Vicenda USL: il Giudice delle Appellazioni riconosce la illegittimità della doppia iscrizione

Nello stabilire questo principio importantissimo, lo stesso  Giudice  rimanda la verifica dei requisiti numerici dell’USL al Magistrato del Lavoro. Tutt’altro che conclusa, dunque, la vicenda giudiziaria del terzo sindacato!

 

La vicenda giudiziaria relativa alla USL non è affatto conclusa. I toni trionfalistici e di vittoria definitiva usati dall’USL nel riferire la notizia del Decreto del Giudice delle Appellazioni rispetto al reclamo presentato da CSdL e CDLS, sono del tutto fuori luogo e non rispondenti alla realtà dei fatti.

 

Infatti, se da un lato il Giudice ha confermato l’iscrizione della USL nel registro delle Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute – e in questo senso il decreto non aggiunge niente di nuovo rispetto a prima – dall’altro, però, nello stesso decreto il Magistrato ha riconosciuto pienamente la validità della tesi di CSdL e CDLS sulla illegittimità della plurima iscrizione a due o più organizzazioni sindacali, che rimane tuttora il principale nodo da dirimere. Infatti è scritto nel Decreto: Questo Giudice è dell’avviso che debba essere decisamente accolta la tesi che esclude la possibilità della iscrizione plurima.

E il riconoscimento di questo principio, rappresenta per CSdL e CDLS un punto fermo e imprescindibile su cui dovranno basarsi i prossimi sviluppi della vicenda giudiziaria. In sostanza, il Giudice conferma che il riconoscimento giuridico era stato ottenuto dalla USL includendo, tra poco più di 500 aderenti, oltre 150 lavoratori che continuano tuttora ad essere regolarmente iscritti a CSdL e CDLS, continuando a partecipare alle attività sindacali delle due Confederazioni, nonché a versare la quota di servizio e a ricevere i relativi servizi.

 

Rispetto ai contenuti del decreto che in diversi passaggi accolgono le tesi di CSdL e CDLS sulla illegittimità della doppia iscrizione, tra le altre cose il Giudice afferma: Le peculiarità del sistema sammarinese delle relazioni sindacali non tollerano e dunque non consentono la possibilità della duplice e plurima iscrizione, che va dunque decisamente stigmatizzata. E ancora: Se, ad es., si volesse seguire la tesi per cui il pluriscritto deve essere computato a tutte le organizzazioni sindacali alle quali abbia aderito si verificherebbe un abuso della libertà del pluralismo sindacale, idoneo a compromettere seriamente la dinamica delle relazioni sindacali.

 

Sulla base di tutto ciò, come prescrive la legge in materia, il Giudice delle Appellazioni rispetto alla USL rimanda al Magistrato del Lavoro l’accertamento dei requisiti numerici previsti per legge, affermando che: La verifica della sussistenza in capo ad una associazione sindacale dei requisiti minimi previsti dalla legge, che si assumano falsati da illegittime iscrizioni plurime, va effettuata in sede di revoca ex art. 5 della l. n. 7 del 1961.

 

Con la decretazione prima citata, sul piano procedurale lo stesso Giudice delle Appellazioni indica a CSdL e CDLS la strada da percorrere, cioè quella di inoltrare ricorso al Magistrato del Lavoro per la verifica dei requisiti numerici della USL (la legge prevede 500 iscritti reali, e non iscritti ad altre Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute). Ricorso che CSdL e CDLS presenteranno nei prossimi giorni, attraverso i propri  legali.

 

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