Baldassare Lauria (noto avvocato del caso Gulotta 22 anni in carcere da innocente): “Titano si conformi al giusto processo” …. di David Oddone

Baldassare LauriaL’idea che il medesimo magistrato che ha svolto le indagini sia anche il decidente in quella fase appare, anacronistico e pericoloso”.

L’intervista a Baldassare Lauria, avvocato penalista cassazionista. Fondatore di “progetto innocenti”: organizzazione civile non governativa dedicata alla revisione delle condanne ingiuste (fra i casi più noti, la difesa di Giuseppe Gulotta, condannato all’ergastolo per la strage di Alkamar e assolto in Revisione dopo oltre 22 anni di carcere da innocente, libro: “Alkamar” edito da Chiare lettere). Esperto innanzi la giurisdizione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (fra i casi più noti, la difesa di Labita Benedetto per il quale la Cedu, per la prima volta, ha condannato la Repubblica Italiana per atti di tortura).

Direttore scientifico della rivista “diritto penale europeo” (www.dirittopenaleeuropeo.eu). Questo un sunto del lungo curriculum di uno di maggiori esperti di diritto nel panorama italiano, per quanto riguarda i diritti umani. Come noto, il nostro giornale da qualche tempo sta portando avanti una importante battaglia di civiltà per cambiare le procedure sul Titano. A partire dal passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio. San Marino infatti è stata più volte sanzionata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Sul Titano il giudice inquirente e il decidente in sede di indagini preliminari, sono la stessa persona; c’è un Tribunale unico, dunque non esiste una procura indipendente che possa esercitare l’azione penale; ci sono solo due gradi di giudizio, entrambi monocratici.

Il nostro giornale chiede dunque oltre ad un aggiornamento del codice di procedura penale che possa prevedere ad esempio la direttissima, il rito abbreviato e il patteggiamento, anche una riforma dello stesso codice penale, dove esiste ancora il reato di “duello”. Naturalmente si auspica che in fase preliminare difesa ed accusa si possano confrontare davanti ad una figura terza e di garanzia; che vi sia una procura indipendente e che i giudici superiori possano decidere collegialmente.

Avvocato, può spiegare ai nostri lettori che differenza c’è tra il rito inquisitoria e quello accusatorio?

“Sono concetti giuridici che appartengono a due diverse filosofie del processo penale. Il sistema inquisitorio si basa sul principio per cui l’accertamento della verità è tanto migliore quanto maggiore sia il potere dato al soggetto inquisitore; Tutti i poteri nella formazione della Prova competono al giudice. Il sistema accusatorio si fonda, invece, sul principio opposto secondo cui la verità si accetta tanto meglio quanto maggiori sono i poteri in capo ai soggetti antagonisti, accusa e difesa. Le due filosofie processuali affondano le radici nella storia di ogni singolo paese e hanno risentito del livello di democrazia effettivamente realizzata. Va detto, comunque, che le due diverse forme di processo penale nel corso della storia non si sono mai manifestate in termini di netta contrapposizione, avendo i vari ordinamenti accolto elementi dell’uno e dell’altro. Raramente un sistema processuale è stato totalmente inquisitore o accusatorio. L’Italia ne è la dimostrazione: il codice di procedura penale del 1989 concepì il processo con tratti accusatori ma i vari innesti legislativi e giurisprudenziali hanno sempre offerto ai giudici ampi margini di ‘inquisizione nella ricerca della prova’”.

Perché scegliere uno o l’altro? Qual è quello che dà le maggiori garanzie?

“La Repubblica di San Marino è uno dei paesi membri del Consiglio d’Europa e pertanto aderisce alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ora, al di là del sistema processuale adottato, ciò che conta è senz’altro il ‘processo di conformazione’ dell’ordinamento processuale ai principi della convenzione. Nello specifico, l’art 6 della convenzione che disciplina il cosiddetto ‘giusto processo’ prescrive, quale condizione imprescindibile, che l’acquisizione delle prove venga fatta nel contraddittorio delle parti, che l’imputato sia messo di fronte ad una contestazione di reato articolata e specifica anche nella qualificazione giuridica del fatto e che lo stesso sia giudicato da un giudice imparziale e indipendente. Queste condizioni vengono valutate nell’insieme della procedura espletata, ed in caso di violazione, o insufficienti garanzie offerte all’imputato, gli stati membri possono essere condannati dalla Cedu, al cui ‘giudicato’ poi dovranno uniformarsi.

