San Marino. Sentenza scuola del dott. Esposito. ASSEGNAZIONE FASCICOLI PENALI: NECESSARIO METTERE MANO O POSSIBILI SANZIONI DALLA CEDU

La vicenda prende le mosse dalla richiesta di ricusazione – poi cassata- da parte degli ex vertici Asset contro i giudici Volpinari e Buriani.

Interessante ed innovativa sentenza quella emessa nei giorni scorsi dal dott. Vitaliano Esposito nella sua veste di Giudice per i Rimedi Straordinari in materia penale. Oggetto, la richiesta di ricusazione del Commissario della Legge Avv. Antonella Volpinari e del Commissario della Legge Avv. Alberto Buriani nel procedimento penale n. 98/RNR/17 contro Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini.

Il procedimento prende le mosse dall’esposto-denuncia del 23.02.2017 presentato dal Commissario Provvisorio e legale rappresentante – a suo tempo – della società Asset Banca S.p.A., Avv. Mirella Sommella, nei confronti del Consiglio di Amministrazione della suddetta società. Diciamo subito in apertura che il dott. Esposito ha rigettato la richiesta di Ercolani e Tabarrini rimettendo il fascicolo nelle mani dei giudici Volpinari e Buriani, i quali immediatamente hanno poi proceduto con il rinvio a giudizio degli ex vertici di Asset Banca per – a vario titolo – il presunto reato di amministrazione infedele e ostacolo all’esercizio della funzione di vigilanza.

Su tale procedimento penale e rinvio a giudizio, in questa sede non facciamo commenti, limitandoci semplicemente a dare conto della cronaca, ovvero che a breve – il 20 novembre – si discuterà davanti al giudice amministrativo l’attesissimo caso sulla liquidazio- ne coatta amministrativa di Asset Banca e che proprio in questi giorni si sta scatenando un fuoco di la contro la stessa Asset Banca e contro i suoi ex vertici.

Su Mirella Sommella – sempre per dovere di cronaca – ricordiamo che è colei che l’ordinanza del giudice Morsiani mette in luce come dialogasse tramite messaggi con Francesco Confuorti proprio a proposito della lca di Asset Banca. A carico di Sommella risulta infatti iscritto un procedimento perché assieme ad altri avrebbe concorso a finalizzare le procedure straordinarie adottate a carico dell’Istituto Asset Banca a preteso vantaggio del sistema (in realtà mai adeguatamente illustrata – si legge nelle carte – né argomentata) ma in concreto funzionali all’operatività di soggetti terzi.

Fatte tutte queste premesse addentriamoci nella sentenza del dott. Esposito. Preliminarmente diciamo che è il tema dell’ assegnazione del procedimento quello che costituisce il nucleo centrale delle doglianze dei ricorrenti che, deducono, in sostanza, violazione del primo comma dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – norma di salvaguardia delle garanzie generali del diritto ad una buona amministrazione della giustizia – sotto il duplice pro lo della violazione del canone dell’imparzialità del giudice e della violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Come deducono le difese dall’esame degli atti non risulta alcun formale provvedimento di assegnazione o di coassegnazione del procedimento anche al Commissario della Legge Buriani o, comunque, di designazione dello stesso per lo svolgimento congiunto delle indagini assieme alla dott.ssa Volpinari.

Dal canto loro i giudici ricusati ricordano che il Magistrato Dirigente ha sempre provveduto a tali assegnazioni congiunte con disposizione interna, mai formalmente allegata al fascicolo, facendone poi richiamo nella successiva Relazione annuale, con indicazione dei “gruppi di coordinamento”.

In tal senso – viene altresì precisato nella memoria – era stata emanata una esplicita disposizione da parte del Magistrato Dirigente. Secondo la dotta sentenza del dott. Esposito tuttavia le indicazioni fornite dai Giudici ricusati – certamente riflettenti la realtà fattuale – sembrano, però, segnalare una distorsione della prassi rispetto – non solo alla lettera ed alla ratio della prescrizione normativa -ma addirittura alle ordinarie regole di buona amministrazione.

