Si legge nel rinvio a giudizio di Buriani e Celli:
VISTE
le istanze istruttorie, nonche? le eccezioni ed i rilievi formulati dalle difese dei prevenuti;
RITENUTO
che le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai prevenuti e sopra sinteticamente ricostruite, da una parte, e la sostanziale coerenza del nucleo narrativo delle deposizioni di Catia Tomasetti e Giuseppe Ucci (riscontrate anche dai documenti acquisiti), dall’altra, non giustificano affatto l’iscrizione di questi ultimi tra i prevenuti come invece preteso dalle difese degli attuali prevenuti;
che l’escussione del testimone Sandro Gozi si e?svolta con le modalita? previste dall’art. 17, secondo comma, del D.L. n. 14/2021, e che nel corso dell’udienza le difese dei prevenuti hanno avuto modo di controinterrogare il testimone;
che l’istanza dell’avv. Carattoni di assistere all’analisi dei tabulati non puo? essere accolta, tenuto conto che non si tratta di attivita? di formazione di una prova costituenda ma di mera ricognizione di prove precostituite, allegate agli atti del fascicolo e nella disponibilita? dei prevenuti;
che non puo? essere sciolta alcuna riserva rispetto alla contestazione circa l’ammissione di parte civile, oggetto di un apposito gravame;
che, con riferimento all’istanza di partecipazione del prevenuto al giuramento di calunnia (art. 28 c.p.p.) le istanze dei difensori sono in contrasto (oltre che con la prassi istruttoria costante) con la giurisprudenza che si e? espressa su istanza formulata in altro procedimento (decreto 27 settembre 2019, in p.p. n. 90/RNR/2018, inedito, nel quale «[…] era stato effettivamente eccepito che l’esame integrativo del denunciante fosse avvenuto senza che il prevenuto ne fosse avvertito ne? fosse stato messo in condizione di parteciparvi. In proposito basti richiamare il carattere prodromico dell’attivita? istruttoria degli incombenti descritti all’art. 28 c.p.p., per desumere l’esclusione di un automatismo che comprometta la validita? degli atti relativi all’esame del denunciante che presti il giuramento di calunnia senza essere esposto preliminarmente al contraddittorio con la parte denunciata»;
per un’indicazione della prassi giurisprudenziale di non escutere la parte lesa alla presenza del prevenuto, cfr., ex multis, lo svolgimento degli atti processuali di cui alla sentenza del Commissario della Legge 19 febbraio 2021 nei procedimenti penali riuniti nn. 300/RNR/2018 e 423/RNR/2018, depositata e pubblicata il 15 marzo 2021, inedita);
che appare ininfluente in questa fase l’acquisizione di copia del p.p. n. 704/RNR/2018, tenuto conto che avanti la Commissione Buriani dichiarava di non avere ricordo di vicende legate a BSI e di indagini nei confronti di BSI;
che parimenti ininfluente appare in questa fase l’acquisizione di copia del p.p. n. 202/RNR/2019, atteso che non e? in discussione il fatto che si sia parlato dell’oggetto di quel processo;
CONSIDERATO
che la piu? recente giurisprudenza ha ribadito il pacifico principio per cui «deve ritenersi doveroso il rinvio a giudizio dell’imputato quando l’accusa appaia sostenibile a dibattimento, ossia quando il passaggio alla successiva fase processuale non si presenti ex ante superfluo, anche in ragione delle superiori risorse cognitive attivabili nell’udienza dibattimentale» (ordinanza del Giudice d’Appello F. Caprioli del 28 dicembre 2020 nel procedimento penale n. 551/RNR/2018, inedita);
RITENUTO
che l’attivita? istruttoria ha consentito di raccogliere una molteplicita? di elementi di prova a carico dei prevenuti tali da consentire la finale contestazione e che risultano superflue, in questa fase del procedimento, le acquisizioni istruttorie richieste dai difensori dei prevenuti;
Si procede al rinvio a giudizio di Alberto Buriani e Simone Celli per i reati a loro ascritti (Vedi parte n.1)
FINE
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