San Marino. Sanatoria: rimborsi e conguagli. Ma il decreto delegato 24/2019 non ne fa cenno

Canti (Pdcs): “La chiusura di un portico di 10 mq. (10% della SU riferita alla singola unità immobiliare) in un appartamento di 100 mq. secondo il nuovo D.D. non costituisce abuso o difformità, quindi non occorrerà più presentare il progetto in Sanatoria Straordinaria”

La scorsa settimana il consigliere del Pdcs Stefano Canti è intervenuto sul Decreto Delegato n.24 del 2019 rilevando come il Segretario Michelotti continui a proporre norme poco chiare senza alcun confronto preventivo all’interno degli organi preposti. Il comunicato stampa “Sanatoria: un decreto alza la tolleranza, rimborso per chi ha già pagato” – pubblicato dalla San Marino rtv nella giornata di domenica 3 febbraio – ha suscitato non poche perplessità e un nuovo intervento del consigliere del Pdsc Stefano Canti:

“Il significato del nuovo Decreto Delegato è questo: l’aumento della percentuale delle tolleranze in realtà nasconde una riduzione delle tariffe della sanatoria straordinaria. Come già ampiamente descritto il nuovo Decreto Delegato n.24/2019 non è chiaro e per renderlo operativo prevedo sia necessario un ulteriore regolamento attuativo e va rilevato come il primo a generare confusione sia proprio il Segretario di Stato Michelotti. In particolare sulla Sanatoria Straordinaria Michelotti “conferma che nel caso in cui non sia stata versata la seconda rata, si ricorrerà al conguaglio mentre, se la pratica è stata chiusa ci sarà un rimborso di quanto versato e per ottenerlo occorrerà fare domanda allo sportello per l’edilizia”. Il neo Decreto è di soli tre articoli al cui interno non viene minimamente descritto ciò che lo stesso Michelotti ha dichiarato nel suo intervento alla SMRtv.

Credo sia proprio il caso di dire che queste parole sono rimaste nella penna del Segretario perché il decreto non ne fa cenno, quindi, come dicevo, o si interverrà con un emendamento in sede di ratifica (come, tra l’altro, auspicato dallo stesso Michelotti) o si farà un regolamento attuativo.

In ogni caso, resta il fatto che l’aumento della percentuale delle tolleranze nasconde una riduzione delle tariffe della sanatoria straordinaria. Riprendendo l’esempio pratico fatto la scorsa settimana: la chiusura di un portico di 10 mq. (10% della SU riferita alla singola unità immobiliare) in un appartamento di 100 mq. secondo il nuovo D.D. non costituisce abuso o difformità, quindi non occorrerà più presentare il progetto in Sanatoria Straordinaria bensì, per regolarizzare le modi che apportate (purché rientrino nel 12% delle misure progettuali) sarà sufficiente presentare un progetto “stato di fatto in sanatoria” in conformità all’art.78 della Legge n.140/2017 (Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie) dove il richiedente sarà soggetto esclusivamente al pagamento di una somma pari agli oneri di concessione edilizia senza aggiunta della sanzione pecuniaria amministrativa determinata secondo le indicazioni previste dall’Allegato “F” alla Legge di Sanatoria Straordinaria.

A questo punto credo sarebbe stato più onesto, da parte del Segretario Michelotti, dire che la sanatoria così come introdotta non ha funzionato e, come per renderla più efficace si rendono necessari alcuni correttivi, in primis, sulle tariffe. Infatti i progetti presentati, dall’apertura dei termini della sanatoria ad oggi, sono ancora bassi, circa 450 e ciò fa dedurre come molti cittadini stiano ancora aspettando le modi che in corso prima della presentazione dei progetti.

Il nuovo Decreto prescrive inoltre le violazioni sugli accessori comuni di unità immobiliari e unità edilizie realizzate prima dell’entrata in vigore della legge, previo il pagamento da parte di ciascun proprietario di una somma una tantum di 1500 euro per ciascuna quota. Anche qui la legge non è chiara e non si capisce se il progetto di sanatoria può essere presentato anche senza l’adesione di tutti i comproprietari”.

La RepubblicaSM