Insomma le doglianze delle difese sembrano avere senso. Eppure – come rileva il giudice per i rimedi straordinari – questa percezione negativa si attenua se non -addirittura sfuma- ad una serena verifica del reale uso, che dei suoi poteri discrezionali ha fatto il Magistrato Dirigente, nel contemperare le esigenze di efficienza del sistema con il criterio dell’ assegnazione tabellare.

Risulta infatti del tutto pacifico agli atti (con riferimento a ordini di servizio e relazioni annuali sullo stato della Giustizia) che – non diversamente da quel che sinteticamente espongono nella parte conclusiva della loro memoria i Giudici ricusati – sin dal gennaio del 2014, il Commissario della Legge Burlani è stato delegato in via generale e con la delimitazione apparentemente criptica al coordinamento dei giudici inquirenti di concerto con il Magistrato Dirigente e come, nell’ esercizio di tale delega, abbia provveduto per no alla definizione di procedimenti formalmente assegnati ad altri giudici inquirenti.

Insomma il giudice Buriani – che pur non è assegnatario e non risulta formalmente co-assegnatario del procedimento in esame – ha esercitato con il consenso e di concerto con il Magistrato Dirigente, funzioni di coordinatore, svolgendo altresì le attribuzioni, istituzionalmente proprie al giudice inquirente, e dalla legge consentite solo all’assegnatario o al co-assegnatario del procedimento.

Per essere ancora più chiari la distorsione della prassi rispetto alla normativa consiste nella circostanza che il Magistrato Dirigente – una volta individuato, sulla base dei criteri tabellari il magistrato assegnatario del fascicolo, anziché designare, caso per caso, due o più giudici quali co-assegnatari e tra questi scegliere quello cui delegare l’attività di direzione e coordinamento – ha delegato, in via generale, le funzioni di coordinamento (ma non quelle di direzione) e quelle di co-assegnatario al Commissario della legge Buriani, il quale poi, è stato, di volta in volta, affiancato al magistrato assegnatario.

Svelato dunque l’arcano che ha agitato non poco le difese che si chiedevano come mai Buriani potesse occuparsi di un fascicolo non suo. Caso chiuso dunque? Non proprio.Come rileva il dott. Esposito, si tratta, comunque, di una situazione generale, suscettibile – nel suo divenire, ma pur sempre nel concorso di altri fatti verificabili che, anche indipendentemente dalla condotta del giudice, autorizzino a sospettare della sua imparzialità- di determinare per San Marino, in ben determinati casi, una condizione di rischio, sotto il profilo della violazione dei canoni sanciti in materia dalla Corte di Strasburgo.

Ed è questa la ragione per cui pur dando torto sul punto alle difese, il giudice Esposito ha disposto la trasmissione al Magistrato Dirigente della presente sentenza per le valutazioni ed eventuali determinazioni ovvero segnalazioni o suggerimenti (anche, se del caso, in ordine alla normativa ordinamentale), che lo stesso, nell’ambito delle attribuzioni di sua esclusiva competenza, vorrà adottare.

Sulla – asserita dalle difese – dovuta astensione del giudice Buriani viene rilevato come pur nella situazione di tensione processuale che emerge dagli atti, la sussistenza di elementi idonei a porre in discussione, anche se solo sotto il profilo delle apparenze, quella fiducia che il giudice in una società democratica deve ispirare alle parti, a cominciare, nel settore penale, dai prevenuti, viene esclusa.

Ricorso inammissibile in questa fase. Il Dirigente però dovrà mettere mano alla questione dell’assegnazione dei fascicoli perché il “vizio” potrebbe essere sollevato durante le eccezioni preliminari nei futuri processi, in sede di appello e appunto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Un’altra sentenza insomma destinata a fare scuola e che rappresenta giuridicamente un particolarmente interessante e dotto precedente.

Credit: La RepubblicaSM