Al di là, dunque, del formale collocamento del sistema processuale nell’uno o nell’altro ‘solco’ il rispetto di questo principi convenzionali è una priorità del legislatore nazionale”.

Crede che l’attuale sistema sammarinese sia funzionale? Lo chiedo anche e soprattutto alla luce del fatto che a ottobre partirà a San Marino il percorso di negoziato per entrare nella Ue.

“Il sistema sammarinese ha, ovviamente, bisogno di una maggiore connotazione nella dimensione del ‘giusto processo’. Nella fase delle indagini il magistrato inquirente ha probabilmente un’autonomia non in linea con le esigenze di garanzie dell’indagato: l’idea che il medesimo magistrato che ha svolto le indagini sia anche il decidente in quella fase appare, a mio parere, anacronistico e pericoloso. L’ eventuale ingresso nella Ue della Repubblica di San Marino non cambia molto sotto questo punto di vista: il diritto della Ue fa proprie le norme della convenzione Cedu, come detto già adottate dalla Repubblica”.

Quali i vantaggi di una Procura indipendente dal Tribunale? “Rispetto al giudice costituisce una sicura garanzia per i diritti della difesa e consente allo stesso giudice, indipendente dall’autorità inquirente, un giudizio imparziale”.

Quali i vantaggi di un giudizio collegiale invece che monocratico? “In Italia la maggior parte dei reati appartengono alla competenza del giudice monocratico, quelli più gravi a invece al collegiale. In astratto, la collegialità del giudicante è sempre una garanzia di maggiore indipendenza e imparzialità: la scelta dell’uno o dell’altro rimane tuttavia nella discrezionalità del legislatore. La convenzione Cedu non dice nulla sul punto, pretende però una effettiva e concreta imparzialità nella procedura. In ogni caso il legislatore deve prevedere un sistema di norme chiare per la ricusazione o astensione del giudice, garanzia imprescindibile per lo stato di diritto”. Quali conseguenze per i costi e per i tempi della giustizia può avere l’impossibilità di accedere ai cosiddetti riti alternativi quali patteggiamento o rito abbreviato? Quali i benefici di poter invece accedere ai riti alternativi?

“La previsione di riti alternativi – patteggiamento o abbreviato- attiene ad una scelta di politica giudiziaria. Il legislatore deve contemperare esigenze di celerità del processo e i costi del sistema. In Italia la scelta dei riti alternativi fu dettata da esigenze di snellimento del sistema, caratterizzato da un sovraccarico di processi che rischiava di vanificare l’impegno della magistratura nella lotta alla criminalità. I numeri di San Marino sono ovviamente diversi”.

In Italia si parla molto della riforma della giustizia. Qual è la sua opinione sullo smodato ricorso alla custodia cautelare preventiva? “In Italia a mio avviso il vulnus del sistema processuale è costituito proprio dall’uso eccessivo dello strumento cautelare. Io credo che detta misura debba essere limitata a reati contro la persona di una certa gravità e di grave allarme. Mi chiedo a cosa serve la custodia in carcere per i reati di bancarotta o finanziari: per questi è sufficiente la restrizione domiciliare. Si tratta del re- sto di reati il cui accertamento è documentale e il responsabile può essere neutralizzato con gli arresti domiciliari. Personalmente ritengo che il carcere debba costituire lo strumento di esecuzione della pena e non del sospetto”.

Giusto prevedere la responsabilità civile dei magistrati?
“La responsabilità civile dei magistrati è una esigenza di qualunque stato di diritto. Senza di essa c’è squilibrio tra i poteri dello stato e si mina la stessa democrazia. Il diritto della Unione Europea impone la codificazione degli strumenti per l’accertamento della responsabilità civile del magistrato nella violazione del diritto comunitario. L’Italia è per questo in procedura di infrazione”.

Quale consiglio si sentirebbe di dare a San Marino nell’ottica di una revisione della giustizia?

“Il legislatore sammarinese ha mostrato in passato senso di responsabilità e capacità di interpretazione dei fenomeni devianti. La recente introduzione del reato di autoriciclaggio, in Italia ancora oggetto di dibattito, ne è l’esempio.

Il mio consiglio: l’Italia non è sempre un buon esempio, talvolta diffidate”.

David Oddone