Estensione dello scudo fiscale ai reati societari e tempo solo fino a metà dicembre per far emergere i capitali illecitamente esportati all’estero.
Sono queste le novità principali di un decreto legge approvato oggi in via definitiva dalla Camera a 24 ore dalla scadenza.
Il provvedimento modifica la normativa sullo scudo fiscale varata in luglio allentando i presidi antiriciclaggio ma, assicura il governo, lasciando intatto l’obbligo di segnalazione in capo alle banche per le operazioni in odore di mafia e terrorismo.
Lo scudo fiscale si applica dunque alle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009.
Il governo non ha fornito stime ma secondo Guardia di finanza e Agenzia delle entrate, che citano dati dell’associazione dei Private bankers, ammonterebbe a circa 300 miliardi la consistenza dei patrimoni italiani all’estero che potrebbero essere rimpatriati.
Più prudenti alcuni banchieri d’affari sentiti da Reuters, per i quali l’operazione potrebbe portare all’emersione di capitali per 50 o 100 miliardi di euro, con un gettito per lo Stato tra 2,5 e 5 miliardi.
ESTENSIONE A REATI SOCIETARI
Durante l’esame del decreto in Senato la maggioranza ha votato, con il via libera del governo, un emendamento a firma Salvo Fleres che ha esteso la sanatoria dei reati, finora limitata all’omessa dichiarazione e alla dichiarazione infedele.
Il governo, che in un primo tempo si era impegnato a fornire un elenco dei nuovi reati coperti dallo scudo, non ha presentato alcuna relazione illustrativa sull’emendamento.
Secondo una nota tecnica diffusa dall’ufficio legislativo del Pd in Senato, il nuovo testo comporta l’esclusione della punibilità penale:
* per i reati tributari come dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti; dichiarazione fraudolente mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; occultamento o distruzione di documenti contabili;
* per i reati penali in materia societaria: false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci e dei creditori;
* per reati penali come falsità materiale commessa da privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità in registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; falsità riguardante documenti informatici; false copie autentiche che tengono luogo degli orginali mancanti.
DUBBI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO
Il provvedimento esclude dallo scudo i reati per i quali sia stato avviato un procedimento entro “la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, dizione che sembra indicare la data del 5 agosto.
Secondo l’Agenzia delle entrate, tuttavia, la data di riferimento è il 15 settembre 2009, cioè il giorno a partire dal quale è possibile presentare domanda di adesione allo scudo.
Un’interpretazione che ha sollevato perplessità in diversi parlamentari, poiché il riferimento al 15 settembre non sarebbe in nessun modo deducibile dal testo legislativo.
PRELIEVO AL 5% DEL CAPITALE, IN ASSOLUTO
Il governo ha previsto un’aliquota al 50% su un rendimento presunto annuo del 2% del capitale negli ultimi cinque anni, pari ad un prelievo di circa il 5% sul capitale.
Con una circolare diffusa ai primi di settembre (si aspetta a breve la versione definitiva) l’Agenzia delle entrate ha spiegato che il prelievo è assoluto e non tiene conto del periodo effettivo di detenzione all’estero delle attività. Quindi, anche se si dimostra di aver mantenuto capitali all’estero solo per un anno, il prelievo resta al 5%.
SCUDO RIGUARDA ANCHE GLI EREDI, ESCLUSI GLI AGNELLI
L’Agenzia delle entrate ha spiegato che “fra i soggetti che possono presentare la dichiarazione di emersione sono da comprendere gli eredi di defunti”. L’emersione può riguardare anche attività detenute in comunione da più soggetti. In questo caso, però, la dichiarazione riservata deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza.
Lo scudo fiscale non potrà essere utilizzato dalla famiglia Agnelli, nei confronti della quale è stato aperto un accertamento fiscale i primi di agosto, secondo il direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate Luigi Magistro.
PIU’ SPAZIO ALLA REGOLARIZZAZIONE
La sanatoria è consentita a condizione che le attività siano rimpatriate in Italia da Paesi extra Ue, oppure regolarizzate o rimpatriate perché in essere in Paesi dell’Unione europea ed in Paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali.
L’Agenzia delle entrate ha però specificato nella circolare che, in linea agli indirizzi di Bruxelles, la regolarizzazione è possibile anche per le attività detenute nei Paesi extra Ue “qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni”. Il caso tipico è quello degli Usa.
RIMPATRIO DALLA SVIZZERA; REGOLARIZZAZIONE DAL LUSSEMBURGO
Più in generale, per Gran Bretagna e Lussemburgo, che appartengono all’Unione europea, vale la doppia opzione regolarizzazione/rimpatrio.
Chi invece ha esportato capitali in Svizzera, Paese che non appartiene all’Unione europea né aderisce allo spazio economico europeo, dovrà necessariamente rimpatriare le attività.
Niente regolarizzazione anche per Montecarlo, San Marino, Liechtenstein e Andorra.
Al momento, gli unici Paesi che aderiscono allo Spazio economico europeo e garantiscono lo scambio di informazioni sono Norvegia e Islanda.
LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA “DISCLOSURE” IN USA E GB
Rispetto alla sanatoria presentata in altri Paesi, Stati Uniti e Gran Bretagna soprattutto, ci sono rilevanti differenze.
Il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi ha detto a luglio che in Usa e Gran Bretagna il vero vantaggio non è tanto economico quanto il fatto che si evitano sanzioni penali.
“Si tratta di provvedimenti che non prevedono l’anonimato del contribuente e dove l’emersione comporta il pagamento dell’intero ammontare delle imposte, inclusive di interessi”, ha spiegato Draghi.
I NUMERI DEI PRIMI DUE SCUDI
Con i provvedimenti varati nel 2001 e nel 2002 sempre da Tremonti erano emersi 73,1 miliardi di euro, che hanno comportato un gettito pari a 2,1 miliardi di euro.
Lo scudo 2001 prevedeva un’aliquota del 2,5% sull’importo dichiarato tra il novembre 2001 e il giugno 2002 ai fini del rimpatrio e della regolarizzazione. Sono emersi 54,6 miliardi di euro, pari a 33,2 miliardi per i rimpatri e a 21,4 miliardi per le regolarizzazioni.
Lo scudo 2002 prevedeva invece un’aliquota più alta, pari al 4% e applicata sempre sull’importo dichiarato. Tra il gennaio e l’ottobre 2003 sono emersi 18,5 miliardi (10 miliardi di rientri e 8,5 miliardi di regolarizzazioni).
Dei 43,2 miliardi di euro complessivamente rimpatriati con i due scudi, oltre la metà sono pervenuti dalla Svizzera, per un totale di 25,14 miliardi di euro (58,1%).
fonte: borsaitaliana.it.