del Giudice disciplinare, che nel rigettare l’azione di sindacato nei confronti di Buriani, ha vagliato anche lo svolgimento dci procedimento in discorso;
RITENUTO
1) Alberto Buriani e Antonella Volpinari, in data 12 ottobre 2018, depositavano memoria al giudice della ricusazione (che nel frattempo aveva richiesto l’acquisizione della lettera di formazione del gruppo al Magistrato Dirigente, richiesta rimasta ineseguita a causa della morte del prof. Lanfranco Ferroni avvenuta il 25 settembre 2018), con la quale rappresentavano che ”il Magistrato Dirigente ha sempre provveduto a tali assegnazioni congiunte con disposizione interna, mai formalmente allegata al fascicolo, facendone poi richiamo nella successiva Relazione Annuale sullo stato della Giustizia, con l’indicazione dei “gruppi di coordinamento”: Anche questa circostanza spiega perché l’istante non abbia ”rinvenuto il provvedimento di designazione”. In nessun fascicolo penale è inserito un formale ”provvedimento di designazione”: In tal senso era stata emanata una esplicita disposizione da parte del Magistrato Dirigente. Viene altresì rilevato che «le indagini oggetto del presente giudizio non riguardano i misfatti indicati nell’art. 147 del c.p.» senza tuttavia considerare che la norma di legge prevede espressamente al comma 2 lo possibilità di assegnare a più magistrati anche indagini relative a fattispecie di reato diverse, circostanza verificata in questo procedimento, così come in altri precedenti fascicoli. … Il fascicolo n. 98/2017 in oggetto, trattandosi di un procedimento penale iscritto nell’anno 2017, non figura nella relazione del Magistrato Dirigente solo perchè successivo. Ciò non toglie che, anche nell’attuale fascicolo, sia stata seguita la medesima proeedura>, (pagg. 3 e 4 della memoria dei prevenuti 12 ottobre 2018, sub aff.ti·28 e 29).
La svolta istruttoria ha consentito di accertare inequivocabilmente, per contro, che:
a) la lettera di formazione del gruppo non esiste, sicché il gruppo non è mai stato validamente formato;
b) la Relazione sullo stato della giustizia esisteva già dal 7 settembre 2018 (data di inserimento al protocollo dell’Ecc.ma Reggenza) ed Alberto Buriani la conosceva da quel giorno, atteso che in pari data il documento gli perveniva in allegato ad una mail recante convocazione ad una riunione del Consiglio Giudiziario Plenario, di cui egli è membro di diritto.
c) il mendacio è quindi duplice: non solo sull’esistenza della lettera, ma anche sulla rappresentazione che il Magistrato Dirigente avrebbe (in realtà aveva già) offerto.
La conclusione cui è pervenuto il Giudice per i Rimedi Straordinari ”in virtù della delega in via generale concessa per il coordinamento (ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 della legge n. 100/2013, n.d.r.) e dell’implicito richiamo ai poteri del co-assegnatario (quali risultanti dal combinato disposto dei primi tre commi) effettuato con la limitazione dei provvedimenti che il delegato poteva adottare – il Commissario della legge Buriani fosse stato legittimato (con esclusione dei procedimenti per i misfatti ora indicati, che, sono quelli per cui è prevista la confisca) ad esercitare in ogni altro caso, le attribuzioni conferite dalla legge al giudice inquirente e a gestire di fatto in via assolutamente prevalente, quale giudice inquirente diverso dal titolare, i costituiti gruppi di coordinamento, come reso pubblico nelle annuali relazioni» (pag. 12 e 13 della sentenza, sub aff.ti 437 e 438)] va dunque ricondotta – come risulta anche dalla nota n. 12 della sentenza – ai “gruppi costituiti”, quelli cioè formati dall’unico soggetto che ne ha il potere ai sensi di legge: il Magistrato Dirigente, per l’affermata esigenza di trasparenza verso i terzi dell’esistenza del gruppo.
Va richiamato, infine, il mutamento della prassi operato dal Dirigente Guzzetta, che:
– ribadiva la titolarità esclusiva del Dirigente del potere di formaIe i gruppi (cfr. pagg. 32 e 33 della relazione relativa al 2018, prot 52/UD/GG/2020 del 26 novembre 2019);
– provvedeva alla necessaria trasparenza per mezzo dell’allegazione del provvedimento di formazione agli atti del fascicolo (cfr. aff.ti 324 e 325 di questo procedimento), inserendo nella relazione annuale solo i criteri di scelta dei fascicoli in cui provvedervi
E’ allora evidente che solo la ricerca – risultata vana – della lettera di formazione del gruppo (mai allegata dai Giudici Inquirenti nel presente giudizio o in quello di ricusazione) e la conseguente attestazione del Cancelliere hanno consentito di acclarare la sua inesistenza, che diversamente non sarebbe risultata dagli atti del procedimento, né dalle annotazioni sul Registro delle notizie di reato, né dalle relazioni annuali relative agli anni 2017 e 2018.
2. Analogo discorso dev’essere fatto con riferimento al provvedimento 25 giugno 2020 (aff.ti 423 e ss.) del Giudice del Dibattimento, chiamato a decidere un punto diverso da quello in esame in questa sede. A lui, infatti, viene «richiesta la dichiarazione di nullità degli atti per violazione dell’art. 229, com. 1, lett. A , del codice di procedura penale stante l’inosservanza delle disposizioni concernenti la costituzione del giudice ..» (aff. 423).
In quel contesto il giudice ha rilevato la criticità riscontrata anche in questa sede, rigettando tuttavia l’eccezione in ragione del fatto che il giudice inquirente titolare aveva sottoscritto il provvedimento. Egli inoltre richiamava giurisprudenza secondo cui ‘‘Non si considerano attinenti alla capacità dei giudice dunque non determinano nullità … le disposizioni … sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici … Ciò naturalmente non significa…che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano o che non debbano essere prefigurati appropriati rimedi dei quali le parti possono avvalersi: ma (in aggiunta alle sanzioni disciplinani …) il rimedio non è, e non deve necessariamente essere, una fulminante declaratoria di nullità”, (sentenza del giudice d’Appello Prof. F. Caprioli nel procedimento penale n. 1084/ RNR/201I, inedita, richiamata a pagg. 1 e 2 del provvedimento 25 giugno 2020).
E’ quindi chiaro che il provvedimento non incide sulle valutazioni che debbono essere formulate in questa sede: il Giudice del dibattimento è stato infatti chiamato a valutare quali siano stati gli effetti dei fatti che anche qui risultano, limitatamente alla validità degli atti processuali compiuti nel procedimento penale n. 98/RNR/ 2017 e su tale eccezione si è pertanto correttamente determinato, senza che le sue conclusioni possano incidere sulle conclusioni da trarre alla luce di quanto è emerso dalla presente istruttoria.
FINE SECONDA PARTE