Giudice Buriani condannato per diffamazione. Ecco la sintesi pubblicata da RepubblicaSM del decreto penale

“Nel corso della seduta del Consiglio Giudiziario del 19 dicembre 2017, convocato in formazione plenaria inclusiva della componente togata e dei Consiglieri della Repubblica membri della Commissione consigliare per gli A ari di Giustizia (…) denigrava la cura e l’operato della dott.ssa Valeria Pierfelici, Commissario della Legge, allora investita del ruolo e delle funzioni di Magistrato Dirigente”.

Il noto sito giornalesm.com diretto da Marco Severini ha pubblicato integralmente il decreto penale di condanna inflitto nei confronti del giudice inquirente Alberto Buriani a seguito degli apprezzamenti proferiti nei confronti dall’ex Magistrato Dirigente, prof.ssa Valeria Pierfelici. Attraverso la puntuale e integrale pubblicazione della pubblica sentenza, proviamo a capire che cosa è successo.

Perché Buriani è stato condannato

Innanzitutto Buriani è stato condannato per avere violato il misfatto di cui all’art. 183 c.p., diffamazione, “perché nel corso della seduta del Consiglio Giudiziario del 19 settembre 2017, convocato in formazione plenaria inclusiva della componente togata e dei Consiglieri della Repubblica membri della Commissione consigliare per gli Affari di Giustizia, avanti la Presidenza della Eccellentissima Reggenza ed avuta la presenza del Segretario di Stato alla Giustizia, denigrava la figura e l’operato della dott.ssa Valeria Pierfelici, Commissario della Legge, allora investita del ruolo e delle funzioni di Magistrato Dirigente, screditandone il prestigio con affermazioni con le quali attribuiva a quest’ultima fatti determinati tali da offendere l’onore; in particolare, con l’espressione – ‘Non c’è Magistrato del nostro Tribunale che non sappia che tra i più assidui frequentatori del Magistrato Dirigente ci sono i distributori ufficiali di notizie false e diffamatorie nei confronti di altri magistrati. Guardate come sono andate a finire le cause civili instaurate da o contro quei giornalisti o quei giornali: per quelli che sono allineati, in sede civile non ci sono mai state pronunce sfavorevoli, per quelli che, invece, non sono allineati, ben che vada, le cause rimangono pendenti per sempre’, pagina 5 del Verbale approvato del Consiglio Giudiziario del 19 dicembre 2017 – ascriveva a Valeria Pierfelici rapporti privilegiati con alcuni giornalisti risultati nel favore riscosso da questi ultimi nella decisione delle cause civili, come espressamente rilevato da Pierfelici nel quadro dell’esposizione del 10.01.2018, nella parte in cui la parte offesa formula denuncia-querela di fatti circostanziati (… Il dott. Buriani ha poi fatto riferimento a miei presunti rapporti preferenziali con un giornalista (Marco Severini), al quale fornirei notizie riservate o coperte da segreto, insinuando trattamenti di favore in cause e procedimenti civili. (…). Le affermazioni relative all’asserito favore nelle cause civili sono palesemente false e calunniose che il dott. Bu- riani ha inteso rivolgermi’).

