, redatto dal prof. Giuseppe Ugo Rescigno, vengono in sostanza ribadite le motivazione gia? illustrate nelle sentenze di rigetto delle firme.

“La tesi del Comitato Promotore – scrive Rescigno – secondo la quale alcuni dei dati previsti dall’articolo 12, comma 3, sarebbero superflui, in quanto la dichiarazione di autenticita? sarebbe sufficiente a provare la provenienza di ciascuna firma, non e? fondata: l’obbligo imposto dal legislatore, espresso in termini inequivocabili, non puo? essere eluso ne? dai cittadini firmatari ne? dagli organi del controllo amministrativo della regolarita? delle firme.” Dunque occorre precisare tutti i dati indicati dalla legge come codice Iss e documento di identita?.

Non solo. Il Collegio ribadisce che “non sono ricevibili firme la cui autenticazione non e? scritta di seguito o, come si dice, in calce; non sono ricevibili firme la cui dichiarazione di autenticita? non contiene gli elementi essenziali dell’atto.”

La Tribuna