Scudo, più severo sul riciclaggio…di Giacomo Berdini

Il ministero dell’Economia dà una stretta alle norme antiriciclaggio in seno allo scudo quater.
Con la pubblicazione di una circolare sia gli intermediari finanziari che i professionisti sono stati richiamati al rispetto di una serie di condizioni necessarie all’adempimento della normativa contro il riciclo di denaro sporco.

Sono previste sanzioni pecuniarie e coinvolgimento penale per coloro che non segnaleranno operazioni sospette e per chi ometterà di identificare l’identità del cliente scudante nonché quella dell’effettivo titolare.
Il ministero specifica che i beneficiari dell’operazione di scudo avranno il dovere di dichiarare la loro identità e gli intermediari quindi di identificare la persona fisica che sta dietro all’operazione.
In caso di persona giuridica, società commerciale o fiduciaria, l’intermediario dovrà accertarsi dell’identità delle persone fisiche beneficiarie.

Ai clienti è chiesta totale collaborazione che, in caso venga negata, comporterebbe il legittimo rifiuto dell’intermediario di portare a compimento l’operazione.
Il monitoraggio deve essere continuo e il controllo anche successivo all’accettazione dell’emersione, motivo per cui la documentazione deve essere conservata. La registrazione sia del rapporto continuativo col cliente sia delle operazioni pari o superiori a 15 mila euro dovrà essere conservata per almeno 10 anni.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dal cliente nel modulo di verifica da lui sottoscritto non rispondesse alla verità, è prevista una sanzione penale di detenzione da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 5mila a 50 mila euro, oppure un’ammenda che può ammontare sino al 40% dell’importo scudato.
Gli intermediari che si rendono colpevoli dell’omissione saranno imputabili di riciclaggio.