Spunta Claudio Podeschi

Tale procedimento (quello contro Buriani) risulta a stralcio di quello originariamente iscritto dalla Cancelleria al Registro notizie di reato: si tratta del messaggio – diretto sia alla dott.ssa Pierfelici come all’avv. Buriani, almeno stando a quanto risulta dall’apparenza documentale e, da dichiarazioni in atti – con cui un terzo soggetto (a.r. le iniziali e presumibilmente sembra essere Alessandro Rossi ndr) ha comunicato che, proprio quando si trovava casualmente a discutere con l’ “amico” Commissario della Legge Penale Gilberto Felici, (”al quale ho riferito la richiesta”) aveva riceduto la chiamata di tale Claudio Podeschi (già imputato, all’epoca in un procedimento penale (c.d. “conto Mazzini”) nel quale il titolare del dibattimento (Gilberto Felici) aveva pronunciato condanna, in attesa del deposito della sentenza, con richiesta di un incontro. All’incontro effettivamente tenuto, per quanto emerso in atti e descritto dall’interessato, Podeschi chiese al mittente della comunicazione citata di farsi latore di un messaggio, e cioè che ”… lui avrebbe smesso di combattere contro di Lei, si sarebbe ritirato all’estero se in qualche modo gli si fosse garantito un esito positivo sul processo di secondo grado. Naturalmente Lui in via indiretta avrebbe Contribuito anche a fornire informazioni rilevanti sul comportamento del Dott. Buriani …”. In pratica questo terzo soggetto (.r. ndr) avrebbe riferito che Claudio Podeschi avrebbe offerto il proprio aiuto alla Pierfelici contro Buriani in cambio di un aiuto nel processo di appello. Come detto sulla vicenda c’è un procedimento penale aperto.

Il comportamento processuale del Buriani
Ma torniamo al procedimento per diffamazione contro Buriani e al suo comportamento processuale. “E’ accaduto in concreto – si legge nel decreto reso noto da giornalesm – che esigenze delle parti connesse al godimento delle ferie estive (nel caso della difesa del dott. Buriani) abbiano determinato una calendarizzazione più avanzata dell’attività, salvo poi, una volta raggiunti i termini di tale calendarizzazione, dover assistere al sopravvenire di opposte esigenze da parte del denunciante, la quale, venendo meno alle intese in precedenza assunte, motivata con il sopraggiungere di ragioni impedienti l’impossibilità di partecipare agli incombenti calendarizzati. Evidentissimo il rischio di una involuzione dell’attività istruttoria, stante da un lato, richieste di concatenazione preordinata di incombenti, dall’altro, impreviste esigenze dilatorie. Tale contesto, imponeva una rivalutazione dello stato degli atti, tale da consentire di vagliare anzitempo l’eventuale definizione della fase istruttoria, ove se ne riscontrassero presupposti oggettivi, pur tenuto conto del fatto che sinora non ha avuto luogo l’interrogatorio del prevenuto, ma altresì valutando – da un lato – natura delle condotte e riscontri oggettivi, dall’altro il pericolo che l’adesione alle esigenze di ciascuna parte – da questo Inquirente estese ai massimi termini di ragionevolezza – determini poi in concreto un pregiudizio per l’efficacia dell’azione istruttoria in senso lato intesa”.

Il merito delle accuse

Secondo l’inquirente, Giudice Morsiani: “Nel merito dei fatti non vi è dubbio che le affermazioni oggetto di denuncia da parte della dott.ssa Pierfelici abbiano avuto luogo: l’acquisizione dei verbali del Consiglio Giudiziario ha consentito di conoscere l’esatta consistenza. Risulta ora che la condotta in oggetto sia comprovata e compiutamente descritta dai verbali ufficiali, approvati, di un organo di rilievo costituzionale. E’ poi fattuale l’evidenza dell’intrinseca offensività per l’onore di Valeria Pierfelici (il tema del presunto favore verso i giornalisti amici e l’inimicizia quale ragione di pregiudizio verso altri) di fatti determinati (il modus del lavoro giudiziario) espressamente a lei attribuito dal dott.Alberto Buriani nel corso della riunione del Consiglio giudiziario”. Superfluo aggiungere che manchino allo stato riscontri circa le gravissime accuse dell’indagato (poi condannato) Buriani all’indirizzo della dott.ssa Pierfelici.

