San Marino Fixing: la rivoluzione copernicana del REACH. Ecco come mettersi in regola in 4 mosse

Sulla complicata materia del regolamento relativo alle materie chimiche anticipazione del servizio su San Marino Fixing n.22, in uscita domani. Ecco l’articolo realizzato da Alessandro Carli.

In Italia se ne è parlato pochissimo, ma il nuovo regolamento sulla chimica, il REACH, (l’acronimo di Registration, Evalutation, Authorization of Chemical, ovvero la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche; un regolamento che ha permesso di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti), ormai in vigore, costituisce una vera e propria rivoluzione copernicana, rovesciando l’onere della prova: non saranno più le pubbliche autorità a dover dimostrare la nocività di una sostanza per poterla ritirare dal mercato; sarà, invece, l’industria che la produce che dovrà dimostrarne l’innocuità o quanto meno l’utilizzo “sicuro”, per poterla commercializzare.
Sull’argomento, già affrontato sulle pagine di questo giornale, ci sono alcune, recenti novità: il Centro Reach infatti – nell’ultimo numero del suo organo di informazione – analizza e approfondisce il comportamento delle imprese che non hanno pre-registrato entro i termini previsti o che producono/importano sostanze “non phase-in”, ovvero quelle sostanze non soggette a regime transitorio. La pre-registrazione, in estrema sintesi, prevede la trasmissione da parte del potenziale dichiarante di una serie ridotta di informazioni sulla sostanza all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki e non prevede il pagamento di una tariffa.
Le imprese che non hanno pre-registrato entro il 1° dicembre 2008 (a questa data sono state presentate due milioni di domande di pre-registrazione per oltre 100.000 sostanze chimiche, ndr) o che producono/importano sostanze “non phase-in” devono sospendere le attività che coinvolgono tali sostanze e provvedere alla registrazione.
La ripresa della produzione o dell’import potrà avvenire solo dopo aver completato la registrazione, al fine di evitare possibili sanzioni.
Qual è il percorso che l’impresa dovrà compiere per regolarizzare la propria posizione?
In quattro passaggi, ecco l’iter:
1) Presentare una “inquiry”, secondo l’articolo 26 del REACH, all’ECHA, al fine di verificare se per la stessa sostanza sia già stata avanzata la domanda di registrazione o un’altra “inquiry”;
2) Condividere, assieme agli altri potenziali registranti della sostanza, i dati relativi alle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;
3) Presentare il dossier di registrazione all’ECHA;
4) Pagare la tariffa in base a quanto disposto dal regolamento 340/2008, scaricabile all’indirizzo http://www.helpdesk-reach.it/files/C_17_normativa_1649_allegato.pdf.
Tutte le procedure da attivare nei confronti dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche – inquiry, registrazione, ecc. – dovranno essere effettuate on line attraverso gli strumenti informatici IUCLID5 e REACH-IT.

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