San Marino Fixing: la rivoluzione copernicana del REACH. Ecco come mettersi in regola in 4 mosse

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  • Sulla complicata materia del regolamento relativo alle materie chimiche anticipazione del servizio su San Marino Fixing n.22, in uscita domani. Ecco l’articolo realizzato da Alessandro Carli.

    In Italia se ne è parlato pochissimo, ma il nuovo regolamento sulla chimica, il REACH, (l’acronimo di Registration, Evalutation, Authorization of Chemical, ovvero la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche; un regolamento che ha permesso di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti), ormai in vigore, costituisce una vera e propria rivoluzione copernicana, rovesciando l’onere della prova: non saranno più le pubbliche autorità a dover dimostrare la nocività di una sostanza per poterla ritirare dal mercato; sarà, invece, l’industria che la produce che dovrà dimostrarne l’innocuità o quanto meno l’utilizzo “sicuro”, per poterla commercializzare.
    Sull’argomento, già affrontato sulle pagine di questo giornale, ci sono alcune, recenti novità: il Centro Reach infatti – nell’ultimo numero del suo organo di informazione – analizza e approfondisce il comportamento delle imprese che non hanno pre-registrato entro i termini previsti o che producono/importano sostanze “non phase-in”, ovvero quelle sostanze non soggette a regime transitorio. La pre-registrazione, in estrema sintesi, prevede la trasmissione da parte del potenziale dichiarante di una serie ridotta di informazioni sulla sostanza all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki e non prevede il pagamento di una tariffa.
    Le imprese che non hanno pre-registrato entro il 1° dicembre 2008 (a questa data sono state presentate due milioni di domande di pre-registrazione per oltre 100.000 sostanze chimiche, ndr) o che producono/importano sostanze “non phase-in” devono sospendere le attività che coinvolgono tali sostanze e provvedere alla registrazione.
    La ripresa della produzione o dell’import potrà avvenire solo dopo aver completato la registrazione, al fine di evitare possibili sanzioni.
    Qual è il percorso che l’impresa dovrà compiere per regolarizzare la propria posizione?
    In quattro passaggi, ecco l’iter:
    1) Presentare una “inquiry”, secondo l’articolo 26 del REACH, all’ECHA, al fine di verificare se per la stessa sostanza sia già stata avanzata la domanda di registrazione o un’altra “inquiry”;
    2) Condividere, assieme agli altri potenziali registranti della sostanza, i dati relativi alle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;
    3) Presentare il dossier di registrazione all’ECHA;
    4) Pagare la tariffa in base a quanto disposto dal regolamento 340/2008, scaricabile all’indirizzo http://www.helpdesk-reach.it/files/C_17_normativa_1649_allegato.pdf.
    Tutte le procedure da attivare nei confronti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche – inquiry, registrazione, ecc. – dovranno essere effettuate on line attraverso gli strumenti informatici IUCLID5 e REACH-IT.