La testimonianza dell’ex giudice sammarinese Gilberto Felici

A proposito dei rapporti tra giudici e media è interessante la testimonianza del dott. Felici, già magistrato sammarinese ora in forza alla Cedu. “(…) Va detto che appare di più che ordinaria utilità la testimonianza resa dal Commissario della Legge Gilberto Felici. Egli ha dichiarato tra l’altro: ‘… A me risulta che Valeria Pierfelici abbia sempre tenuto rapporti con operatori dell’informazione. Non mi risulta certo che tratti male i giornalisti. Rispetto all’intervento di Buriani in Consiglio in cui si parla di questo, io posso dire che certamente con Severini ha avuto rapporti quantomeno costanti e frequenti. Questo, dico purtroppo, nonostante Severini abbia avuto atteggiamenti ostili verso alcuni nostri colleghi. La giustificazione era data dall’esigenza di gestirlo. Con scarsi risultati devo dire. Il soggetto ha promosso cause contro colleghi, e di certo non ha lesinato critiche verso i magistrati, Pierfelici esclusa. (…) Quanto a favoritismi, devo dire che mi sono sorpreso in diversi casi dell’esito di procedimenti a carico di Severini, ma in questo caso mi riferisco ad esiti favorevoli in procedimenti penali. (…) Nel civile, e in particolare per Severini, non sono a conoscenza di trattamenti di favore, come pure per nessun altro giornalista. Ovviamente io non conosco gli atti delle cause civili che riguardano giornalisti, e una volta veduti potrei anche mu- tare opinione. Non ho mai avuto questa impressione. (…) E’ vero che Valeria Pierfelici chiese a me e al collega Buriani di fare una verifica sui contenuti del sito di Severini per valutare se nel tempo i vari attacchi al Tribunale coincidessero con fasi salienti dei procedimenti a suo carico. Ragioni tecniche impedirono di recuperare tutti i dati necessari ad accertare o smentire questa ipotesi’”.

Sempre dagli atti emerge: “Dalla documentazione acquisita non emerge favore rispetto a Marco Severini”. La testimonianza Felici precisa ancora: ”Nel civile – settore di competenza per il lavoro giudiziario di Valeria Pierfelici – e in particolare per Severini, non sono a conoscenza di trattamenti di favore, come pure per nessun altro giornalista”. Nessun diverso riscontro è emerso in atti.

Cosa è emerso dal Consiglio Giudiziario
Sempre nel decreto penale di condanna emesso dal Giudice Morsiani, emerge come nel Consiglio Giudiziario contro la Pierfelici non sia stata mossa alcuna particolare accusa circa possibili comportamenti fuori dalle righe: “Come detto – si legge sempre nel decreto pubblicato da giornalesm,com – , l’assenza di specifiche incolpazioni poi mosse, sul punto, a carico di Valeria Pierfelici, da parte del consesso del Consiglio Giudiziario – in presenza invece di altri, e puntuali rilievi, organicamente formulati – impedisce poi di ritenere che gli argomenti pronunciati dal dott. Buriani, in sede di Consiglio giudiziario, possano integrare e corrispondere a rilievi dovuti (motivati e rilevanti) e pertanto funzionali ad un dovere intrinseco che ne avrebbe ipoteticamente potuto costituire causa di giustificazione, nel contesto di un vaglio organico dell’operato”.

Le conclusioni

“Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il misfatto in oggetto è punito, ai sensi dell’arti. 183c.p., a querela di offeso, con arresto o multa a giorni di secondo grado. Avuto riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 88 e 89 c.p. appare ampiamente adeguata, al caso in esame, l’applicazione della multa, in luogo della pena detentiva”. Morsiani dunque “condanna il dott. Alberto Buriani per il capo d’accusa di cui imputato, riportato in premessa, alla pena della multa a giorni quantificata nella somma di euro 1.000,00 (10 giorni per 100 euro) ed al pagamento delle spese di giustizia che si determinano in 15 euro, oltre alla somma di 80 euro ai sensi dell’art.49 primo comma lettera a), della legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive modifiche. Concede il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale”. Buriani ha la facoltà di impugnare tale sentenza e nel caso comincerà il processo in sede di dibattimento dove si troverà alla sbarra nella veste di imputato a doversi difendere dalle accuse.

La RepubblicaSM