SVIZZERA: FONDO GARANZIA PER BANCHE E COPERTURA CREDITI NELLA LEGGE BANCARIA

Questa notizia si auspica possa essere portatrice di una seria riflessione e analisi tale da permetterci in futuro di avere anche a San Marino delle disposizioni che i risparmiatori nazionali ed internazionali vedono di buon occhio. Infatti, offrono maggiori certezze e garanzie, consolidano l’attrattività e innalzano il profilo reputazionale del sistema finanziario. Ovviamente nella circostanza attuale in cui si trova il Titano simili iniziative sono da scartare per noti impedimenti, ma sulla materia non possiamo permetterci di non soffermarci.

0=0=0=0

Il fondo di garanzia di 6 miliardi di franchi (contro i 4 in precedenza), che gli istituti finanziari sono chiamati a costituire per far fronte ad un eventuale fallimento, è ritenuto sufficiente e non deve essere adeguato a cadenza periodica. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati, che ha mantenuto su questo punto una divergenza col Consiglio Nazionale affrontando la revisione della legge federale sulle banche.

Durante il dibattito al Nazionale, la Camera aveva respinto una proposta della sinistra di fissare il fondo di garanzia ad un tetto ben più alto, ovvero a 10 miliardi.

Una maggioranza aveva tuttavia accettato l’idea di adeguare questa somma a seconda delle reali necessità che nel tempo si possono avvertire. Gli Stati la pensano invece diversamente e credono, in sintonia con la ministra delle finanze Evelien Widmer-Schlumpf, che tale somma sia sufficiente.

La revisione legislativa prevede che, in caso di fallimento di un istituto bancario, la garanzia per i depositi dei piccoli risparmiatori venga portata dagli attuali 30’000 a 100’000 franchi. Come è noto tale disposizione era stata adottata in maniera urgente alla fine del 2008, in seguito alla vicenda UBS. Prolungata a due riprese, le Camere hanno deciso che entro la fine del 2012 essa sarà integrata nella legge sulle banche.

Secondo quest’ultima, le banche devono inoltre detenere costantemente crediti coperti in Svizzera nella misura del 125% dei loro depositi privilegiati.

 15 marzo 2011