I lavori riprendono dal dibattito sul progetto di legge “Disposizioni finalizzate al contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo”. Nonostante l’approvazione unanime finale, non sono mancate discussioni se inserire il rinvio a giudizio come elemento per far scattare la sospensione al posto della sentenza di primo grado.
Il Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, ha difeso la scelta di ancorare la sospensione dall’attivita? sportiva alla sentenza di primo grado, sostenendo che solo questa costituisce un provvedimento solido e pubblico. “Prima della sentenza di primo grado, ottenere documenti ufficiali e? impossibile in riti accusatori come quello italiano, dove le indagini preliminari sono segrete,” ha spiegato Fabbri. Ha aggiunto che “se il tesserato mi comunica la sentenza, non ho bisogno di altro, ma se non lo fa, non posso basare la sospensione su un certificato dei carichi pendenti, perche? non e? esaustivo e l’accesso e? problematico”.
L’emendamento di Rete, proposto da Emanuele Santi e poi respinto, mirava a estendere la sospensione anche al semplice rinvio a giudizio. Santi ha argomentato che, dato l’obbligo di autocertificazione del tesserato, “non e? la federazione a desecretare un atto, ma sono io stesso a dichiarare di aver ricevuto una comunicazione giudiziaria e a dover prendere i dovuti provvedimenti”. Mirko Dolcini (D-ML) ha evidenziato la differenza tra un giudice che si esprime “oltre ogni ragionevole dubbio” in primo grado e il “fumus commissi delicti” del rinvio a giudizio, chiedendosi “fino a che punto possiamo spingerci nel comprimere le garanzie dell’imputato per consentirgli una vita normale?”. Paolo Crescentini (Psd) ha paventato il rischio di “un danno forse economico” per un atleta innocente che subisce un rinvio a giudizio poi archiviato.
Respinto anche l’emendamento di Repubblica Futura per definire i reati di violenza di genere e abusi su minori, piuttosto che definizioni generiche. Rf ha anche insistito per rimuovere il limite di un anno di pena per la sospensione, ritenendo che per reati gravi come le molestie sessuali, anche pene inferiori dovrebbero portare all’allontanamento.
Il Segretario Fabbri ha preferito mantenere le definizioni generiche basate su atti sovranazionali come la Convenzione di Istanbul, per evitare problemi di equiparazione con codici penali esteri e facilitare l’applicazione. Riguardo al limite di un anno, ha spiegato che si tratta di una “scelta” basata su altri aspetti dell’ordinamento sammarinese, aggiungendo che reati gravissimi “non si arriverebbe mai sotto l’anno”.
Da Askanews un estratto degli interventi
20250721- Commissione Consiliare Permanente IV – lunedi? 21 luglio sera